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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. Codice Pratica: N1B/2023/1216 Medicinale: BRONCOVALEAS (salbutamolo solfato) Confezione e AIC: 5mg/ml soluzione da nebulizzare - AIC n. 022991057 Tipologia di variazione e tipo di modifiche: Grouping di variazioni IA/IB (IB, B.II.b.1.e, IAin, B.II.b.1.a, IAin, B.II.b.1.b, IAin, B.II.b.2.c.2) aggiunta del sito produttivo Lachifarma S.r.l. (LE) per tutte le fasi di produzione del prodotto finito, del confezionamento primario e secondario, del controllo e del rilascio lotti; (IA, B.II.b.4.b) aggiunta di una nuova dimensione del lotto di produzione sino a 10 volte inferiore alla dimensione approvata; (n. 2 IB by default, B.II.b.5.c) eliminazione di due IPC non significativi. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo entro e non oltre i sei mesi a partire dalla data di pubblicazione in G.U. della variazione. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in G.U. della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U. della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenera a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il procuratore speciale Giovanna Maria Sozzi TX23ADD12404