TRIBUNALE CIVILE DI LECCE

(GU Parte Seconda n.105 del 7-9-2023)

 
Notifica per  pubblici  proclami  -  Atto  di  citazione  -  R.G.  n.
                              2143/2023 
 

  Istante: Ianne  Salvatore  nato  a  Carmiano  il  03/04/1953  (C.F.
NISVT53D03B792F) e residente a Carmiano in Via Alessandro  Volta,  n.
6, elettivamente domiciliato in Carmiano (fraz.  Magliano)  alla  Via
Trappeto, 10, presso lo studio dell'Avv.  Cosimo  Luigi  Bruno  (C.F.
BRNCML60P20B792R), che lo rappresenta e  difende  giusta  procura  in
calce al presente atto (il sottoscritto difensore dichiara  di  voler
ricevere  le  comunicazioni   di   Cancelleria   all'indirizzo   pec:
bruno.cosimoluigi@ordavvle.legalmail.it    ovvero    al    nr.    fax
0832/1794545). premesso che 
  - Il sig. Ianne Salvatore e'  proprietario,  per  legittimi  titoli
(atto di successione testamentaria del sig. Quarta Giuseppe,  n.  90,
vol. 417 del 09/11/1994) - doc. 2 -,  di  2/3  pro  indiviso,  di  un
appartamento sito nel Comune Lecce, via Veneto, 7 - adibito a casa di
civile abitazione, contraddistinto in catasto fabbricati  del  comune
di Lecce al  foglio  259  particella  3770  Sub.  4,  Zona  Cens.  1,
Categoria A/4, classe  3,  vani  3,5,  superficie  catastale  mq  57,
rendita catastale € 216,91 comprese aree scoperte - doc. 1; 
  - l'immobile di cui al punto 1 della presente  premessa,  risultava
intestato, a seguito di successione legittima  di  Turchiuli  Antonia
Cesaria Anna, deceduta in Lecce il 04/07/1980, per la quota di 2/3 al
di lei marito Quarta Giuseppe e per la restante  quota  di  1/3  alla
madre Aprile Donata (poi a sua volta deceduta) - doc. 3; 
  - a seguito della morte di Quarta Giuseppe, avvenuta  in  Lecce  il
06/08/1994,  la  proprieta'  dell'immobile  si  trasferiva  a   Ianne
Salvatore suo unico  erede  testamentario,  il  quale  da  tale  data
possiede, uti dominus, l'intero appartamento sopra  specificato,  del
quale ha goduto fin dalla morte dello zio Quarta Giuseppe,  al  quale
e'  subentrato  nella  proprieta'   e   possesso,   per   successione
testamentaria, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione,  ne'  in
via giudiziale, ne' stragiudiziale, ne' alcuno ne ha mai  rivendicato
la comproprieta'; 
  - a seguito di approfondite analisi e ricerche e'  emerso  che  gli
eredi legittimi di Aprile Donata erano i  tre  fratelli,Aprile  Maria
Concetta, Aprile Giuseppe e Aprile Nicola - doc. 4 e doc. 5; 
  -  anche  questi  ultimi  risultano  a  loro   volta   deceduti   e
precisamente,la prima in data 22/02/1965 - doc. 6 -,  il  secondo  in
data 21/01/1966 - doc. 7 - e il terzo in data 31/05/1979 - doc. 8; 
  - dalle  informazioni  assunte  presso  i  comuni  di  loro  ultima
residenza risulta che: 
  - Aprile Maria Concetta aveva oltre al coniuge anche  sei  figli  e
che al momento della sua morte il coniuge era a lei premorto e  cosi'
anche uno dei figli (premorto senza lasciare eredi), per cui  i  suoi
eredi legittimi risultavano essere gli altri suoi cinque  figli,  dei
quali non e' stato possibile accertare se ancora in vita (tutti ultra
novantenni e qualche ultra ottantenne) e soprattutto  ove  ancora  in
vita la loro attuale residenza; 
  - Aprile Giuseppe lasciava quali eredi legittimi la moglie e i suoi
tre figli (tutti deceduti); 
  - Aprile Nicola, risultando il  coniuge  premorto,  lasciava  quali
suoi eredi sei figli (due dei quali risultano deceduti), mentre degli
altri  quattro  non  e'  stato  possibile  accertare  se  deceduti  e
soprattutto l'attuale loro residenza; degli eredi dei fratelli Aprile
Maria Concetta, Giuseppe e Nicola non e' stato possibile rintracciare
i nominativi e quindi la loro residenza e  soprattutto  accertare  se
ancora in vita o a loro volta deceduti; 
  -  il  possesso   esercitato   dall'odierno   istante   sull'intero
appartamento oggetto di controversia,  presenta  tutti  gli  elementi
imprescindibili ai fini dell'usucapione  essendo  esso  inequivoco  e
pacifico, ossia non acquistato in modo violento o clandestino  (Corte
di Cassazione, sentenza 5 giugno 2012, n. 9062, tra le tante Corte di
Cassazione, sentenza 12/4/2010 n. 8662; Corte di Cassazione, sentenza
24/8/2006 n. 18392) continuo ed ininterrotto nel tempo da oltre venti
anni. 
  - Cio'  premesso  l'attore  intende  con  la  presente  azione  far
dichiarare l'intervenuta usucapione in suo  favore  per  decorso  del
termine previsto dall'art. 1158 c.c . 
  - Ai sensi di legge - art 5 D. Lgs. 28/2010 e successive  modifiche
- il Signor Ianne ha proceduto al deposito dell'istanza di mediazione
obbligatoria presso l'Organismo Resolvo srl - doc. 9; diritto 
  I   requisiti   richiesti   dalla   normativa,    come    requisiti
indispensabili, affinche' possa dirsi compiuta  l'usucapione  ex  art
1158 c.c., sono i seguenti: - il potere  di  fatto  esercitato  sulla
cosa, che si manifesta in una attivita' corrispondente  all'esercizio
della proprieta', da  parte  di  chi  non  e'  titolare  del  diritto
corrispondente; -la durata dello stesso per un certo tempo  stabilita
dalla legge; - entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la
cui sussistenza non e' esclusa dalla consapevolezza del possessore di
non essere il titolare del diritto  che  si  vuole  usucapire  (Cass.
Civ., sez. II, n. 2857, del 09.2.2006). Nell'ordinamento vigente,  il
possesso si manifesta nell'esercizio del potere di fatto  sulla  cosa
che si realizza in una  attivita'  corrispondente  all'esercizio  del
diritto di proprieta' o di altro diritto reale e si  distingue  dalla
detenzione solo per l'atteggiamento psicologico del soggetto  che  lo
esercita, caratterizzato, nel possesso, dal  c.d.  "animus  rem  sibi
habendi" (ossia, l'intenzione o il volere di esercitare  la  signoria
che e' propria del proprietario o del titolare del diritto reale)  e,
nella  detenzione,  dal  c.d.  "animus  detinendi",  che  implica  il
riconoscimento dell'altrui signoria. Essendo ricollegato,  sia  sotto
il profilo materiale (corpus) che sotto quello  psicologico  (animus)
ad una situazione di fatto, il possesso non e' escluso, dunque, dalla
conoscenza del diritto altrui, ne' e' subordinato all'esistenza della
correlativa situazione giuridica. Nel caso di specie,  questo  potere
sulla  cosa  si  e'  estrinsecato  in  un   comportamento   continuo,
ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (Cass.  Civ.  sentenza
n. 6997 del17-7-1998). Inoltre, l'attore ha goduto del fabbricato  in
oggetto senza aver ricevuto mai alcuna  contestazione,  comportandosi
nei confronti di chiunque come  il  solo  e  vero  proprietario.  Per
diversi anni l'istante ha provveduto personalmente alla  manutenzione
ordinaria e straordinaria di detto appartamento, conferendo  talvolta
a terzi l'incarico  per  l'esecuzione  dei  lavori,  sempre  pero'  a
proprie spese. Anche i terzi proprietari degli  immobili  confinanti,
conoscenti e parenti, hanno sempre ritenuto e  riconosciuto  il  sig.
Ianne quale proprietario dell'abitazione che con essi confina. Infine
gli eredi di Aprile Donata, i signori Aprile Maria  Concetta,  Aprile
Giuseppe e Aprile Nicola,  ne'  i  loro  legittimi  eredi  hanno  mai
provveduto a presentare denuncia di successione  per  rivendicare  la
proprieta' di 1/3 pro indiviso  dell'immobile  in  oggetto  intestato
alla sig.ra Aprile Donata. Alla luce di cio', essendosi concretizzati
gli elementi perche' il possesso, con l'ausilio della legge  trapassi
in piena proprieta' e cio' in forza dell'istituto dell'usucapione, il
sig.  Ianne  Salvatore  chiede  di  essere  dichiarato   proprietario
esclusivo per maturata usucapione della quota di 1/3  del  fabbricato
sito nel Comune Lecce, alla via Veneto, 7, piano primo  -  adibito  a
casa di civile abitazione, contraddistinto in catasto fabbricati  del
comune di Lecce al foglio 259 particella 3770 Sub. 4, Zona  Cens.  1,
Categoria A/4,  classe  3,  vani  3,5,  superficie  catastale  mq  57
comprese aree scoperte. 
  Tutto cio' premesso e considerato il sig. Ianne Salvatore, come  in
epigrafe rappresentato e difeso cita i sigg.ri Aprile Maria Concetta,
Aprile Giuseppe e Aprile Nicola  nella  loro  qualita'  di  eredi  di
Aprile Donata, collettivamente e  impersonalmente,  che  risulteranno
per pubblici proclami, a comparire dinanzi  al  Tribunale  Civile  di
Lecce per l'udienza che sara' tenuta  il  giorno  19  febbraio  2024,
nella sua nota sede  di  Via  Brenta,  ore  9,00  con  continuazione,
Sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi nel termine di
settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi  e  nelle  forme
stabilite dall'articolo 166 e  a  comparire,  nell'udienza  indicata,
dinanzi al giudice designato  ai  sensi  dell'articolo  168-bis,  con
l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti  termini  implica
le decadenze di cui agli articoli 38 e 167,  che  la  difesa  tecnica
mediante avvocato e' obbligatoria  in  tutti  i  giudizi  davanti  al
tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o  da
leggi speciali, e che la parte convenuta, sussistendone i presupposti
di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione  al  patrocinio  a
spese dello Stato e che, in difetto di costituzione e/o  comparizione
si procedera' in loro legittima contumacia per ivi, con riguardo alle
circostanze  esposte,  sentirsi  accogliere,  salvo  aggiungere   e/o
variare le seguenti conclusioni Piaccia all'Ecc.mo  Tribunale  adito,
contrariis reiectis: Accertare e  dichiarare,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 1158  c.c.  l'avvenuto  acquisto,  per  intervenuta
usucapione, della proprieta' di 1/3 pro indiviso del fabbricato  sito
nel  Comune  Lecce,  via  Veneto,  7  -  adibito  a  casa  di  civile
abitazione, contraddistinto in catasto fabbricati del comune di Lecce
al foglio 259 particella 3770 Sub. 4, Zona Cens.  1,  Categoria  A/4,
classe 3, vani 3,5, superficie catastale mq 57, rendita  catastale  €
216,91  comprese  aree  scoperte,  a  favore  dell'attore,  per  aver
quest'ultimo  mantenuto  il  possesso  di  detto  immobile  in   modo
continuato,  pacifico   e   ininterrotto   da   oltre   20   anni   e
conseguentemente ordinare al  competente  Conservatore  dei  Pubblici
Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale  trascrizione
della  suddetta  porzione  di  immobile  in  favore   del   sig.Ianne
Salvatore. 
  Con vittoria di spese e competenze  di  causa  oltre  accessori  di
legge. In via istruttoria si chiede ammettere  prova  per  testi  sui
seguenti capitoli: 
  - Se vero che il sig. Ianne Salvatore  possiede  l'intero  immobile
sito in Lecce alla via Veneto, 7, sin dal 1994; 
  - Se vero che il sig. Ianne Salvatore  da  quando  e'  subentro  al
defunto zio  Quarta  Giuseppe,  si  e'  sempre  occupato  in  maniera
esclusiva della manutenzione e cura dell'appartamento sito  in  Lecce
alla via Veneto,7; 
  - Se vero che  il  detto  immobile  dal  1994  e'  stato  posseduto
esclusivamente dal sig. Ianne Salvatore e frequentato solo da  lui  e
dai suoi familiari e conoscenti; 
  - Se vero che il Sig. Ianne Salvatore ha commissionato i lavori  di
ristrutturazione dell'immobile e rifacimento di  tutti  gli  infissi,
pagandone i relativi costi. 
  Si indicano a testi  i  sigg.ri:  Quarta  Sergio  e  Cino  Fabrizio
entrambi da Carmiano; 
  Si dichiara che il valore  della  presente  controversia  e'  di  €
12.050,67 comportante il versamento del  contributo  unificato  di  €
237,00 
  Si producono i seguenti documenti in copia: l) Visura  storica;  2)
successione Quarta Giuseppe registrata in  Lecce  il  26/09/1994;  3)
successione Turchiuli Antonia registrata in Lecce il  12.01.1981;  4)
Situazione di famiglia originaria di  Aprile  Donata;  5)  Situazione
storica di famiglia  di  Aprile  Donata;  6)  Situazione  storica  di
famiglia di Aprile Maria Concetta; 7) Situazione storica di  famiglia
di Aprile Giuseppe; 8)  Situazione  storica  di  famiglia  di  Aprile
Nicola;  9)  istanza  di  mediazione;   10)   convocazione   incontro
preliminare mediazione. 
  Carmiano, li' 14/06/2023 

                       avv. Cosimo Luigi Bruno 

 
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