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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Vista la nota n. 0569344/19 in data 2 maggio 2019, con la quale il titolare della Divisione vigilanza della Banca d'Italia comunica che, a causa della sospensione dei servizi di recapito della corrispondenza da parte del vettore incaricato S.G.T. SpA, la filiale della Banca di Credito Cooperativo di Roma, di seguito elencata, non ha potuto operare regolarmente dal 12 marzo 2019 al 30 aprile 2019: Santa Maria di Sala, piazza G. D'Annunzio n. 23 - loc. Vertenigo; Considerato che con la medesima nota il titolare Divisione vigilanza della Banca d'Italia ha chiesto l'emanazione del decreto per la proroga dei termini legali e convenzionali; Ritenuto di dover provvedere in tal senso sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: il mancato regolare funzionamento della summenzionata Agenzia di credito, e' riconosciuto come dovuto ad evento eccezionale per i giorni suddetti. Il presente decreto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, del citato decreto legislativo n. 1/48 e 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed affisso nei locali dei suindicati Istituti di credito. Venezia, 6 maggio 2019 Il prefetto Zappalorto TU19ABP6424 (Gratuito)