Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e
opere connesse (autostrada Pedemontana Lombarda) - Proroga della
dichiarazione di pubblica utilita' - CUP F11B06000270007
L'amministratore delegato di Concessioni Autostradali Lombarde
S.p.A.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei
contratti pubblici» e visti in particolare:
1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima
individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari
per lo sviluppo del paese, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;
2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia
di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea;
3. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima
applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n.
163 del 2006;
4. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono
rispettivamente che:
4.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali
i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua
entrata in vigore;
4.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture
strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione
approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati
secondo la disciplina previgente;
4.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle
grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti;
Visto il decreto legislativo 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale
all'art. 42, comma 3, dispone che "le proroghe della dichiarazione di
pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza
su progetti gia' approvati dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal
soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa
al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai
termini in scadenza nell'anno successivo";
Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile e ad essa sono applicabili le disposizioni del
previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;
Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica»,
sul quale il CIPE si e' pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n.
1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 2001, e che e' stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, Supplemento ordinario, con la
quale il CIPE, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001,
n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture
strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Corridoio
plurimodale padano», nei sistemi stradali e autostradali
l'infrastruttura «Asse stradale pedemontano
(Piemontese-Lombardo-Veneto)»;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale il CIPE ha formulato, tra
l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di
supporto che il MIT e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza
sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle
infrastrutture strategiche;
Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga
la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il
regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n.
680/2007 e n. 67/2010;
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale il CIPE
ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture alla nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza - DEF 2013, che
riporta, nella tabella «0» - avanzamento Programma infrastrutture
strategiche - nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano»
l'infrastruttura «Asse pedemontano Piemonte-Lombardia, articolato in
nove interventi tra i quali figura l'intervento «Pedemontana lombarda
Dalmine - Como - Varese e Valico del Gaggiolo e opere varie
connesse»;
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto -
CUP e, in particolare:
1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 2003, e la relativa errata corrige pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera 29
settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del
2004, con le quali il CIPE ha definito il sistema per l'attribuzione
del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i
documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici,
relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque
interessati ai suddetti progetti;
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» come modificata
dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve
essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede, tra l'altro,
l'istituto della nullita' degli «atti amministrativi adottati da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento
pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico» in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso;
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n.
217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;
Considerato che l'Anas ha stipulato, il 29 maggio 1990, con
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. la convenzione per la
disciplina della concessione di costruzione e gestione della
«Pedemontana Lombarda», approvata con decreto emanato il 31 agosto
1990, n. 1524 dall'allora Ministro dei lavori pubblici di concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, cosi'
come citato anche dalla delibera n. 108 del 2007;
Considerato che con decreto n. 1667 del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2008 e registrato
alla Corte dei conti in data 18 aprile 2008, e' stata approvata la
Convenzione unica tra societa' Concessioni Autostrade Lombarde S.p.a.
(CAL S.p.a.) e societa' Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. (APL
S.p.a.), in cui il costo dell'intervento in esame e' quantificato in
4.005.968.335 euro al lordo dell'ipotizzato ribasso d'asta del 20 per
cento, cosi' come citato anche dalla delibera n. 97 del 2009;
Considerato che in data 24 marzo 2011, con decreto n. 110 del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' stato approvato l'atto
aggiuntivo n. 1 alla Convenzione unica;
Considerato che in data 19 dicembre 2019, con decreto n. 585 del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' stato approvato l'atto
aggiuntivo n. 2 alla Convenzione unica, registrato dalla Corte dei
Conti in data 20 febbraio 2020;
Viste le delibere 29 marzo 2006, n. 75, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2006, 29 marzo 2006, n. 77, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 23 novembre 2006, 4 ottobre 2007,
n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre
2007, 6 novembre 2009, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
40 del 18 febbraio 2010 - Supplemento ordinario, 1° agosto 2014, n.
24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015, 19
gennaio 2017, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27
giugno 2017, 17 gennaio 2019, n. 1, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2019, 24 luglio 2019, n. 42,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2019, 29
aprile 2021, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25
maggio 2021, con le quali il CIPE ha assunto decisioni o adottato
provvedimenti concernenti il Collegamento autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse e che qui si
intendono integralmente richiamate;
Vista la delibera di CAL S.p.A. del 15 gennaio 2021, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 21 gennaio 2021, con la quale e'
stata disposta la proroga di ulteriori due anni della dichiarazione
di pubblica utilita' del Collegamento autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse;
Vista la nota del 12 dicembre 2022, Protocollo numero
A1.2022.1002855, con la quale il Presidente della Regione Lombardia
ha espresso l'assenso alla proroga della dichiarazione di pubblica
utilita' dell'infrastruttura.
Preso atto sotto l'aspetto tecnico-procedurale, che:
1. l'opera complessiva comprende un collegamento autostradale della
lunghezza di circa 87 km, articolato nella tangenziale di Varese,
nella tangenziale di Como e nell'Asse trasversale principale da
Cassano Magnago - interconnessione A8, in Provincia di Varese, sino a
Osio Sotto/Brembate - interconnessione A4, in Provincia di Bergamo,
interessando il territorio di 94 comuni, suddivisi nelle Province di
Varese, Como, Milano, Bergamo e Monza - Brianza, cosi' come citato
anche dalla delibera n. 97 del 2009;
2. in particolare, il suddetto collegamento comprende:
2.1. un tracciato con caratteristiche autostradali che collega le
esistenti autostrade A8 Milano-Varese, A9 Lainate-Como e A4
Torino-Milano-Trieste per un totale di circa 67 km, suddiviso nelle 5
tratte funzionali A - B1 - B2 - C - D;
2.1.1. tratta A: tra le autostrade A8 (Cassano Magnago) e A9
(Lomazzo);
2.1.2. tratta B1: dall'interconnessione con la A9 (Lomazzo) alla
s.p. ex s.s. 35 (Lentate sul Seveso);
2.1.3. tratta B2: da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno, sul
tracciato della s.p. ex s.s. 35 (Milano-Meda);
2.1.4. tratta C: dalla s.p. ex s.s. 35 (Cesano Maderno)
all'interconnessione con la tangenziale est di Milano (Vimercate);
2.1.5. Tratta D: dalla tangenziale est di Milano (Vimercate)
all'autostrada A4 (Osio Sotto);
2.2. la tangenziale di Varese, suddivisa in due lotti funzionali,
denominati VA1 e VA2, che si connettono alle due estremita' del
tronco gia' esistente della tangenziale di Varese, completando cosi'
un percorso continuo tra l'Autostrada A8 e il Valico del Gaggiolo, al
confine con la Svizzera;
2.3. la tangenziale di Como, suddivisa in due lotti funzionali
denominati CO1 e CO2, che collega l'Autostrada A9 appena a sud della
barriera esistente di Grandate alla s.s. 342 «Briantea»;
3. con la delibera n. 75 del 2006, il CIPE ha, tra l'altro,
proceduto alla ricognizione delle risorse rinvenienti dall'art. 1,
comma 78, della legge n. 266 del 2005, quantificando l'importo
riservato al «Sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di
Varese», in termini di volume di investimento, in 36,912 milioni di
euro cui corrispondeva un onere annuo massimo di 3,300 milioni di
euro per 15 anni;
4. con la delibera n. 77 del 2006 il CIPE ha approvato il «progetto
preliminare aggiornato» del «Collegamento autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse»
condizionando l'approvazione al rispetto delle prescrizioni proposte
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuando il
limite di spesa di 4.665.504.453,47 euro;
5. con la delibera n. 108 del 2007 il CIPE ha valutato
favorevolmente lo schema di Convenzione unica tra CAL S.p.a. e APL
S.p.a., predisposto ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, convenzione che e'
stata poi approvata con il citato decreto interministeriale 12
febbraio 2008, n. 1667;
6. con la delibera n. 97 del 2009, registrata alla Corte dei Conti
in data 19 gennaio 2010, il CIPE ha approvato, anche ai fini della
dichiarazione di pubblica utilita', ai sensi e per gli effetti
dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il progetto
definitivo dell'intervento «Collegamento autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere connesse», a
eccezione del 2° lotto della tangenziale di Como e del 2° lotto della
tangenziale di Varese, e con esclusione della parte relativa allo
svincolo di Saronno Sud/Uboldo, stralciato dal progetto e, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n.
163 del 2006, il progetto definitivo degli interventi: «variante
dell'opera connessa TRVA06», «variante di Lozza del 1° lotto della
tangenziale di Varese», «opera connessa TRCO11», «tratta B2 e
relative opere connesse», «opera connessa TRMI10», «opere connesse
TRMI12 e TRMI14», «variante dell'interconnessione della tratta D con
l'autostrada A4», «opera connessa TRMI17», per un costo complessivo
dell'opera, al netto del costo delle opere integrate a carico di Rete
ferroviaria italiana S.p.a. (RFI), pari a 4.166.464.079 euro;
7. con la medesima delibera il CIPE, tra l'altro:
7.1. ha preso atto che, conformemente ai contenuti del piano
economico finanziario 2007, erano previsti contributi pubblici in
conto investimenti per complessivi 1.244.900.000 euro, cosi'
ripartiti:
7.1.1. 61.560.000 euro a carico della legge 3 agosto 1998, n. 295,
e successive leggi 23 dicembre 1998, n. 448, 23 dicembre 1998, n.
449, e 23 dicembre 2000, n. 388;
7.1.2. 51.640.000 euro a carico della legge 388 del 2000, art. 144,
comma 7, lettera b);
7.1.3. 1.131.700.000 euro ai sensi dell'art. 1, comma 78, punto e)
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 979, della
legge n. 296 del 2006;
e ha preso atto che la restante quota di copertura rimaneva a
carico del Concessionario;
7.2. ha disposto che la societa' CAL S.p.a. e la societa' APL
S.p.a. provvedessero a stipulare apposito atto aggiuntivo alla citata
Convenzione unica, da approvare nelle forme di rito, per adottare il
nuovo piano economico finanziario allegato al progetto definitivo
approvato;
8. con la delibera n. 24 del 2014 il CIPE ha:
8.1. determinato il contributo pubblico a fondo perduto necessario
per il riequilibrio del Piano economico finanziario nell'importo di
393 milioni di euro;
8.2. determinato, una tantum e per l'intera durata della
concessione, in 800 milioni di euro in valore assoluto l'ammontare
delle misure agevolative (consistenti per il periodo dal 2016 al
2027, nell'esenzione fiscale ai fini IRES-IRAP per un valore nominale
di circa 376 milioni di euro e per il periodo dal 2019 al 2027, nella
compensazione del debito IVA dovuto ai sensi dell'art. 27 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e seguenti
modificazioni per un valore nominale di circa 424 milioni di euro) da
riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n.
183, a compensazione della quota di contribuzione pubblica mancante
come determinata al precedente punto 8.1.;
8.3. formulato parere favorevole, con prescrizioni, sull'atto
aggiuntivo n. 2 REV alla Convenzione unica tra CAL S.p.a. e APL
S.p.a.;
9. con la delibera n. 42 del 2019, in merito a quanto gia' espresso
dal CIPE stesso con delibera n. 24 del 2014, inerente all'atto
aggiuntivo n. 2 e al contributo pubblico di cui all'art. 18 della
legge n. 183 del 2011, il CIPE ha espresso parere favorevole ai
cambiamenti proposti sul parere espresso con la citata delibera n. 24
del 2014 e pertanto ha:
9.1. approvato la traslazione in avanti del cronoprogramma, con
previsione espressa della sua decorrenza dalla data di effettiva
efficacia dell'atto stesso;
9.2. confermato l'ammontare massimo delle misure di
defiscalizzazione di cui alla delibera CIPE n. 24 del 2014, da
riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 2011, con
previsione della loro effettiva erogazione al verificarsi delle
condizioni previste per legge, nonche' in funzione dell'effettiva
entrata in esercizio delle tratte;
9.3. approvato i termini previsti dall'art 3.1 dell'atto aggiuntivo
n. 2, relativi al perfezionamento del finanziamento senior 1 e senior
2, con l'eliminazione del periodo «comunque entro la data del 31
dicembre 2019», termine che si ritiene implicitamente superato dal
prolungamento dei tempi procedurali e integralmente sostituito
dall'ulteriore vincolo temporale previsto nel medesimo articolo per
il finanziamento senior 2;
9.4. confermato, esprimendo parere favorevole, l'atto aggiuntivo n.
2 gia' sottoscritto da CAL e APL in data 20 dicembre 2018, con le
modifiche sopra riportate;
10. in data 19 dicembre 2019 e' stato emesso il decreto
interministeriale n. 585 di approvazione dell'atto aggiuntivo n. 2,
registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2020;
11. con la delibera n. 1 del 2021, il CIPE ha espresso parere
favorevole sulla proroga dei termini previsti dall'articolo 3.1
dell'atto aggiuntivo n. 2, esprimendo, tra l'altro, parere favorevole
in ordine alla proroga fino al 31 agosto 2021 dei termini dell'art.
3.1 dell'Atto aggiuntivo n. 2;
12. con la delibera n. 1 del 2017 il CIPE, ai sensi dell'art. 166,
comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ha disposto la
proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti
di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilita'
dell'intervento «Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico
del Gaggiolo ed opere connesse» apposta con delibera n. 97 del 2009;
13. con la delibera n. 1 del 2019 il CIPE, ai sensi dell'art. 166,
comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ha disposto
l'ulteriore proroga di due anni del termine previsto per l'adozione
dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica
utilita' dell'intervento «Collegamento autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere connesse», apposta
con delibera n. 97 del 2009 e gia' prorogata con delibera n. 1 del
2017;
14. con le delibere n. 1 del 2017 e n. 1 del 2019 il CIPE ha
disposto che qualunque eventuale onere aggiuntivo derivante dalla
proroga di cui al punto precedente fosse imputato a carico del
Concessionario;
15. con comunicazione del 5 gennaio 2021, il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell'art. 214, co. 11, e 216, co. 1, 1-bis e 27, del D. Lgs.
50/2016, dell'art. 42, co. 3, del Decreto-Legge n. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, ha comunicato
che "le proroghe della dichiarazione di pubblica utilita' e del
vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti gia'
approvati da Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro il 31
dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle
proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza
nell'anno successivo.";
16. con successiva Delibera del CdA del 15 gennaio 2021, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 9, del 21 gennaio 2021, CAL S.p.A., in
qualita' di soggetto aggiudicatore, ha disposto la proroga di
ulteriori due anni della pubblica utilita' dell'Opera, con scadenza
al 19 gennaio 2023;
17. con la disposizione di proroga della pubblica utilita'
pubblicata in GU in data 21 gennaio 2021, CAL disposto che qualunque
eventuale onere aggiuntivo derivante da detta proroga fosse imputato
a carico del Concessionario
18. in data 21 settembre 2022, con note n. 6465/22, e n. 6466/22,
il Concessionario ha trasmesso a CAL S.p.a. la richiesta di avvio del
procedimento di proroga della Dichiarazione di Pubblica Utilita' per
le tratte B2, C, D e relative Opere Connesse, la Greenway, l'opera
connessa TRVA 13-14, i Progetti Locali del secondo lotto dell'opera e
il progetto locale n. 12 del primo lotto dell'opera, allegando,
altresi', una dettagliata relazione istruttoria nella quale ha
esposto e giustificato dettagliatamente le ragioni poste a fondamento
della sua istanza, conseguenti ad eventi terzi non riconducibili al
Concessionario stesso;
19. CAL S.p.a., con apposita istruttoria a firma del Responsabile
unico del procedimento (RUP) del 2 dicembre 2022, ha verificato e
accertato che sussistono le condizioni di cui all'art.166, comma 4
bis, del D.Lgs. n.163/2006, cioe' le «cause di forza maggiore» e le
«giustificate ragioni», non imputabili al Concessionario, al fine
della propria successiva disposizione di proroga della dichiarazione
di pubblica utilita';
20. le relazioni di APL S.p.a. e di CAL S.p.a. illustrano le
motivazioni che hanno determinato la necessita' di procedere con
un'ulteriore proroga del termine fissato per l'emissione dei decreti
di esproprio, motivazioni di seguito sintetizzate:
20.1. solo a seguito della intervenuta efficacia dell'Atto
Aggiuntivo n.2, in data 20 febbraio 2020, il Concessionario ha potuto
procedere con gli adempimenti di propria competenza, necessari per la
realizzazione delle tratte autostradali ancora mancanti, tra cui
l'indizione, rispettivamente in data 28 febbraio 2020 e 4 marzo 2020,
delle due procedure aperte mirate (i) alla individuazione del
soggetto finanziatore delle tratte B2 e C e (ii) alla individuazione
del Contraente Generale per la progettazione esecutiva e la
realizzazione delle medesime tratte.
Medio tempore, a causa del diffondersi della pandemia da COVID-19,
le tempistiche connesse ad entrambe le procedure sopra citate si sono
notevolmente dilatate, il che ha indotto il CIPESS a concedere, con
propria Delibera n.1/2021, del 29 aprile 2021, la proroga di sei mesi
del termine per il closing finanziario relativo alle tratte B2 e C.
In conseguenza della proroga temporale sopra detta si sono
conseguentemente dilatate le tempistiche di attuazione dell'intero
intervento di realizzazione delle tratte B2 e C;
20.2. in data 31 agosto 2021, all'esito della procedura di Gara,
APL S.p.A. ha aggiudicato al RTI Webuild Italia S.p.A., Astaldi
S.p.A. e Pizzarotti S.p.A., l'affidamento a Contraente Generale per
la progettazione esecutiva e realizzazione delle Tratte B2, C e
relative opere connesse.
A seguito dell'aggiudicazione, il secondo classificato, Consorzio
SIS, ha proposto ricorso dinanzi al TAR Milano, per l'impugnazione
del provvedimento di aggiudicazione, cui hanno fatto seguito altri 6
ricorsi per motivi aggiunti. Unitamente ai ricorsi il Consorzio SIS
ha notificato anche le istanze cautelari di sospensione degli atti
impugnati che ha comportato la celebrazione di numerose udienze e
camere di consiglio dinnanzi al Tar Milano, le cui relative ordinanze
e sentenze sono poi state pure impugnate dal Consorzio SIS dinnanzi
al Consiglio di Stato.
In conseguenza di tali ricorsi (e delle connesse istanze cautelari
e degli appelli cautelari avverso le ordinanze del Tar), il
Concessionario APL ha ritenuto opportuno di non procedere con la
sottoscrizione del contratto di affidamento a Contraente Generale, in
attesa della definizione del contenzioso in atto.
Solo in data 24 ottobre 2022, il TAR Lombardia, con sentenza
n.2326, ha rigettato il ricorso, nonche' i successivi sei ricorsi per
motivi aggiunti;
20.3. in merito alla progettazione e realizzazione della tratta D,
della Greenway, della TRVA13-14 e dei relativi progetti locali, in
conseguenza della protrazione temporale relativa alla fase
realizzativa delle tratte B2 e C, anche la realizzazione delle tratte
D, Greenway e della Varesina, prevista secondo il cronoprogramma
dell'atto aggiuntivo n. 2 approvato dal CIPESS in fase successiva
all'attivazione delle tratte B2 e C subira' un posticipo;
20.4. per quanto riguarda il primo Lotto dell'opera, sono stati
ultimati e/o sono in corso di realizzazione tutti i Progetti Locali,
ad eccezione del Progetto Locale n. 12 nel Comune di Lazzate, in
quanto le attivita' di progettazione e realizzazione del medesimo
intervento, di esclusiva competenza e responsabilita' del Comune,
sono state ritardate nel periodo di diffusione della pandemia da
COVID-19;
21. il Concessionario APL S.p.a. ha provveduto, nelle date del 23 e
24 settembre 2022, alla pubblicazione dell'avviso di avvio del
procedimento, rispettivamente, sui quotidiani «Corriere della Sera»,
edizione nazionale, «Il Giornale», edizione Lombardia e «Corriere
della Sera», edizione regionale; a seguito di detta pubblicazione
sono pervenute cinque osservazioni da parte dei soggetti interessati,
come da nota del Concessionario del 1° dicembre 2022, prot.
0008481/22, che tuttavia non comportano criticita' nel merito;
22. la societa' CAL S.p.a., in qualita' di soggetto aggiudicatore,
puo' procedere con la disposizione della suddetta proroga della
pubblica utilita' sulla base di quanto gia' evidenziato al precedente
punto 15);
23. la proroga della dichiarazione di pubblica utilita' risulta
essenziale anche al fine di preservare la legittimita' delle
occupazioni attualmente in essere;
24. si ritiene altresi' indispensabile e urgente procedere alla
proroga della dichiarazione di pubblica utilita' delle aree oggetto
della richiesta di avvio del procedimento da parte del concessionario
in quanto, in assenza, le occupazioni gia' in atto, oltre ai
segnalati (possibili) effetti in relazione alla legittimita' delle
stesse, pregiudicherebbero la quasi totalita' degli accordi bonari
gia' sottoscritti;
25. tutti gli eventuali maggiori oneri diretti e indiretti che
dovessero derivare dalla richiesta di proroga della dichiarazione di
pubblica utilita' sono da considerare gia' compresi nel Quadro
economico allegato al citato atto aggiuntivo n. 2;
Preso atto, sotto l'aspetto attuativo, che:
1. il soggetto aggiudicatore e' Concessioni Autostradali Lombarde
S.p.a. (CAL S.p.a.), societa' costituita tra ANAS S.p.a. e
Infrastrutture lombarde S.p.a. (dal 1° luglio 2020 incorporata in
Aria S.p.A.) in attuazione di quanto disposto dal comma 979
dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
2. Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a. (APL S.p.a.) e' la
societa' concessionaria per la progettazione, la costruzione e la
gestione del Collegamento autostradale secondo la citata Convenzione
unica del 1° agosto 2007;
3. in data 3 febbraio 2010, con provvedimento prot.
CAL-030210-00011, CAL S.p.a. ha delegato al Concessionario, ai sensi
dell'art. 6, comma 8, del decreto Presidente della Repubblica n. 327
del 2001 e dell'art. 23, comma 1, della Convenzione unica,
l'esercizio dei poteri espropriativi, costituendo lo stesso quale
autorita' espropriante;
Considerato che il cronoprogramma di realizzazione dell'opera,
coordinato con le previsioni contenute nell'Atto Aggiuntivo n. 2,
prevede l'espletamento delle attivita' espropriative oltre l'attuale
termine della pubblica utilita' dell'opera del 19 gennaio 2023;
Sulla base dell'approvazione della proroga di due anni della
pubblica utilita' del Collegamento Autostradale, deliberata dal
Consiglio di Amministrazione di CAL nella seduta del 14 dicembre
2022, in occasione della quale il medesimo Consiglio di
Amministrazione di CAL ha altresi' conferito specifico mandato
all'Amministratore Delegato di CAL di procedere con la disposizione
della proroga stessa;
Dispone:
Le disposizioni del seguente punto 1 sono adottate ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e
216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
dell'articolo 42, comma 3, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive
modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' di tale
previgente disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative,
avviate prima del 19 aprile 2016.
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 4-bis, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e' disposta la proroga di due
anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di
cui alla dichiarazione di pubblica utilita' delle aree interessate
dalla realizzazione delle tratte B2, C, D e relative opere connesse,
Greenway, Opera connessa TRVA 13-14, progetti locali del secondo
lotto dell'Opera e progetto locale n. 12 del primo lotto dell'Opera
del «Collegamento autostradale tra Dalmine, Como, Varese, Valico del
Gaggiolo ed opere connesse», apposta con delibera n. 97 del 2009 e
gia' prorogata con le delibere n. 1 del 2017, n. 1 del 2019 del CIPE,
e, da ultimo, con la delibera del 15 gennaio 2021 di CAL S.p.A..
2. Qualunque eventuale onere aggiuntivo derivante dalla proroga di
cui al punto precedente sara' a carico del Concessionario.
3. Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato
all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione
riguardante l'intervento stesso.
Milano, 10 gennaio 2023
L'amministratore delegato
dott. Gianantonio Arnoldi
TX23ADA429