(GU Parte Seconda n.63 del 15-3-1991)

      Con ricorso n. 210/1988, proposto contro il Ministero della
 Pubblica Istruzione ed il Provveditorato agli Studi di Catanzaro,
 Tropea Mariangela insegnante di Scuola Materma ha impugnato dinnanzi
 al T.A.R. Calabria - Catanzaro, chiedendone l'annullamento, il
 decreto protocollo n. 630/1 del 9 ottobre 1987 del Provveditore agli
 Studi di Catanzaro, particolarmente nella parte in cui si afferma che
 l'organico provinciale e' 'ipersaturo' per quanto concerne le
 categorie di cui alla legge n. 482/1968; il decreto protocollo n. 711
 del 20 agosto 1986, del Provveditore agli Studi di Catanzaro, per
 quanto di ragione; le nomine conferite illegittamamente, anche nelle
 precedenti immissioni in ruolo; la mancata immissione in ruolo della
 ricorrente; tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenziali;
 riconoscimento del suo diritto ad essere immessa in ruolo, per i
 seguenti motivi: violazione di legge, eccesso di potere per difetto
 assoluto di motivazione, mancanza od erroneita' dei presupposti,
 illogicita' e sviamento di potere.
      La ricorrente lamentava la mancata dichiarazione di vincitrice
 del concorso per l'eccesso ai ruoli provinciali del personale docente
 della Scuola materna Statale, bandito dal Provveditore agli Studi di
 Catanzaro con decreto protocollo numero 711 del 20 agosto 1986, quale
 orfana di caduto sul lavoro.
      E tanto perche' il Provveditore erroneamente aveva computato
 nell'aliquota del 15% di cui alla legge n. 482/1968, i 'riservatari'
 che si erano collocati utilmente in graduatoria per solo merito o che
 erano divenuti tali in corso di servizio.
      Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso previa sospensione
 ed annullamento degli atti impugnati.
      La ricorrente notificava il ricorso solamente a Viscomi
 Francesca e Scavelli Caterina e successivamente agli altri
 controinteressati, essendo stata autorizzata, a mezzo pubblici
 proclami, che faceva con inserzione nella Gazzetta Ufficiale e sul
 F.A.L. della Provincia di Catanzaro, di sunto del ricorso e delle
 conclusioni.
      Il T.A.R. Lazio, III Sezione, al quale il ricorso e' stato
 rimesso, a seguito di eccezione di imcompetenza territoriale, con
 sentenza n. 531 del 5 febbraio - 24 marzo 1990 rigettava il ricorso.
      Avverso la predetta sentenza proponeva appello - ricorso n.
 1848/90 - Tropea Mariangela. Il Consiglio di Stato VI Sezione con
 decisione n. 69 del 30 novembre 1990 - 6 febbraio 1991, ha
 autorizzato la notifica dell'atto di appello a mezzo pubblici
 proclami mediante inserzione di sunto sul F.A.L. della Provincia di
 Catanzaro e sulla Gazzetta Ufficiale, con esonero della indicazione
 nominativa.
      Nel menzionato ricorso in appello si narra che il T.A.R. Lazio,
 con la predetta sentenza ha rigettato il ricorso statuendo che
 nell'aliquota del 15% si computano anche i 'riservatari' assunti per
 merito proprio.
      Con i motivi di appello si e' dedotto, invece, che, anche
 secondo piu' attenta e logica giurisprudenza, tali riservatari non si
 contano.
      Pertanto si e' chiesto al Consiglio di Stato l'accoglimento
 delle seguenti conclusioni: si chiede che l'ecc.mo Consiglio di Stato
 in accoglimento del presente ricorso in appello:
      voglia autorizzare la ricorrente ad integrare il contraddittorio
 nei confronti degli altri controinteressati con la notifica per
 pubblici proclami;
      voglia annullare l'impugnata sentenza del T.A.R. Lazio e per
 l'effetto voglia annullare il decreto prot. n. 630/1 del 9 ottobre
 1987, del Provveditore agli Studi di Catanzaro, nella parte in cui si
 afferma che l'Organico Provinciale e' 'ipersaturo' per quanto
 concerne le categorie di cui alla legge n. 482/1968; il decreto prot.
 n. 711 del 20 agosto 1986, del Provveditore agli Studi di Catanzaro,
 per quanto di ragione, le nomine conferita illegittimamente nelle
 precedenti immissioni in ruolo, nonche' ogni altro atto inerente,
 presupposto o conseguenziale;
      voglia, altresi', dichiarare e riconoscere il diritto della
 ricorrente ad essere immessa in ruolo.
      Con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese e
 competenze di giudizio.
    Catanzaro-Roma, 20 febbraio 1991
    Avv. Armando Grillo.
S-1604 (A pagamento).
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