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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i. Medicinale: TICAGRELOR KRKA AIC n. 048405 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2023/285 Procedura EU: HU/H/0660/001-002/IB/002. Var. Tipo IB n. B.II.f.1.b.1: modifica del periodo di validita' del prodotto finito da 2 a 3 anni. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 6.3 del RCP) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare dell'AIC. Medicinale: APPRYO AIC n. 039127 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1A/2023/2032 Procedura EU: AT/H/0955/IA/049/G. Grouping Var. Tipo IA/IAIN, A.5.b, B.II.b.1.b, B.II.b.1.a, B.II.e.1.a.1: modifica indirizzo e aggiunta sito Laurus Labs Limited per confezionamento primario e secondario e modifiche nel confezionamento primario (es. colore, HDPE) del prodotto finito. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (etichette), delle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI e all'etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Medicinale: APPRYO AIC n. 039127 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2020/873 Procedura EU: AT/H/0955/001-002/IB/039. Var. Tipo IB C.I.z: aggiornamento RCP e FI in accordo alla procedura EMA/PRAC/265212/2019. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.8 e corrispondente par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Pratica: C1B/2021/3065 Procedura EU: AT/H/0955/001-002/IB/043. Var Tipo IB C.I.2.a: modifica di RCP e FI in accordo agli stampati del medicinale di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 5.3 e corrispondenti par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Pratica: C1B/2022/432 Procedura EU: AT/H/0955/001-002/IB/045. Var. Tipo IB C.I.2.a.: modifica del RCP e FI in accordo agli stampati del medicinale di riferimento. In applicazione della det. AIFA 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par 4.4 e 4.8, del RCP e relativi par. del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: ATORVASTATINA KRKA AIC n. 040899 tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2023/721 Procedura EU: CZ/H/0267/001-003/IB/029. Var. Tipo IB C.I.z: aggiornamento RCP e FI in accordo alla procedura EMA/PRAC/4771/2023. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.4 e 4.8 del RCP e relativi par. del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' e' affidata al Titolare AIC. Medicinale: BISOPROLOLO KRKA AIC n. 042442 tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2020/3381; Procedura EU: CZ/H/0427/001-003/IB/010. Var. IB C.I.2.a; Pratica: C1B/2021/2785, Procedura EU: CZ/H/0427/001-003/IB/015. Var. IB n. C.I.2.a.: modifica del RCP e FI in accordo agli stampati del prodotto di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art 35, del D. Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sul RCP (par. 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: CIPROFLOXACINA KRKA AIC: 037695 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2020/3193 Procedura EU: NL/H/0857/001-003/IB/026. Var. Tipo IB n. C.I.z: modifica del RCP e FI in accordo alla procedura EMA/PRAC/458924/2020 e adeguamento al QRD template. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D. Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti par. del FI ed etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: ENALAPRIL E LERCANIDIPINA KRKA AIC n. 045043 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2021/2178 Procedura EU: HU/H/0334/001-002/IB/018. Var. Tipo IB n. C.I.2.a: modifica RCP e FI in linea con gli stampati del prodotto di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D. Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 4.9 e 5.2 del RCP e corrispondenti par. del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: ESCITALOPRAM KRKA AIC n. 043190 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2021/2514; Procedura EU: SI/H/0147/001-004/IB/009. Var Tipo IB n. C.I.z: aggiornamento RCP e FI in accordo alla procedura EMA/PRAC/257435/2020. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.4 e 4.5 del RCP e corrispondenti par. del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: ESOMEPRAZOLO KRKA AIC n. 040198 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2023/570; Procedura EU: SI/H/0108/001-002/IB/047. Var. Tipo IB n. C.I.2.a: modifica RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.4 e 4.8 del RCP e corrispondenti par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: PERINDOPRIL KRKA AIC n. 039788 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2021/2816; Procedura EU: DK/H/1649/001-003/IB/019. Var. Tipo IB n. C.I.3.z: aggiornamento RCP e FI in accordo alla procedura PSUSA/00002354/202010) e l'adeguamento al QRD template In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D. Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.8 del RCP e corrispondente par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE KRKA AIC n. 042460 in tutte le confezioni autorizzate Pratica: C1B/2021/2702; Procedura EU: HU/H/0232/IB/020/G. Grouping Var. IB n. 2 x C.I.3.z, 2 x C.I.2.a: aggiornamento RCP e FI in accordo alle procedure PSUSA/00002354/202010, PSUSA/00001731/202011, al prodotto di riferimento e al QRD template. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D. Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: VILDAGLIPTIN E METFORMINA KRKA AIC n. 048311 in tutte le confezioni autorizzate. Pratica: C1B/2023/1113; Procedura EU: SE/H/2026/001-002/IB/009. Var. Tipo IB n. C.I.2.a: aggiornamento RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D. Lgs. 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.8 del RCP e corrispondente par. del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche a FI ed etichette. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni del art. 82 del suddetto D.Lgs. Un procuratore Immacolata Illiano TX23ADD9891