TRIBUNALE DI VERBANIA
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28922 Verbania
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(GU Parte Seconda n.85 del 20-7-2023)

 
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione ex  art.  163  cpc
                           per usucapione 
 

  I Sig.ri PERELLI Cippo Fabio nato a Verbania il  26.07.1972  (C.F.:
PRLFBA72L26L746M) e GIOE' Maria Elena nata a Verbania il  04.09.1977,
C.F.: GIOMLN77P44L746U, residenti entrambi a Bee in Via  Zara  n.  6,
elet.te domiciliati in Verbania Piazza Pedroni n. 11 presso lo Studio
dell'Avv. Massimo Manzini (C.F.: MNZMSM74M04L746D - fax: 0323505431 -
pec: avv.massimomanzimi@certificazioneposta.it) che li rappresenta  e
difende giusta procura in atti al presente procedimento 
  PREMESSO CHE 
  In punto di fatto 
  1) Gli odierni attori sono coniugi e comproprietari di una serie di
terreni ubicati in Bee (VB) e meglio contraddistinti  al  N.C.T.  del
Comune di Bee, al Foglio n. 5, mappa.li 253, 254, 266, 357 e 267; 
  2) I medesimi attori hanno occupato e coltivato da circa 30 anni  -
precisamente dai primissimi anni'90 - un terreno adiacente ai  propri
e meglio indicato al N.C.T. del Comune di Bee, al Foglio  5,  mappale
339, classificato a prato, [coerenze: mappali 338- 267341352, 357,350
di cui al Foglio 5 del N.C.T. del Comune di Bee); 
  3) dall'estratto della visura della Conservatoria dei RR.II. che si
produce, il predetto terreno risulta intestato a tali "VIANOLI  Mario
fu Luigi - VIANOLI Emilio fu Luigi - VIANOLI Luigi fu Luigi  -  SAVIO
Giuseppina- VIANOLI Agostino  fu  Luigi"  del  tutto  sconosciuti  in
quanto non residenti in Bee e  peraltro  non  identificabili  con  la
necessaria precisione; 
  4)  la  domanda  qui  proposta  e'   soggetta   a   condizione   di
procedibilita' ex art. 5 d.lvo 28/2010; tale condizione potra' essere
soddisfatta all'esito dell'eventuale  costituzione  in  giudizio  dei
convenuti  mediante  l'esperimento  del   tentativo   di   mediazione
obbligatoria demandato dal giudice; 
  In punto di diritto 
  1) Gli odierni attori hanno vissuto e goduto del terreno per cui vi
e' causa da almeno un  trentennio  senza  aver  ricevuto  mai  alcuna
contestazione del suo possesso con azioni giudiziarie, ne' alcuno  ha
mai rivendicata  la  proprieta'  sul  terreno  de  quo  e  delle  sue
pertinenze; 
  2) a tutt' oggi gli attori godono del suddetto  bene  descritto  in
via esclusiva esercitandovi il dominio sia diretto che utile, curando
e mantenendo a proprie spese il  terreno,  dopo  averlo  recintato  e
coltivato mediante la piantumazione di alberi da frutto e provvedendo
allo sfalcio periodico dell'erba; 
  3) il godimento e' avvenuto del tutto pacificamente e pubblicamente
da parte degli attori quali unici ed esclusivi proprietari; 
  4) dai registri immobiliari non  risultano  essere  trascritte  nel
ventennio precedente il presente atto, e  contro  il  suddetto  bene,
domande giudiziali volte a rivendicarne la proprieta' o altri diritti
reali di godimento sul fondo medesimo. 
  Tanto premesso gli odierni attori, come  in  atti  rappresentato  e
difeso 
  C I T A N O 
  I Sig.ri 
  1) VIANOLI Mario fu Luigi; 
  2) VIANOLI Emilio fu Luigi; 
  3) VIANOLI Luigi fu Luigi; 
  4) SAVIO Giuseppina; 
  5) VIANOLI Agostino fu Luigi 
  di generalita' e indirizzo sconosciuti tanto che e' stata chiesta e
ottenuta dal Tribunale di Verbania autorizzazione alla  notifica  sia
della convocazione nel procedimento di mediazione  sia  del  presente
atto di citazione ex  art.  150  C.p.c.  mediante  notificazione  per
pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale,  a  comparire  avanti  al
Tribunale di Verbania nei locali di sue ordinarie sedute in  Verbania
C.so Europa n. 3 all'udienza del 28 MARZO 2024 ore 9,00 e ss. 
  invitandoli a costituirsi nel  termine  di  settanta  giorni  prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite  dall'articolo
166  e  a  comparire,  nell'udienza  indicata,  dinanzi  al   giudice
designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento  che  la
costituzione oltre i suddetti termini implica  le  decadenze  di  cui
agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica  mediante  avvocato  e'
obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione
per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali,  e  che  la
parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare  istanza
per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per  ivi  sentire
accogliere le seguenti 
  CONCLUSIONI 
  Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni  contraria  istanza
ed eccezione: 
  NEL MERITO: accertare e dichiarare a favore degli attori come sopra
indicati l'intervenuto acquisto per usucapione della  proprieta'  del
terreno di cui al N.C.T. del Comune di Bee, Foglio  5,  mappale  339,
classificato a prato, [coerenze: mappali 338- 267- 341 - 352 - 357  -
350 di cui al Foglio 5 del N.C.T. del Comune di Bee]: 
  IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per  testi  sulle  circostanze
che verranno capitolate mediante memoria ex art. 183 C.p.c.. Testi da
indicare. 
  Con riserva di ulteriori domande ed eccezioni che sono  conseguenza
della domanda riconvenzionale  o  delle  eccezioni  del  convenuto  e
chiedere di essere autorizzato a  chiamare  un  terzo  se  l'esigenza
sorge dalle difese del convenuto, nonche' in ogni  caso  precisare  e
modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni  gia'  formulate
e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e  produzioni
documentali. 
  Si producono: 
  1) visure della Conservatoria RR.II. relative al terreno oggetto di
domanda di acquisizione della proprieta' per usucapione; 
  2) fotografie dello stato dei luoghi; 
  3) certificato di matrimonio degli attori; 
  4) ricorso ed autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex
art. 150 C.P.C. 
  Il tutto con favore delle spese di lite. 
  Ai sensi della L. n. 488/99 si dichiara che il valore del  presente
procedimento e' pari ad  euro1.1100,00  e  l'importo  del  contributo
unificato da versare all'atto di iscrizione a ruolo ammonta  ad  euro
98,00 
  Verbania, li' 12.07.2023 

                        avv. Massimo Manzini 

 
TX23ABA7496
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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