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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008 e s.m.i. Codice Pratica:N1A/2023/1137-N1A/2023/1132-N1A/2023/1141-N1A/2023/1142 Specialita' Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: PASADEN(026368050)-0.5 mg compresse rivestite; PASADEN(026368062)-1 mg compresse rivestite; PASADEN(026368086)-0.5mg/ml gocce orali, soluzione; DICLOMED(032085033)-0.3 mg/spruzzo Confezioni: Tutte le confezioni Titolare AIC: Farmaka Srl Tipologia variazione: A.5 Tipo di Modifica: IAIN Modifica Apportata: Cambio del nome del produttore del prodotto finito, da ITC Farma Srl a ITC Production Srl; l'indirizzo della sede produttiva resta invariata. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sul FI relativamente alle specialita' medicinali sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al FI entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI deve essere redatto in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. L'amministratore unico Alessandro Casero TX23ADD11114