TRIBUNALE DI BRINDISI

(GU Parte Seconda n.82 del 13-7-2023)

 
         Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 1142/2023 
 

  Il Presidente del Tribunale di Brindisi, con decreto del 03/07/2023
(n. 1142/2023 R.G.) ha autorizzato la notifica per pubblici  proclami
dell'atto di citazione con cui: 
  La sig.ra Silvia Longari,  nata  a  Milano  il  25/04/1958  ed  ivi
residente,  via  Scheiwiller  Giovanni,  12,  C.F.  LNGSLV58D65F205P,
difesa             dall'Avv.             Angelo             Roma(pec:
roma.angelo@coabrindisi.legalmail.it) cita  a  comparire  all'udienza
del 15/01/2024, ore di rito, dinanzi al Tribunale  di  Brindisi:  gli
eredi e/o aventi causa dei Sig.ri Sasso Luciano,  Antonio,  Vincenzo,
Giovanna, Lucia, Santa E Maria Grata, tutti quali  aventi  causa  del
sig. Sasso Teodoro (deceduto nel 1915) originario proprietario  degli
immobili siti in Ostuni (Br) alla  via  Borgo  Damaschito  (oggi  Via
Giuseppe Santoro) nn. 75-77, indicati alle p.lle 28 e 29  del  foglio
222 (oggi accorpate nell'unica p.lla n. 29 del fg.222), devolute alla
sua morte ai sopraindicati suoi  figli  nella  quota  di  un  settimo
ciascuno,  in  forza  del  testamento  pubblico  per  notaio  Michele
Dionisio De Anna del 28/03/1915, reg.to in Ostuni il 07/05/1915 al n.
863, onde accertare l'intervenuto acquisto  per  maturata  usucapione
dei predetti beni in capo alla Sig.ra  Silvia  Longari,  proprietaria
dal 26/03/2010 dell'immobile sito in Ostuni alla Via Giuseppe Santoro
n.3, indicato al catasto al fg. 222 p.lla 27, cui la particella 29 e'
accorpata da tempo immemore, pervenuto alla stessa in forza  di  atto
di compravendita a Rogito del Notaio  Cristina  Capozzi,  rep.  8645,
racc. 3775, dai Sigg.ri Santoro Nicola e Palma  Antonia,  proprietari
dell'immobile dal 19/10/2001 al 25/03/2010. 
  I convenuti sono invitati a costituirsi  nei  modi  e  nelle  forme
stabilite dall'art.168 bis c.p.c., e comunque almeno settanta  giorni
prima  della  data  della  predetta  udienza  di  comparizione,   con
l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine  implica
le decadenze di cui agli artt. 38  e  167  c.p.c.  e  che  la  difesa
tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi  davanti
al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c.
o  dalle  leggi  speciali,  e  che  i  convenuti,   sussistendone   i
presupposti di legge, possono presentare istanza per l'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato. 
  Ostuni, li' 03/07/2023 

                          avv. Angelo Roma 

 
TX23ABA7209
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