TRIBUNALE DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.12 del 28-1-2016)

 
                          Atto di citazione 
 

  I signori Atzori Natale, C.F. TZRNTL49T25I271W e Giuseppa  Ferrigno
CF  FRRGPP55A44H245T,  rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti  Carlo
Dell'Aiuto e Roberta Muscari  Tomajoli  come  da  mandato  a  margine
dell'atto di citazione. I signori Natale Atzori e Giuseppina Ferrigno
hanno chiesto che venga accertata  e  dichiarata  la  loro  piena  ed
esclusiva proprieta' del seguente bene: fabbricato  (identificato  al
Catasto Fabbricati del Comune di Fucecchio nel  foglio  di  mappa  58
particella 37 subalterno 1, di categoria A/5  classe  1,  consistenza
3,5, rendita catastale 95,80) sito in Fucecchio Via Franco Bracci  al
civico n.3 in catasto identificato al civico 9 (in vecchio impianto),
composto da due piani fuori terra  oltre  soffitta  al  piano  terzo,
costituito da  un  vano  ingresso  a  piano  terreno  e  da  un  vano
cucina-tinello al piano primo, da un vano  disimpegno  ed  una  altra
camera al piano secondo e nel sottotetto da  una  soffitta  al  piano
terzo. Gli attori dal 1982 hanno avuto il pieno ed esclusivo possesso
continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico, non  equivoco  nella  sua
interezza esercitando il pieno potere di fatto sul detto immobile uti
domino a fronte del quale c'e' stata totale inerzia da parte di tutti
i proprietari che non hanno mai contestato o ostacolato in alcun modo
tale esercizio o manifestato volonta' contraria.  Sin  dal  1982  gli
attori hanno avuto la piena ed esclusiva disponibilita' dell'immobile
sostenendo tutte le relative spese. Citano i signori: 
  Vannini  Agostino,  fu  Carlo  nonche'  tutti  i   suoi   eventuali
successori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo;Vannini  Alfonso,
fu Carlo nonche' tutti i suoi eventuali successori,  eredi  o  aventi
causa a qualsiasi titolo; Vannini Clara, fu  Carlo  nonche'  tutti  i
suoi eventuali successori, eredi o aventi causa a  qualsiasi  titolo;
Vannini Giuseppe, fu Carlo nonche' tutti i suoi eventuali successori,
eredi o aventi causa  a  qualsiasi  titolo;Vannini  Mario,  fu  Carlo
nonche' tutti i suoi eventuali successori, eredi  o  aventi  causa  a
qualsiasi titolo; Vannini Ruggero, fu  Carlo  nonche'  tutti  i  suoi
eventuali successori,  eredi  o  aventi  causa  a  qualsiasi  titolo;
Vannini Sestilio, fu Carlo nonche' tutti i suoi eventuali successori,
eredi o aventi causa a  qualsiasi  titolo  (tutti  di  residenza  e/o
domicilio sconosciuto) a comparire dinanzi al  Tribunale  di  Firenze
per l'udienza del giorno 10 giugno 2016 ore di rito e locali  di  sua
normale  residenza,  per  ivi   sentire   pronunciare   sentenza   di
accoglimento  delle  seguenti  Conclusioni  Piaccia  all'Ecc.mo  Sig.
Giudice adito, per i motivi sopra esposti, disattesa  ogni  contraria
istanza ed eccezione: 
  - accertare e dichiarare la intervenuta  usucapione  ventennale  in
favore dei signori Natale Atzori (nato a Sant'Andrea Frius (Cagliari)
il 25.12.1949 - CF TZRNTL49T25I271W)  e  Giuseppa  Ferrigno  (nata  a
Resuttano (CL) il 04.01.1955 - CF  FRRGPP55A44H245T)  del  fabbricato
censito al N.C.E.U. del Comune di Fucecchio al Foglio  di  Mappa  58,
Particella 37 sub 1, consistenza  vani  3,5  rendita  catastale  euro
95,80 e conseguentemente accertare e dichiarare che i signori  Natale
Atzori e Giuseppa Ferrigno sono  proprietari  esclusivi  del  ridetto
immobile rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Fucecchio al  Foglio
di Mappa  58,  Particella  37  sub  1;  -  ordinare  all'Agenzia  del
Territorio  di  Firenze  di  trascrivere  la  presente   sentenza   e
autorizzare le necessarie variazioni catastali, con esonero  di  ogni
responsabilita' per il Conservatore; 
  - condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed  onorari
di causa, oltre IVA e CAP in caso  di  opposizione  alle  domande  di
parte attrice; sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.  A
tale effetto, ai sensi dell'art. 163 c.p.c.,  invita  i  convenuti  a
costituirsi  in  giudizio,  nel  termine  di   venti   giorni   prima
dell'udienza suindicata e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., e a
comparire all'udienza stessa dinanzi al Giudice che  sara'  designato
ex  art.  168  bis,  con  l'espresso  avvertimento  che  la   tardiva
costituzione in giudizio implica le decadenze  di  cui  all'art.  167
c.p.c. e di cui all'art. 38 c.p.c. Firenze 18 dicembre 2015 

        avv. Carlo Dell'Aiuto - avv. Roberta Muscari Tomajoli 

 
T16ABA624
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