BPM COVERED BOND S.R.L.
Sede sociale: via Curtatone, 3 - Roma, Italia
Registro delle imprese: Roma n. 09646111006
Codice Fiscale: 09646111006

(GU Parte Seconda n.152 del 28-12-2023)

 
Avviso di cessione di  crediti  pro-soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto  degli  articoli  7-bis  (come  successivamente   sostituito
dall'articolo 7-octies) e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999
(la Legge sulle Obbligazioni Bancarie  Garantite),  dell'articolo  58
del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario)
e degli  articoli  13  e  14  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  (il
                        Regolamento Privacy) 
 

  BPM Covered Bond S.r.l. (l'Acquirente) comunica che, ai sensi e per
gli  effetti  del  combinato  disposto  degli  articoli  7-bis  (come
successivamente sostituito dall'articolo 7-octies) e  4  della  Legge
sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo  58  del  Testo
Unico Bancario, in data dicembre  2023  ha  concluso  con  Banco  BPM
S.p.A. (Banco BPM) un contratto  di  cessione  di  crediti  pecuniari
individuabili in blocco. Ai sensi e per gli effetti di tale contratto
di cessione, Banco  BPM  ha  ceduto,  e  l'Acquirente  ha  acquistato
pro-soluto da Banco  BPM,  ogni  e  qualsiasi  credito  derivante  da
contratti di mutuo che alla data del 17 dicembre  2023  (la  Data  di
Valutazione) rispettavano i criteri cumulativi di  seguito  riportati
(i Crediti Ceduti). 
  CRITERI 
  Criteri Comuni 
  1. mutui che siano mutui ipotecari residenziali o  mutui  ipotecari
commerciali e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 129  del
Regolamento (UE) n.  575  del  2013  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 26 giugno 2013; 
  2. mutui erogati da  BANCO  BPM  a  persone  fisiche  e  a  persone
giuridiche, compresi i dipendenti del gruppo Banco BPM; 
  3. mutui che non siano deteriorati (non  performing  exposures)  in
conformita' con il Regolamento (UE) n. 575 del  2013  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, e con il Regolamento (UE)
n. 680 del 2014, come di volta in volta modificati, come recepiti  in
Italia ai sensi della "Circolare della Banca d'Italia del  30  luglio
2008, n. 272 (Matrice dei Conti)", come di volta in volta modificata; 
  4. mutui ipotecari rispetto ai quali, alla Data di Valutazione,  il
rapporto tra (i) il capitale residuo-sommato al capitale  residuo  di
eventuali finanziamenti ipotecari gravanti sugli  stessi  immobili  e
(ii) il valore degli immobili a garanzia, non  sia  superiore  all'80
per cento per i mutui residenziali o al 60  per  cento  per  i  mutui
commerciali; 
  5. mutui che non siano stati stipulati con erogazione ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui agevolati); 
  6. mutui che non siano  stati  concessi  a  enti  pubblici  o  enti
ecclesiastici; 
  7. mutui che non siano crediti al consumo; 
  8.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili   localizzati   sul
territorio della Repubblica italiana; 
  9. mutui i cui debitori siano residenti nella Repubblica italiana; 
  10.  mutui  residenziali  garantiti  da  ipoteca  di  primo   grado
economico  su  immobili,  intendendosi  per  tale:   (i)   un'ipoteca
volontaria di primo grado legale; ovvero (ii)  un'ipoteca  volontaria
di grado legale successivo al primo nel caso in cui  le  obbligazioni
garantite dalle ipoteche di grado legale precedente siano interamente
estinte;  ovvero  (iii)  un'ipoteca  volontaria   di   grado   legale
successivo al primo nel caso in cui il soggetto finanziatore  le  cui
obbligazioni sono garantite dalle ipoteche di grado legale precedente
e' Banco BPM ovvero altre banche appartenenti al gruppo Banco BPM  (a
scanso  di  equivoci  anche  a   seguito   di   fusione,   scissione,
conferimento di ramo/i d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda); 
  11. mutui commerciali garantiti da ipoteca  su  immobili  di  primo
grado economico o di grado successivo; 
  12.  mutui  rispetto  ai  quali  il   periodo   di   consolidamento
applicabile alla relativa  ipoteca  si  e'  concluso  e  la  relativa
ipoteca non e' soggetta ad azione revocatoria ai sensi  dell'articolo
67  della  Legge  Fallimentare   (come   successivamente   sostituito
dall'articolo 166 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14)
e, ove applicabile, dell'articolo 39, comma quarto  del  Testo  Unico
Bancario; 
  13. mutui interamente  erogati  per  i  quali  non  sussista  alcun
obbligo o possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  14. mutui in relazione ai quali  almeno  una  rata  comprensiva  di
quota capitale e' stata pagata prima della Data di Valutazione  (i.e.
mutui che non sono in fase di pre-ammortamento); 
  15. mutui che non abbiano una o piu' rate  insolute  alla  Data  di
Valutazione; 
  16. mutui che siano retti dal diritto italiano; 
  17. mutui che non siano erogati in pool; 
  18. mutui che sono denominati in Euro. 
  Criteri Specifici 
  1. mutui erogati a debitori il cui codice SAE  sia  uguale  a  430,
431, 432, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 501, 600, 614, 615; 
  2. mutui la cui data  di  scadenza  finale  sia  successiva  al  31
gennaio 2024; 
  3. mutui in relazione ai quali la data di erogazione  sia  compresa
tra il 19 luglio 2017 e il 31 dicembre 2022; 
  4. mutui in relazione ai quali non sia in atto una sospensione  dei
pagamenti (payment holiday); 
  5. mutui che, alla data del 17 dicembre 2023, non  presentino  rate
non ancora scadute che siano state pagate anticipatamente in tutto  o
in parte; 
  6. mutui garantiti da ipoteca su  immobili  aventi  caratteristiche
residenziali  o  commerciali,  per  tali  intendendosi   i   rapporti
prevalentemente garantiti da immobili che, alla data di  stipulazione
del relativo mutuo, ricadevano in almeno una delle seguenti categorie
catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A-10, A11,  B-1,  B-2,
B-4, B-5, B-7, B-8, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, D-1, D-2, D-3,
D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, E-1, E-2,  E-3,  E-4,
E-5, E-9, F-3, F-4, F-10; 
  7. mutui che non siano  garantiti  da  immobili  individuabili  nei
sistemi informatici della Banca con categoria catastale "SAL"; 
  8. mutui che non siano stati erogati da  Banca  Italease  S.p.A.  e
successivamente confluiti in Banco Popolare Societa' Cooperativa (ora
Banco BPM) a seguito di fusione, scissione,  conferimento  di  ramo/i
d'azienda o cessione di ramo/i d'azienda; 
  9. mutui che non siano erogati dal canale online (Webank); 
  10. mutui la  cui  documentazione  al  25  ottobre  2023  risultava
presente presso gli uffici Amministrazione Credito  di  Banco  BPM  o
altre sedi; 
  11. mutui che non  siano  collateralizzati  presso  Banca  d'Italia
(Abaco); 
  12. mutui che non siano  oggetto  di  operazioni  di  trasferimento
sintetico del rischio di credito; 
  13. mutui che non siano stati ceduti in  precedenti  operazioni  di
cartolarizzazione o programmi covered bond del gruppo; 
  14. mutui con data scadenza ipoteca compresa tra l'1 gennaio 2024 e
il 31 dicembre 2042. 
  Notifica  dell'avvenuta  cessione  sara'  data  individualmente  ai
debitori ceduti (i Debitori Ceduti) alla prima occasione utile. 
  BPM Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a Banco BPM, ai sensi
della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per  suo
conto, in qualita'  di  soggetto  incaricato  della  riscossione  dei
crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. In  forza  di
tale incarico, i Debitori Ceduti continueranno a pagare a  Banco  BPM
ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste
dai relativi contratti di mutuo o in forza di legge e dalle eventuali
ulteriori informazioni che potranno  essere  comunicate  ai  debitori
ceduti.  Dell'eventuale  cessazione  di  tale  incarico  verra'  data
notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti. 
  Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy 
  La cessione dei crediti da parte di Banco  BPM  all'Acquirente,  ai
sensi  e  per  gli  effetti  del  suddetto  contratto  di   cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo  in
relazione a tali crediti, ha comportato il  necessario  trasferimento
all'Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti  ed  ai
rispettivi garanti (i  Dati  Personali)  contenuti  in  documenti  ed
evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. 
  L'Acquirente e' dunque tenuta a  fornire  ai  debitori  ceduti,  ai
rispettivi  garanti,  ai  loro  successori  ed  aventi   causa   (gli
Interessati)  l'informativa  di  cui  agli  articoli  13  e  14   del
Regolamento Privacy. L'Acquirente assolve tale  obbligo  mediante  la
presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura  appropriata
anche ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  5,  lettera  b),  secondo
periodo, del Regolamento Privacy. 
  L'Acquirente  trattera'  i  Dati  Personali  cosi'  acquisiti   nel
rispetto del Regolamento Privacy  e  della  corrispondente  normativa
italiana in materia di protezione dei dati personali ratione temporis
applicabile. In particolare, l'Acquirente trattera' i Dati  Personali
per le medesime finalita' - ossia finalita' strettamente  connesse  e
strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti Ceduti  (ad  es.
effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito  agli
incassi su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonche'
all'emissione  di  titoli  da  parte  della  societa'   ovvero   alla
valutazione ed analisi dei  Crediti  Ceduti.  L'Acquirente,  inoltre,
trattera' i Dati Personali  nell'ambito  delle  attivita'  legate  al
perseguimento  dell'oggetto  sociale  e  per  finalita'  strettamente
legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e  normativa
comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza  e
controllo e da Autorita' a cio' legittimate dalla legge. 
  In relazione alle  finalita'  indicate,  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avverra'  mediante  l'utilizzo   di   strumenti   manuali,
informatici e telematici  con  logiche  strettamente  correlate  alle
finalita'  stesse  e  in  modo  da  garantire  la  sicurezza   e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  Resta inteso che non verranno  trattate  categorie  particolari  di
dati personali di cui all'articolo 9 del Regolamento Privacy. 
  Per le finalita' di cui sopra, i  Dati  Personali  potranno  essere
comunicati, a titolo  esemplificativo,  alle  seguenti  categorie  di
soggetti: a societa', associazioni o studi professionali che prestano
attivita' di assistenza o consulenza in materia legale a Banco BPM  e
all'Acquirente, a societa' controllate e societa' collegate a queste,
nonche' a societa' di recupero crediti. Pertanto le  persone  fisiche
appartenenti a tali  associazioni,  societa'  e  studi  professionali
potranno venire a  conoscenza  dei  Dati  Personali  in  qualita'  di
incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle  mansioni
assegnate loro.  I  soggetti  ai  quali  saranno  comunicati  i  Dati
Personali tratteranno questi in qualita' di «titolari autonomi». 
  Per le medesime finalita' di cui sopra, i Dati  Personali  potranno
essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in  Paesi
appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i Dati  Personali  non
saranno oggetto di diffusione. 
  I  Dati  Personali   saranno   conservati   solo   per   il   tempo
ragionevolmente necessario ai fini  di  cui  sopra  o  per  il  tempo
previsto dalla legge o necessario per  la  risoluzione  di  possibili
pretese o controversie. 
  L'elenco completo dei soggetti ai quali i  Dati  Personali  possono
essere comunicati, unitamente alla presente informativa, e'  messo  a
disposizione presso Banco BPM. 
  Titolare del trattamento dei Dati Personali  e'  BPM  Covered  Bond
S.r.l., con sede legale in Via Curtatone 3, 00185 Roma, Italia. 
  Responsabile del trattamento dei Dati Personali, con riferimento ai
Crediti Ceduti, e' Banco BPM S.p.A., una banca costituita ed operante
con la forma giuridica di societa' per azioni,  con  sede  legale  in
Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano, Italia, codice fiscale e  numero  di
iscrizione presso il registro delle imprese di Milano n. 09722490969,
partita IVA n. 10537050964. 
  Si informa, infine, che il  Regolamento  Privacy  attribuisce  agli
interessati specifici diritti. In particolare ciascun interessato  ha
il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell'articolo 15 del
Regolamento Privacy. Ciascun  interessato  ha,  inoltre,  diritto  di
opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'articolo 21  del
Regolamento  Privacy,  al  trattamento  dei  Dati  Personali  che  lo
riguardano ancorche' pertinenti allo scopo della  raccolta.  Inoltre,
ove applicabili, ciascun Interessato  potra'  altresi'  esercitare  i
diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui
in particolare il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di
limitazione del trattamento,  diritto  alla  portabilita'  dei  dati,
nonche' il diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante  per  la
Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla
presente informativa. 
  Banco BPM ha nominato il Responsabile alla Protezione dei Dati,  ai
sensi dell'articolo 37  del  Regolamento  Privacy,  contattabile  per
questioni inerenti  l'esercizio  dei  diritti  degli  interessati  ai
seguenti recapiti: Piazza F. Meda 4, 20121 Milano, o alla casella  di
posta elettronica protezionedati@bancobpm.it. 
  Milano, 22 dicembre 2023 

             BPM Covered Bond S.r.l. - L'amministratore 
                            Angelo Zanzi 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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