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Errata corrige
Errata corrige
Con ricorso n. 210/1988, proposto contro il Ministero della
Pubblica Istruzione ed il Provveditorato agli Studi di Catanzaro,
Tropea Mariangela insegnante di Scuola Materma ha impugnato dinnanzi
al T.A.R. Calabria - Catanzaro, chiedendone l'annullamento, il
decreto protocollo n. 630/1 del 9 ottobre 1987 del Provveditore agli
Studi di Catanzaro, particolarmente nella parte in cui si afferma che
l'organico provinciale e' 'ipersaturo' per quanto concerne le
categorie di cui alla legge n. 482/1968; il decreto protocollo n. 711
del 20 agosto 1986, del Provveditore agli Studi di Catanzaro, per
quanto di ragione; le nomine conferite illegittamamente, anche nelle
precedenti immissioni in ruolo; la mancata immissione in ruolo della
ricorrente; tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenziali;
riconoscimento del suo diritto ad essere immessa in ruolo, per i
seguenti motivi: violazione di legge, eccesso di potere per difetto
assoluto di motivazione, mancanza od erroneita' dei presupposti,
illogicita' e sviamento di potere.
La ricorrente lamentava la mancata dichiarazione di vincitrice
del concorso per l'eccesso ai ruoli provinciali del personale docente
della Scuola materna Statale, bandito dal Provveditore agli Studi di
Catanzaro con decreto protocollo numero 711 del 20 agosto 1986, quale
orfana di caduto sul lavoro.
E tanto perche' il Provveditore erroneamente aveva computato
nell'aliquota del 15% di cui alla legge n. 482/1968, i 'riservatari'
che si erano collocati utilmente in graduatoria per solo merito o che
erano divenuti tali in corso di servizio.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso previa sospensione
ed annullamento degli atti impugnati.
La ricorrente notificava il ricorso solamente a Viscomi
Francesca e Scavelli Caterina e successivamente agli altri
controinteressati, essendo stata autorizzata, a mezzo pubblici
proclami, che faceva con inserzione nella Gazzetta Ufficiale e sul
F.A.L. della Provincia di Catanzaro, di sunto del ricorso e delle
conclusioni.
Il T.A.R. Lazio, III Sezione, al quale il ricorso e' stato
rimesso, a seguito di eccezione di imcompetenza territoriale, con
sentenza n. 531 del 5 febbraio - 24 marzo 1990 rigettava il ricorso.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello - ricorso n.
1848/90 - Tropea Mariangela. Il Consiglio di Stato VI Sezione con
decisione n. 69 del 30 novembre 1990 - 6 febbraio 1991, ha
autorizzato la notifica dell'atto di appello a mezzo pubblici
proclami mediante inserzione di sunto sul F.A.L. della Provincia di
Catanzaro e sulla Gazzetta Ufficiale, con esonero della indicazione
nominativa.
Nel menzionato ricorso in appello si narra che il T.A.R. Lazio,
con la predetta sentenza ha rigettato il ricorso statuendo che
nell'aliquota del 15% si computano anche i 'riservatari' assunti per
merito proprio.
Con i motivi di appello si e' dedotto, invece, che, anche
secondo piu' attenta e logica giurisprudenza, tali riservatari non si
contano.
Pertanto si e' chiesto al Consiglio di Stato l'accoglimento
delle seguenti conclusioni: si chiede che l'ecc.mo Consiglio di Stato
in accoglimento del presente ricorso in appello:
voglia autorizzare la ricorrente ad integrare il contraddittorio
nei confronti degli altri controinteressati con la notifica per
pubblici proclami;
voglia annullare l'impugnata sentenza del T.A.R. Lazio e per
l'effetto voglia annullare il decreto prot. n. 630/1 del 9 ottobre
1987, del Provveditore agli Studi di Catanzaro, nella parte in cui si
afferma che l'Organico Provinciale e' 'ipersaturo' per quanto
concerne le categorie di cui alla legge n. 482/1968; il decreto prot.
n. 711 del 20 agosto 1986, del Provveditore agli Studi di Catanzaro,
per quanto di ragione, le nomine conferita illegittimamente nelle
precedenti immissioni in ruolo, nonche' ogni altro atto inerente,
presupposto o conseguenziale;
voglia, altresi', dichiarare e riconoscere il diritto della
ricorrente ad essere immessa in ruolo.
Con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese e
competenze di giudizio.
Catanzaro-Roma, 20 febbraio 1991
Avv. Armando Grillo.
S-1604 (A pagamento).