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Errata corrige
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DIFFIDA NEI CONFRONTI DI PARTECIPANTE MOROSO Il sottoscritto Federico Radice Fossati, in qualita' di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di Valore Reale SGR S.p.A., con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 27, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 04507090969, societa' che ha istituito e gestisce il fondo comune di investimento immobiliare denominato "Absik Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati" ("Fondo Absik"), il cui Regolamento di Gestione e' stato approvato da Banca d'Italia con provvedimento del 6 maggio 2005 n. 448231 e successive modifiche premesso che - per effetto di due successivi acquisti in data 7 dicembre 2005 e 21 febbraio 2006, la societa' di diritto lussemburghese FFF Holding S.A., con sede in L-1449 Lussemburgo, 18 Rue de l'Eau, e' divenuta titolare di n. 48 quote del Fondo Abisk (le "Quote"), aventi un prezzo di sottoscrizione, corrispondente al relativo valore nominale, pari ad Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) e relativamente alle quali, fino alla data odierna, sono stati effettuati versamenti solo per complessivi Euro 4.800.000,00 (quattromilioniottocentomila/00); - in data 17 dicembre 2009, Valore Reale SGR S.p.A. - nel rispetto delle previsioni contenute nel regolamento del Fondo Absik - ha richiesto a tutti i quotisti l'effettuazione di un ulteriore versamento in proporzione delle quote dai medesimi sottoscritte; - per effetto del sopramenzionato richiamo degli impegni di sottoscrizione, l'ammontare dell'obbligo di versamento relativo alle Quote gravante su FFF Holding S.A. e' pari ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00); - FFF Holding S.A., nonostante plurimi solleciti scritti, non ha provveduto ad eseguire il proprio obbligo di versamento che, alla data odierna, risulta ancora inadempiuto; tutto cio' premesso (a) diffida FFF Holding S.A., ai sensi dell'articolo 2344 del codice civile, a versare la somma di Euro 600.000,00 (seicentomila/00), pari all'importo di cui al suddetto richiamo degli impegni di sottoscrizione del 17 dicembre 2009, entro 15 (quindici) giorni dalla piu' lontana nel tempo tra la data della pubblicazione della presente diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la data di ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale la medesima diffida viene anche comunicata a FFF Holding S.A.; e (b) avverte che, in difetto di tale pagamento nel termine indicato, si procedera' senza ulteriore avviso, ai sensi dell'articolo 2344 del codice civile sopra richiamato, alla vendita delle Quote e, in mancanza di compratori, a dichiarare decaduto il quotista FFF Holding S.A., con trattenuta della predetta somma di Euro 4.800.000,00 (quattromilioniottocentomila/00) gia' versata al Fondo Absik e da questi riscossa, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In subordine, e ove occorrer possa, la presente diffida viene effettuata anche ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, cosicche', in difetto del suddetto pagamento nel termine indicato al precedente punto (a), si intendera' comunque risolto ogni rapporto contrattuale con FFF Holding SA relativo alle Quote, alla loro sottoscrizione e ai relativi versamenti. Milano, 24 giugno 2010 Il Vice-Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Di Valore Reale Sgr Spa Dott. Federico Radice Fossati T10AAB7893