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Iscrizione di privilegio generale Con atto di costituzione di privilegio generale autenticato dal Notaio Anna Irma Farinaro di Milano, in data 18 dicembre 2023, Rep. 8.265/6.180, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di MilanoTP3 - DP.II in data 18 dicembre 2023 al n. 124366 serie 1T, trascritto presso il registro tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Firenze di cui all'art. 1524 c. 2 del codice civile in data 21 dicembre 2023 al n. 2/2023, a garanzia del rimborso di: (a) il Finanziamento concesso per Euro 40.000.000,00 da Banca Europea per gli Investimenti; (b) il Finanziamento concesso per Euro 180.000.000,00 da (i) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (gia' MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.), (ii) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. and (iii) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA - Filiale di Milano; and (c) il Finanziamento concesso per Euro 60.000.000,00 da (i) UniCredit S.p.A., and (ii) Intesa Sanpaolo S.p.A., (i) "Creditori Garantiti"), alla societa' PUBLIACQUA S.p.A., con sede legale in Firenze, Via Villamagna 90/c e codice fiscale 05040110487 (la "Societa'"), e' stato accordato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n. 36/2023, nonche' degli articoli 2745 e ss. del codice civile, ai Creditori Garantiti un privilegio generale per complessivi Euro 560.000.000,00, per capitale, interessi, anche moratori, per spese ed accessori, oltre alle spese giudiziarie ed extragiudiziarie di qualsiasi genere, ai danni, alle imposte, agli oneri di risoluzione, alle restituzioni alle quali le banche dovessero andare incontro per la conservazione ed il realizzo del proprio credito, sulla totalita' del proprio patrimonio mobiliare in ogni tempo esistente, e dunque su tutti i beni mobili, nessuno escluso, di cui e' proprietaria ai sensi degli articoli 812, comma 3, 814, 815 e 816 e 817 del codice civile, ovvero che verranno acquistati a qualunque titolo dalla Societa' in sostituzione dei beni di cui e' gia' proprietaria ovvero che entreranno successivamente a far parte del patrimonio della Societa', nonche' i diritti concernenti i beni mobili ai sensi dell';articolo 813 del codice civile ad eccezione dei beni che dovranno essere trasferiti o restituiti al Concedente, alla scadenza (anche anticipata), per qualunque motivo della Convenzione e dei beni soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 822 e ss. Del Codice Civile, in quanto beni strumentali al servizio pubblico o comunque non nella titolarita' della Societa'. notaio Anna Irma Farinaro TX23ADJ12455