Pharma Finance 3 S.r.l. Iscrizione nell'Elenco Generale tenuto presso la Banca d'Italia
di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1983, n. 385 n. 37032
Sede Legale: in Via Egadi, 5
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04906840964

(GU Parte Seconda n.34 del 24-3-2009)

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999
(la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del decreto
legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 ( il "Testo Unico
Bancario").
 
   Pharma  Finance  3  S.r.l.  (la "Societa'") comunica che in data 16
marzo  2009,  con efficacia dal 26 marzo 2009 (la "Data di Cessione"),
ha acquistato pro soluto da Comifin S.p.A. ("Comifin"), ai sensi di un
contratto  di  cessione  sottoscritto  dalla  Societa' e da Comifin in
data 29 gennaio 2008 (il "Contratto di Cessione"), tutti i crediti per
capitale  residuo  al  2  marzo  2009 (con espressa esclusione di ogni
importo  in  linea  capitale  dovuto  il  o prima del 1 marzo 2009) ed
interessi  maturati  dal  1 marzo 2009 (incluso) alla Data di Cessione
(esclusa)  e  maturandi  a  partire  dalla  Data di Cessione (inclusa)
derivanti  dai  contratti  di finanziamento stipulati da Comifin con i
propri  clienti (i "Contratti di Finanziamento") e che alla data del 5
marzo  2009  (la  "Data  di  Valutazione")  soddisfacevano  i seguenti
criteri   di  blocco  ai  sensi  dell'articolo  1  della  Legge  sulla
Cartolarizzazione  e  dell'articolo  58  del  Testo  Unico Bancario (i
"Crediti"):
      1)  i  debitori  dei  Crediti  (i  "Debitori")  e  gli eventuali
soggetti  che  abbiano  prestato  garanzia  in relazione ai Crediti (i
"Garanti"):
        (a)  non  si  trovano in stato di liquidazione volontaria, ne'
sono  assoggettati  a  fallimento, a concordato preventivo o ad alcuna
procedura  concorsuale,  ne'  e'  stata presentata domanda per il loro
assoggettamento ad alcuna di tali procedure, ne' sono (o sono stati in
passato) registrati come "in sofferenza" alla Centrale Rischi;
        (b)  non  sono  soci  con  responsabilita'  illimitata  di una
societa'  che  si  trovi  in  alcuna  delle  situazioni descritte alla
precedente lettera (a);
        (c)  sono  titolari direttamente ovvero attraverso le societa'
di cui sono soci, di idonea autorizzazione per l'esercizio di farmacia
e  sono  iscritti  presso  l'  Associazione Provinciale di Titolari di
Farmacia territorialmente competente;
        (d)  gestiscono  l'attivita'  di farmacia come persona fisica,
impresa  individuale  o  attraverso societa' costituite nella forma di
societa'  in accomandita semplice, societa' in nome collettivo od ogni
altra forma societaria ammessa dalla legge;
        (e)  non sono deceduti (ovvero, in relazione alle societa', il
direttore della Farmacia, non e' deceduto);
        (f)  non  hanno  ceduto  la  (od  altrimenti  disposto  della)
titolarita'  della  farmacia  o delle farmacie cui fanno riferimento i
Contratti di Finanziamento da cui derivano i Crediti;
        (g)   non   sono   parti  di  alcun  procedimento  giudiziario
(compresi,  senza  limitazione  alcuna,  procedimenti  di cognizione o
cautelari,   ingiunzioni   di   pagamento  o  procedimenti  esecutivi)
intentati da o nei confronti di Comifin;
        (h)  non  sono  debitori di Comifin, ai sensi dei Contratti di
Finanziamento  o  di  altri  rapporti in essere, per importi che siano
dovuti  e  non  pagati  per  piu'  di 30 giorni dalla relativa data di
scadenza,  quale risultante dalla relativa fattura ovvero, nel caso in
cui  non  sia  stata  emessa  fattura, dalla data in cui Comifin abbia
richiesto il pagamento;
        (i)  non  sono  membri  del  consiglio  di amministrazione ne'
membri  del  collegio  sindacale  di  Comifin  ne'  sono  societa' (i)
controllate  da  o che controllano Comifin, e/o (ii) controllate dallo
stesso  soggetto  che  controlla  Comifin,  in entrambi i casi secondo
quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile;
      2)  derivano  da Contratti di Finanziamento regolati dalla legge
italiana;
      3)  derivano  da Contratti di Finanziamento denominati in Euro e
che  prevedono  un tasso di interesse variabile pari all'Euribor a tre
mesi maggiorato di un margine di almeno 150 punti base;
      4) sono liberamente cedibili;
      5) sono liberi da qualsiasi gravame, ivi inclusi qualsiasi pegno
o  cessione  in  garanzia,  notificato  ai  Debitori  o  altrimenti ai
medesimi noto;
      6)  derivano  da  Contratti  di Finanziamento di cui siano parti
Comifin ed il relativo Debitore;
      7)  non  derivano da Contratti di Finanziamento di cui sia parte
una  pubblica  amministrazione, incluse le farmacie comunali che siano
ancora sotto il controllo di una pubblica amministrazione;
      8)  derivano da Contratti di Finanziamento che presentano almeno
una rata, comprensiva di capitale ed interessi, pagata;
      9)  derivano  da  Contratti  di  Finanziamento  che prevedono il
pagamento di rate mensili;
      10)  derivano da Contratti di Finanziamento che prevedono che il
pagamento  delle  rate  avvenga  tramite rimessa interbancaria diretta
(RID);
      11)  derivano  da  Contratti  di  Finanziamento che prevedono il
pagamento  di  rate di importo costante, ad eccezione dei Contratti di
Finanziamento  in  relazione  ai  quali  il relativo finanziamento sia
stato  erogato  al Debitore prima del 1 settembre 2007 e che, a quella
data,  non presentavano nessuna rata rimasta non pagata per piu' di 30
giorni;
      12)  nessuna rata dovuta ai sensi dei Contratti di Finanziamento
da  cui  derivano  i Crediti e' stata saldata da una Azienda Sanitaria
per  effetto  dell'escussione  da  parte  di Comifin della cessione in
garanzia  dei  crediti  di  cui  alle distinte contabili riepilogative
(DCR);
      13)  non  sono  crediti  (i) in relazione ai quali Comifin abbia
comunicato  al  relativo  Debitore  la  decadenza  dal  beneficio  del
termine,  ovvero  (ii) che siano stati classificati come inadempimenti
in  base alle previsioni delle procedure di recupero di Comifin e tale
classificazione sia stata comunicata da Comifin al relativo Debitore;
      14)  derivano da Contratti di Finanziamento che hanno durata non
superiore a 181 mesi dalla relativa data di erogazione;
      15)  non  derivano da Contratti di Finanziamento in relazione ai
quali  il  relativo  Debitore  e/o  Garante abbia ceduto in garanzia a
Comifin  (o  concesso  a  Comifin  mandati irrevocabili all'incasso in
relazione  a)  crediti  nei  confronti  della Azienda Sanitaria Locale
Napoli 1 nella regione Campania;
      16) derivano da Contratti di Finanziamento in relazione ai quali
il relativo finanziamento sia stato interamente erogato al Debitore;
      17) con riferimento ai Contratti di Finanziamento il cui oggetto
sia   il   finanziamento   per  l'acquisto  della  autorizzazione  per
l'esercizio   di   farmacia,   il   consenso   all'acquisto   di  tale
autorizzazione sia stato rilasciato dalla relativa Azienda Sanitaria.
   I  Crediti  soddisfacevano  inoltre i seguenti criteri specifici di
blocco  alla  Data di Valutazione ai sensi dell'articolo 1 della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario:
      1.  derivano  da Contratti di Finanziamento stipulati da Comifin
in  relazione  ai  quali il relativo debitore e/o garante ha ceduto in
garanzia   a  Comifin  (o  concesso  a  Comifin  mandati  irrevocabili
all'incasso  in  relazione  a)  crediti  relativi a distinte contabili
riepilogative  (DCR)  vantati  nei  confronti  delle Aziende Sanitarie
Locali;
      2.  l'importo  in  linea  capitale  residuo  da  rimborsare  del
relativo  finanziamento,  senza  considerare la rata dovuta il 1 marzo
2009,  e'  inferiore  a  Euro  2.650.752,45  ed  e' differente da Euro
2.413.591,19.
   I  Crediti  non  comprendono le commissioni di incassi, le spese di
istruttoria,  i  costi di rimborso e le altre spese che debbano essere
rimborsate  a  Comifin nonche' l'imposta di bollo, di registro e l'IVA
(i "Diritti di Comifin") e comprendono:
      (a)  tutti  i  crediti  per  capitale  residuo  al  2 marzo 2009
(incluso),  (con espressa esclusione di ogni importo in linea capitale
dovuto il o prima del 1 marzo 2009;
      (b) tutti i crediti per interessi (come indicizzati ai sensi dei
Contratti  di Finanziamento ed inclusi gli interessi di mora) maturati
dal  1  marzo  2009 (incluso) alla Data di Cessione (esclusa) e quelli
che matureranno a partire dalla Data di Cessione (inclusa);
      (c) tutte le pretese per costi, indennizzi e danni ed ogni altro
importo  comunque  dovuto a partire dal 1 marzo 2009 (incluso) in base
ai  Contratti  di  Finanziamento,  ai  relativi  finanziamenti ed alle
garanzie  (ivi inclusi il diritto a richiedere il rimborso delle spese
legali  e  giudiziarie  sostenute a partire dal 1 marzo 2009 (incluso)
per il recupero di tutti tali importi dovuti ai sensi dei Contratti di
Finanziamento e dei relativi finanziamenti;
   Ai  sensi  del  Contratto di Cessione sono altresi' trasferite alla
Societa'  tutte le garanzie accessorie (compresi, nei limiti in cui il
relativo  trasferimento  sia  consentito  dalle  leggi  applicabili, i
mandati  all'incasso conferiti a Comifin), nonche' tutti i privilegi e
le  cause  di prelazione che assistono i diritti e crediti di cui alle
precedenti  lettere  (a)  e  (b),  tutti  gli  altri accessori ad essi
relativi  (compreso  il  diritto  a  ricevere  penali  per il rimborso
anticipato), nonche' ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa
(anche  di  danni),  azione  ed  eccezione  sostanziali  e processuali
inerenti  o  comunque  accessori  ai predetti diritti e crediti e/o al
loro  esercizio  in  conformita'  a  quanto  previsto dai Contratti di
Finanziamento  e  da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati
e/o  ai  sensi  della  legge  applicabile  (ivi  incluso il diritto di
dichiarare  i  debitori  ceduti  decaduti  dal beneficio del termine),
nonche' ogni altro diritto di Comifin in relazione a qualsiasi polizza
assicurativa  che possa essere contratta in relazione ai Crediti ed ai
Contratti di Finanziamento, ma esclusi i Diritti di Comifin.
   I  diritti  che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o
altrimenti  ad  essi  inerenti (ivi inclusa, a titolo esemplificativo,
qualsiasi  garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della
cessione  dei Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con
causa  di  garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo a Comifin
in relazione ai Contratti di Credito) sono trasferiti alla Societa' ai
sensi  dell'articolo  1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna
formalita'  o  annotazione, come previsto dal comma 3 dell'articolo 58
del  Testo  Unico  Bancario  (cosi'  come successivamente modificato e
integrato)    richiamato    dall'articolo    4   della   Legge   sulla
Cartolarizzazione.
   La  Societa'  ha  conferito incarico a Comifin ai sensi della Legge
sulla  Cartolarizzazione  affinche'  in  suo  nome e per suo conto, in
qualita'  di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute. In forza di tale
incarico,  i  debitori  ceduti  continueranno  a pagare a Comifin ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi
Contratti  di  Finanziamento  o  in  forza  di legge e dalle eventuali
ulteriori  informazioni  che  potranno  essere  comunicate ai debitori
ceduti dalla Societa' e/o da Comifin.
   I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa  potranno  rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Comifin,
Via Calabria No 22, Redecesio di Segrate, 20090 Milano.
   Alla luce di quanto sopra esposto, la Societa' informa i Debitori e
i  Garanti  che,  ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196  (recante  il  Codice  per  la  protezione  dei dati personali, di
seguito  il  "Codice"),  i loro dati personali relativi ai rapporti di
credito   oggetto  della  suddetta  cessione  saranno  trattati  dalla
Societa', in qualita' di titolare del trattamento, nonche' da Comifin,
che   la   Societa'   ha   provveduto   a  nominare  responsabile  del
trattamento,  anche  mediante  elaborazione  elettronica ed ogni altra
modalita'  necessaria,  per  il conseguimento delle finalita' relative
alla  realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di crediti,
ai  sensi  del  combinato  disposto  dell'art. 4 della legge 30 aprile
1999,  n. 130 e dell'art. 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385.
   In  particolare,  i  loro  dati  potranno  essere utilizzati per le
attivita'  connesse  e strumentali alla gestione e amministrazione del
portafoglio    di    crediti    ceduti,   all'eventuale   recupero   e
all'adempimento  degli  obblighi  previsti  da leggi, regolamenti e da
disposizioni  impartite  dalle  competenti  Autorita'  e  da organi di
vigilanza e controllo.
   La  Societa' precisa, inoltre, che, in virtu' di accordi intercorsi
tra  le  parti,  la  documentazione relativa ai singoli crediti non e'
stata  trasferita  materialmente  alla  Societa'  ma e' rimasta presso
Comifin   che   continuera'  a  svolgere  le  attivita'  di  gestione,
amministrazione,  incasso ed eventuale recupero dei crediti oggetto di
cessione.
   Nell'ambito  della predetta operazione di cartolarizzazione, i dati
dei  Debitori [e dei Garanti] potranno essere comunicati a soggetti ed
enti (es. professionisti, societa', associazioni o studi professionali
di  consulenza  e  assistenza  legale,  societa'  di recupero crediti,
ecc.)  incaricati di svolgere a favore del titolare del trattamento, e
attraverso  le  strutture  e  il  personale a cio' preposti, attivita'
strettamente  inerenti  e  funzionali al conseguimento delle finalita'
sopra indicate. L'elenco di tali soggetti e' agevolmente disponibile o
consultabile  presso  Comifin  nella  sede  di  Redecesio di Segrate -
Milano, Via Calabria No 22.
   In  relazione  al  trattamento dei predetti dati, in ogni momento i
Debitori  e  i Garanti potranno richiedere di verificare i dati che li
riguardano  ed eventualmente correggerli o cancellarli, oppure opporsi
a  un  loro  particolare  utilizzo,  ed  esercitare  gli altri diritti
previsti  dal  Codice  (articolo  7 del Codice) rivolgendosi a Comifin
presso  la sede di Redecesio di Segrate - Milano, Via Calabria No 22 e
alla Societa' presso la sede di Milano via Egadi 5.

                       Pharma Finance 3 S.R.L.
                            Amministratore
                        Dott. Marco Arisi Rota
 
T-09AAB1083 (A pagamento).
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