COVIVIO ATTIVITA' IMMOBILIARI 1 S.P.A. SIINQ

(GU Parte Seconda n.50 del 28-4-2020)

 
Fusione transfrontaliera di Covivio Attivita'  Immobiliari  1  S.p.A.
SIINQ (societa' costituita ai sensi del diritto italiano) in  Covivio
S.A. (societa' costituita ai sensi del diritto francese)" - Avviso ai
 sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108 
 

  I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  Covivio Attivita' Immobiliari 1 S.p.A. SIINQ, societa'  per  azioni
costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via C.O.
Cornaggia, 10, 20123 Milano, Italia, numero di iscrizione  presso  il
registro delle imprese di  Milano  al  numero  10583160964,  capitale
sociale pari  a  Euro  50.000,00,  interamente  versato  soggetta  ad
attivita' di direzione e coordinamento di Covivio  SA  (la  "Societa'
Incorporanda") e 
  Covivio S.A., societe' anonyme  costituita  ai  sensi  del  diritto
francese, con sede legale in 18, avenue  François  Mitterrand,  57000
Metz, Francia, iscritta presso il  Registro  del  commercio  e  delle
imprese (Registre du commerce et des societes) al  numero  364800060,
con sede secondaria e stabile organizzazione italiana in Milano,  via
C.O. Cornaggia 10, C.F. e n.  iscrizione  presso  il  Registro  delle
Imprese  di  Milano  97675390583,  capitale  sociale  pari   a   Euro
261.773.487 (la "Societa' Incorporante"). 
  II. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori 
  Con riferimento  alla  Societa'  Incorporanda:  i  creditori  della
Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente
all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto  comune  di  fusione
transfrontaliera ai sensi dell'articolo  2501-ter  cod.  civ.,  hanno
diritto di proporre opposizione alla fusione, ai sensi  dell'articolo
2503 cod. civ., entro 60 giorni dall'ultima delle iscrizione previste
dall'art. 2502 bis cod. civ. . 
  Con riferimento  alla  Societa'  Incorporante:  i  creditori  della
Societa' Incorporante il cui credito sia anteriore alla pubblicazione
del progetto di fusione hanno diritto di  proporre  opposizione  alla
fusione subordinatamente alle condizioni disciplinate all'articolo L.
236-14 del codice di commercio francese. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  Con  riferimento  alla  Societa'  Incorporanda:  la   fusione   non
determina il sorgere di alcun diritto di recesso in favore dell'unico
azionista  della   Societa'   Incorporanda   qualora   questo   abbia
contribuito  all'approvazione  della  Fusione  ai  sensi   ai   sensi
dell'articolo 2437, comma 1, lettera c), cod. civ. e dell'articolo  5
del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 
  Con riferimento alla Societa' Incorporante: i soci  della  Societa'
Incorporante non disporranno del diritto di recesso, in  quanto  tale
diritto non e' previsto dalla legge  francese  con  riferimento  alla
fusione. 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione 
  Le informazioni sulla fusione transfrontaliera saranno  disponibili
gratuitamente presso le sedi legali  della  Societa'  Incorporanda  e
della Societa' Incorporante, al fine di consentire a tutti gli aventi
diritto di prenderne visione. 
  Milano, 23 aprile 2020 

Covivio Attivita' Immobiliari 1 S.p.A. SIINQ - L'amministratore unico 
                      Francesco Maria Barbieri 

 
TX20AAB3791
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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