Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Il presidente del Tribunale di Reggio Emilia ha autorizzato la
notifica per pubblici proclami dell'avviso ex art. 599 C.P.C.
nell'esecuzione immobiliare n. 35/07 pronossa da Bipop Carire S.p.a.,
creditrice procedente, contro Curti Marilena, ai signori Piombini
Ildebrando fu Pietro, proprietario per 1/2; Grasselli Clotilde, n. a
Casina il 5 dicembre 1924, codice fiscale GRSCTL24T45B967A,
usufruttuaria per 27/216; Gregori Bianca, n. a Casina il 23 maggio
1901, codice fiscale GRGBNC01E63B967J, usufruttuaria parziale; Gregori
Alberto, n. a Palazzo San Gervasio (PZ) il 19 novembre 1958, codice
fiscale GRGLRT58S19G267B, proprietario per 8/216; Gregori Elisabetta,
n. a Reggio Emilia il 27 dicembre 1930, codice fiscale
GRGLBT30T67H223M, proprietaria per 8/216; Gregori Maria Cristina, n. a
Barletta il 7 aprile 1964, codice fiscale GRGMCR64D47A669O,
proprietaria per 8/216; Gregori Paolo, n. a Reggio Emilia il 31 luglio
1953, codice fiscale GRGPLA53L31H223G, proprietario per 27/216;
Gregori Renzo, n. a Reggio Emilia il 27 dicembre 1928, codice fiscale
GRGRNZ28T27H223U, proprietario per 27/216; Guastadisegni Erminia, n. a
Barletta (BA) il 14 maggio 1925, codice fiscale GSTRMN25E54A669O,
proprietaria per 11/216, che il 17 febbraio 2007 l'Ufficiale
Giudiziario addetto all'Ufficio Unep del Tribunale di Reggio Emilia,
ha sottoposto ad esecuzione, con atto trascritto l'8 marzo 2007, la
quota di proprieta' della signora Curti Marilena sui beni immobili
censiti al NCT del Comune di Casina (RE) come segue: ditta: Curti
Marilena, proprietaria per 1/2, foglio 34, mapp. 287, mq 152, nat. T;
foglio 51, mapp. 242, mq 1.840, nat. T; foglio 51, mapp. 246, mq
7.460, nat. T; e cio' in forza di atto di precetto per un credito di
Euro 57.174,49, oltre interessi legali ulteriori fino al saldo, spese
successive ed onorari dovuti per l'esecuzione, derivante da decreto
ingiuntivo n. 1318/03 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 21
maggio 2003, rispettivarente notificati alla debitrice il 26 giugno
2003 ed il 20 gennaio 2007. Ai comproprietari e' fatto divieto, ex
art. 599, secondo comma C.P.C., di lasciare separare dal debitore la
sua parte delle cose comuni, senza ordine del giudice.
Avv. Nicola Manenti
C-0719696 (A pagamento).