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Protocollo: 22854/2013. Fasc. 1095/2013.16.5/Gab. Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Verona, Considerato che, a seguito dello sciopero proclamato dalle Organizzazione FISAC CGIL per il giorno 27 settembre 2013, non hanno potuto funzionare regolarmente gli sportelli dell'Area Antonveneta di Verona di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., siti in Verona, via Anfiteatro n. 4, San Giovanni Lupatoto (VR), via Garofoli n. 15, e Ag. 1 di via XXIV Maggio n. 66, sempre in S. Giovanni Lupatoto (VR), determinando l'impossibilita' di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali; Vista la richiesta in data 2 ottobre 2013 n. 0900414/13, con la quale la Direzione della Sede di Verona della Banca d'Italia chiede l'emanazione del decreto prefettizio che riconosca l'eccezionalita' dell'evento ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento dei servizi di sportello delle citate Agenzie dell'Istituto di credito citato in premessa, verificatosi il 27 settembre 2013, e' riconosciuto come evento eccezionale ai fini della proroga per giorni 15 dei termini legali e convenzionali scadenti durante l'evento medesimo o nei cinque giorni successivi a decorrere dal giorno di apertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e sara' comunicato all'Azienda di Credito, cui si riferisce, dal Direttore della Sede della Banca d'Italia di Verona. Verona, 14 ottobre 2013 Il viceprefetto vicario Olita TC13ABP13433 (Gratuito)