CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.150 del 20-12-2025)

 
Modifiche alle circolari CDP S.p.A. n. 1274/2009,  n.  1275/2009,  n.
1277/2010, n. 1284/2015, n. 1291/2018, n. 1296/2019, n. 1305/2023, n.
                      1306/2023 e n. 1307/2024 
 

  Alla  Circolare  CDP  S.p.A.  24  luglio  2009,  n.  1274,  recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ("CDP") da  parte
delle Aziende Sanitarie Locali  e  Aziende  Ospedaliere,  degli  Enti
operanti  nel  settore  dell'Edilizia  residenziale  pubblica,  delle
Universita' statali  e  Istituti  ad  esse  assimilati,  relative  ai
prestiti di scopo ordinari di cui agli  articoli  11,  12  e  13  del
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  6  ottobre
2004.", pubblicata in GURI n. 91,  Parte  II,  del  08/08/2009,  come
modificata in data 06/03/2013 (GURI n. 34, parte II, del 21/03/2013),
in data 02/08/2019 (GURI n. 96, parte II, del  17/08/2019),  in  data
20/01/2021  (GURI  n.  102,  parte  II,  del  28/08/2021),  in   data
06/05/2022  (GURI  n.  146,  parte  II,  del  17/12/2022),  in   data
27/10/2022  (GURI  n.  146,  parte  II,  del  17/12/2022),  in   data
15/12/2022 (GURI n. 6, parte II, del 14/01/2023) e in data 18/07/2023
(GURI n. 90, parte II, del 01/08/2023) sono apportate le modifiche di
seguito indicate: 
  al paragrafo "3.3 Tasso di interesse", alla nota 4 a  pie'  pagina,
la parola "Euribor01" e'  sostituita  dalle  parole  "EBF  -  EURIBOR
Rates", le parole "ICESWAP2 (11:00  AM  Frankfurt)"  sono  sostituite
dalle parole "ICE - EURIBOR A (11:15am Fft)" e la parola "Reuters" e'
sostituita dalla parola "Bloomberg"; 
  al paragrafo "3.7 Rimborso Anticipato parziale o totale", la parola
"EURIBOR01", ove ricorre, e' sostituita dalle parole "EBF  -  EURIBOR
Rates", le parole "ICESWAP2 (11:00  AM  Frankfurt)",  ove  ricorrono,
sono sostituite dalle parole "ICE - EURIBOR A  (11:15am  Fft)"  e  la
parola  "Reuters",  ove   ricorre,   e'   sostituita   dalla   parola
"Bloomberg". Alla nota a pie' pagina numero 8,  le  parole  "ICESWAP2
(11:00 AM Frankfurt)" sono sostituite dalle parole "ICE -  EURIBOR  A
(11:15am Fft)" e la  parola  "Reuters"  e'  sostituita  dalla  parola
"Bloomberg"; 
  al paragrafo "4.2.2. Pre-ammortamento a tasso variabile  e  Periodo
di Utilizzo", la nota a pie' pagina numero 8  e'  rinumerata  con  il
numero 9 ed e' eliminato il seguente periodo "Fermo  restando  quanto
sopra: 
  • le Universita'  statali,  che  abbiano  presentato  al  Ministero
dell'universita' e della ricerca una domanda di contributo  a  valere
sulle risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le  grandi
attrezzature  scientifiche   di   cui   al   Decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 1274 del 10  dicembre  2021,  ove
non abbiano richiesto alcuna erogazione  relativamente  al  Prestito,
potranno chiedere alla CDP, entro e non oltre il 31 gennaio 2023,  la
riduzione della somma prestata.  Qualora  l'importo  della  riduzione
richiesta ed accordata sia pari a quello  della  somma  prestata,  il
contratto di prestito si intendera' conseguentemente annullato, senza
oneri per le parti. 
  •  le  Istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
che abbiano presentato al Ministero dell'universita' e della  ricerca
una domanda di  contributo  a  valere  sulle  risorse  relative  agli
interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature  didattiche  e
strumentali di cui al Decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca n. 338 del 1 aprile 2022, ove non  abbiano  richiesto  alcuna
erogazione relativamente al Prestito,  potranno  chiedere  alla  CDP,
entro e non oltre  il  30  giugno  2024,  la  riduzione  della  somma
prestata. Qualora l'importo della riduzione  richiesta  ed  accordata
sia pari a quello della somma prestata, il contratto di  prestito  si
intendera' conseguentemente annullato, senza oneri per le parti."; 
  al paragrafo "4.8.  Rimborso  Anticipato  parziale  o  totale",  la
parola "EURIBOR01", ove ricorre, e' sostituita dalle  parole  "EBF  -
EURIBOR Rates",  le  parole  "ICESWAP2  (11:00  AM  Frankfurt)",  ove
ricorrono, sono sostituite dalle parole "ICE  -  EURIBOR  A  (11:15am
Fft)" e la parola "Reuters", ove ricorre, e' sostituita dalla  parola
"Bloomberg". 
  Il  paragrafo  "5.  Condizioni  generali  del  prestito  Superbonus
Edilizio" e'  eliminato  e  sostituito  dal  paragrafo  "5.  Prestito
chirografario  senza  Pre-ammortamento  ad  Erogazione  Multipla   Il
Prestito  senza  Pre-ammortamento  ad  Erogazione  Multipla,  il  cui
importo non puo' essere inferiore ad euro 5.000.000 (cinque milioni),
e' messo a disposizione esclusivamente alle  Universita'  di  cui  al
Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni alle
medesime condizioni previste alla Circolare CDP n. 1277 del 19  marzo
2010, fatta eccezione per garanzie e impegni definiti  al  precedente
paragrafo 4.5.4. della presente Circolare.". 
  Al paragrafo "6. Ulteriori previsioni" dopo  il  primo  periodo  e'
aggiunto  il  seguente:  "La  CDP  si  riserva,  altresi',   mediante
pubblicazione di specifico  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  -  Parte  Seconda  -  Foglio  delle  Inserzioni
(l'"Avviso"), di rendere note la  modifica  del  provider  e/o  delle
relative pagine, indicati nella  presente  Circolare  ai  fini  della
pubblicazione dei parametri utilizzati (i) per la determinazione  dei
tassi di interesse da applicare ai prestiti e  (ii)  per  il  calcolo
dell'eventuale indennizzo dovuto in caso di rimborso  anticipato  dei
prestiti regolati a tasso fisso, concessi, a partire  dalla  data  di
pubblicazione dell'Avviso, ai sensi della Circolare.". 
  Alla  "NOTA  TECNICA",  la  parola  "EURIBOR01",  ove  ricorre,  e'
sostituita dalle parole "EBF - EURIBOR Rates",  le  parole  "ICESWAP2
(11:00 AM Frankfurt)" sono sostituite dalle parole "ICE -  EURIBOR  A
(11:15am Fft)" e la parola  "Reuters",  ove  ricorre,  e'  sostituita
dalla parola "Bloomberg". 
  Alla  Circolare  CDP  S.p.A.  24  luglio  2009,  n.  1275,  recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni  (CDP)  da  parte
delle Agenzie Regionali per la Protezione  Ambientale  e  degli  Enti
Regionali per il  Diritto  allo  Studio  Universitario,  relative  ai
prestiti di scopo ordinari di cui agli  articoli  11,  12  e  13  del
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  6  ottobre
2004." pubblicata in GURI n.  91,  parte  II,  del  08/08/2009,  come
modificata in data 06/03/2013 (GURI n. 34, parte II, del  21/03/2013)
e in data 23/12/2022 (GURI n. 152, parte II,  del  31/12/2022),  sono
apportate le modifiche di seguito indicate: 
  al paragrafo "3.3 Tasso di interesse", alla nota 3 a  pie'  pagina,
la parola "EURIBOR01" e'  sostituita  dalle  parole  "EBF  -  EURIBOR
Rates", le parole "ICESWAP2 (11:00  AM  Frankfurt)"  sono  sostituite
dalle parole "ICE - EURIBOR A (11:15am Fft)" e la parola "Reuters" e'
sostituita dalla parola "Bloomberg"; 
  al paragrafo "3.7 Rimborso Anticipato parziale o totale", la parola
"EURIBOR01", ove ricorre, e' sostituita dalle parole "EBF  -  EURIBOR
Rates", le parole "ICESWAP2 (11:00  AM  Frankfurt)",  ove  ricorrono,
sono sostituite dalle parole "ICE - EURIBOR A (11:15am  Fft)",  e  la
parola  "Reuters",  ove   ricorre,   e'   sostituita   dalla   parola
"Bloomberg". Alla nota a pie' pagina numero 7,  le  parole  "ICESWAP2
(11:00 AM Frankfurt)" sono sostituite dalle parole "ICE -  EURIBOR  A
(11:15am Fft)" e la  parola  "Reuters"  e'  sostituita  dalla  parola
"Bloomberg". 
  Dopo il periodo "La CDP si  riserva  di  modificare  il  calendario
delle date di determinazione delle  maggiorazioni  e  dei  parametri,
nonche' le durate di  pre-ammortamento  e  di  ammortamento  previste
nella presente circolare."  e'  aggiunto  il  seguente:  "La  CDP  si
riserva, altresi', mediante pubblicazione di specifico  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda - Foglio
delle Inserzioni  (l'"Avviso"),  di  rendere  note  la  modifica  del
provider e/o delle relative pagine, indicati nella presente Circolare
ai fini della pubblicazione  dei  parametri  utilizzati  (i)  per  la
determinazione dei tassi di interesse da applicare ai prestiti e (ii)
per il calcolo dell'eventuale indennizzo dovuto in caso  di  rimborso
anticipato dei prestiti regolati a tasso fisso, concessi,  a  partire
dalla data di pubblicazione dell'Avviso, ai sensi della Circolare.". 
  Alla  "NOTA  TECNICA",  la  parola  "EURIBOR01",  ove  ricorre,  e'
sostituita dalle parole "EBF - EURIBOR Rates",  le  parole  "ICESWAP2
(11:00 AM Frankfurt)" sono sostituite dalle parole "ICE -  EURIBOR  A
(11:15am Fft)" e la parola  "Reuters",  ove  ricorre,  e'  sostituita
dalla parola "Bloomberg". 
  Alla  Circolare  CDP  S.p.A.  19  marzo  2010,  n.  1277,   recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai  sensi
dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003  n.
269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.  326,  da  parte  di
determinati enti pubblici non territoriali." pubblicata  in  GURI  n.
40, parte II, del 03/04/2010,  come  modificata  in  data  06/03/2013
(GURI n. 34, parte II, del 21/03/2013), in data 22/02/2024  (GURI  n.
27, parte II, del 05/03/2024), in data 17/06/2024 (GURI n. 77,  parte
II, del 02/07/2024) e in data 20/12/2024 (GURI n. 152, parte II,  del
28/12/2024), sono apportate le modifiche di seguito indicate: 
  al paragrafo "4.3 Tasso di interesse", alla nota 8 a  pie'  pagina,
la parola "EURIBOR01" e'  sostituita  dalle  parole  "EBF  -  EURIBOR
Rates", le parole "ICESWAP2 (11:00  AM  Frankfurt)"  sono  sostituite
dalle parole "ICE - EURIBOR A (11:15am Fft)" e la parola "Reuters" e'
sostituita dalla parola "Bloomberg"; 
  al paragrafo "4.6 Rimborso Anticipato parziale o totale", la parola
"EURIBOR01", ove ricorre, e' sostituita dalle parole "EBF  -  EURIBOR
Rates", le parole "ICESWAP2 (11:00  AM  Frankfurt)",  ove  ricorrono,
sono sostituite dalle parole "ICE - EURIBOR A  (11:15am  Fft)"  e  la
parola  "Reuters",  ove   ricorre,   e'   sostituita   dalla   parola
"Bloomberg". Alla nota a pie' pagina numero 13, le  parole  "ICESWAP2
(11:00 AM Frankfurt)" sono sostituite dalle parole "ICE -  EURIBOR  A
(11:15am Fft)" e la  parola  "Reuters"  e'  sostituita  dalla  parola
"Bloomberg". 
  Al sotto-paragrafo "5.6.1  Modalita'  di  rimborso  anticipato  del
Prestito con Pre-ammortamento", la parola "EURIBOR01",  ove  ricorre,
e' sostituita dalle parole "EBF - EURIBOR Rates", le parole "ICESWAP2
(11:00 AM Frankfurt)", ove ricorrono, sono  sostituite  dalle  parole
"ICE - EURIBOR A (11:15am Fft)" e la parola "Reuters",  ove  ricorre,
e' sostituita dalla parola "Bloomberg". 
  Alla nota a pie' pagina numero 22 le  parole  "ICESWAP2  (11:00  AM
Frankfurt)" sono sostituite dalle parole "ICE -  EURIBOR  A  (11:15am
Fft)" e la parola "Reuters" e' sostituita dalla parola "Bloomberg". 
  Al sotto-paragrafo "5.6.2  Modalita'  di  rimborso  anticipato  del
Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione  Multipla",  la  parola
"EURIBOR01", ove ricorre, e' sostituita dalle parole "EBF  -  EURIBOR
Rates", le parole "ICESWAP2 (11:00  AM  Frankfurt)",  ove  ricorrono,
sono sostituite dalle parole "ICE - EURIBOR A  (11:15am  Fft)"  e  la
parola  "Reuters",  ove   ricorre,   e'   sostituita   dalla   parola
"Bloomberg". 
  Dopo il periodo "La CDP si riserva di modificare,  previa  apposita
comunicazione, diffusa anche mediante il proprio  sito  internet,  il
calendario delle date di determinazione  delle  maggiorazioni  e  dei
parametri, nonche' le durate di pre-ammortamento  e  di  ammortamento
previste nella presente circolare." e' aggiunto il seguente: "La  CDP
si riserva, altresi',  mediante  pubblicazione  di  specifico  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda  -
Foglio delle Inserzioni (l'"Avviso"), di rendere note la modifica del
provider e/o delle relative pagine, indicati nella presente Circolare
ai fini della pubblicazione  dei  parametri  utilizzati  (i)  per  la
determinazione dei tassi di interesse da applicare ai prestiti e (ii)
per il calcolo dell'eventuale indennizzo dovuto in caso  di  rimborso
anticipato dei prestiti regolati a tasso fisso, concessi,  a  partire
dalla data di pubblicazione dell'Avviso, ai sensi della Circolare.". 
  Alla  "NOTA  TECNICA",  la  parola  "EURIBOR01",  ove  ricorre,  e'
sostituita dalle parole  "EBF-EURIBOR  Rates",  le  parole  "ICESWAP2
(11:00 AM Frankfurt)" sono sostituite dalle parole "ICE -  EURIBOR  A
(11:15am Fft)" e la parola  "Reuters",  ove  ricorre,  e'  sostituita
dalla parola "Bloomberg". 
  Alla Circolare  CDP  S.p.A.  3  novembre  2015,  n.  1284,  recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a),  primo  periodo,  del  D.L.  30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre  2003,  n.
326, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e  di
Bolzano." pubblicata in GURI n. 132, parte II, del  14/11/2015,  come
modificata in data 12/05/2017 (GURI n. 63, parte II, del 30/05/2017),
sono apportate le modifiche di seguito indicate: 
  al  sotto-paragrafo  "4.1.3  Tassi  di  interesse",  dopo  l'ultimo
periodo e' aggiunto  il  seguente:  "La  CDP  si  riserva,  altresi',
mediante pubblicazione di specifico avviso nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - Parte Seconda - Foglio  delle  Inserzioni
(l'"Avviso"), di rendere note la  modifica  del  provider  e/o  delle
relative pagine, indicati nella  presente  Circolare  ai  fini  della
pubblicazione dei parametri utilizzati (i) per la determinazione  dei
tassi di interesse da applicare ai prestiti e  (ii)  per  il  calcolo
dell'eventuale indennizzo dovuto in caso di rimborso  anticipato  dei
prestiti  regolati  a  tasso  fisso,  a   partire   dalla   data   di
pubblicazione dell'Avviso, concessi ai sensi della Circolare."; 
  al  sotto-paragrafo  "4.1.4  Rimborso  anticipato  volontario",  la
parola "EURIBOR01" e' sostituita dalle parole "EBF - EURIBOR  Rates",
le parole "ISDAFIX2  (11:00  AM  Frankfurt)"  sono  sostituite  dalle
parole "ICE - EURIBOR  A  (11:15am  Fft)",  la  parola  "Reuters"  e'
sostituita dalla parola "Bloomberg" e alla nota a pie' pagina  numero
6, le parole "ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt)"  sono  sostituite  dalle
parole "ICE - EURIBOR A (11:15am  Fft)"  e  la  parola  "Reuters"  e'
sostituita dalla parola "Bloomberg"; 
  al sotto-paragrafo "4.2.5 Rimborso Anticipato volontario parziale o
totale",  la  parola   "EURIBOR01"   e'   sostituita   dalle   parole
"EBF-EURIBOR Rates", le parole "ISDAFIX2 (11:00 AM  Frankfurt)"  sono
sostituite dalle parole "ICE - EURIBOR A (11:15am  Fft)",  la  parola
"Reuters" e' sostituita dalla parola "Bloomberg" e alla nota  a  pie'
pagina numero 10, le parole  "ISDAFIX2  (11:00  AM  Frankfurt)"  sono
sostituite dalle parole "ICE - EURIBOR A (11:15am Fft)" e  la  parola
"Reuters" e' sostituita dalla parola "Bloomberg". 
  La "NOTA TECNICA" e' eliminata e sostituita  dalla  seguente  "NOTA
TECNICA Il tasso finanziariamente equivalente ("TFE") indica il tasso
di  interesse  determinato  e  calcolato  dalla   CDP   mediante   il
procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve  dei  tassi
di mercato dei depositi interbancari (pagina EBF - EURIBOR Rates  del
circuito Bloomberg) e degli interest  rate  swap  (ICE  -  EURIBOR  A
(11:15am Fft) - del circuito Bloomberg) e relativo  ad  un'operazione
finanziaria avente le medesime caratteristiche del  finanziamento  in
termini di modalita' e periodicita' di rimborso  del  capitale  e  di
corresponsione degli interessi. 
  La procedura di  rilevazione  del  TFE  si  articola  nei  seguenti
passaggi: 
  (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap  in  vigore  al
momento del calcolo. 
  (2) Interpolazione dei tassi di  cui  al  punto  (1)  per  ricavare
quelli  corrispondenti  a  tutte  le   scadenze   temporali   annuali
intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). 
  (3) Calcolo della curva dei fattori  di  sconto  corrispondente  ai
tassi di cui al punto  (2)  attraverso  la  cosiddetta  procedura  di
bootstrapping (metodo comunemente usato dagli  operatori  di  mercato
per estrarre tassi zero- coupon dai tassi depositi-swap). 
  (4) Calcolo dei fattori  di  sconto  corrispondenti  alle  date  di
pagamento future del finanziamento  per  interpolazione  rispetto  ai
fattori di sconto di cui al punto (3). 
  (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la  somma  dei  valori
attuali di tutti i pagamenti (residui) sia  pari  al  valore  attuale
delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto
(4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE). 
  Il Parametro Euribor indica la media aritmetica,  arrotondata  alla
terza cifra decimale,  dei  valori  del  tasso  EURIBOR  a  sei  mesi
rilevato, secondo il  criterio  di  calcolo  giorni  effettivi/360  e
riportato alla pagina EBF - EURIBOR  Rates  del  circuito  Bloomberg,
secondo il criterio  di  calcolo  giorni  effettivi/360,  nei  cinque
Giorni TARGET che decorrono dal  terzo  lunedi'  (incluso)  del  mese
immediatamente  precedente  l'inizio  del  periodo  di  interessi  di
riferimento. 
  Il  Primo  Parametro  Euribor,  indica  il   valore   dell'EURIBOR,
rilevato, di norma, settimanalmente secondo il  criterio  di  calcolo
giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EBF - EURIBOR Rates  del
circuito  Bloomberg,  secondo   il   criterio   di   calcolo   giorni
effettivi/360, interpolato  linearmente,  alla  data  di  quotazione,
sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che  intercorre  tra
la data di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi  ai
Prestiti a tasso variabile nel primo periodo di interessi.". 
  Alla Circolare CDP S.p.A.  24  settembre  2018,  n.  1291,  recante
"Condizioni  generali  per  l'accesso,  da  parte  dei   Comuni   con
popolazione residente fino a 100.000  abitanti  e  delle  Province  e
Citta' metropolitane con popolazione residente fino  a  1.000.000  di
abitanti, alle anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi dell'articolo 1,  comma  878,
lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205." pubblicata in  GURI  n.
117, parte II, del 06/10/2018, come  modificata  in  data  26/01/2022
(GURI n. 146, parte II, del 17/12/2022) e in data 08/02/2024 (GURI n.
20, parte II, del 17/02/2024), sono apportate le modifiche di seguito
indicate: 
  al  paragrafo  "2.1  Domanda  preliminare",  al  punto  9.,  ultimo
periodo, le parole "riportato nell'allegato alla presente  Circolare"
sono  eliminate  e  sostituite  dalle  parole  "pubblicato  sul  sito
internet di CDP disponibile all'indirizzo www.cdp.it"; 
  al paragrafo "4.1 Tassi di  interesse  e  pubblicita'",  la  parola
"EURIBOR01" e' sostituita dalle parole  "EBF  -  EURIBOR  Rates",  la
parola "Reuters" e'  sostituita  dalla  parola  "Bloomberg"  e,  dopo
l'ultimo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:  "La  CDP  si  riserva,
mediante pubblicazione di specifico avviso nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - Parte Seconda - Foglio  delle  Inserzioni
(l'"Avviso"), di rendere note la  modifica  del  provider  e/o  delle
relative pagine, indicati nella  presente  Circolare  ai  fini  della
pubblicazione dei parametri utilizzati (i) per la determinazione  dei
tassi di interesse da applicare ai prestiti e  (ii)  per  il  calcolo
dell'eventuale indennizzo dovuto in caso di rimborso  anticipato  dei
prestiti  regolati  a  tasso  fisso,  a   partire   dalla   data   di
pubblicazione dell'Avviso, concessi ai sensi della Circolare.". 
  E' eliminato il "Modello standard di Addendum alla  Convenzione  di
Tesoreria relativo alle Condizioni di Anticipazione", con il relativo
allegato "MODELLO DI RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE". 
  Alla Circolare CDP S.p.A.  20  settembre  2019,  n.  1296,  recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai  sensi
dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003  n.
269, da parte degli  Organismi  di  Diritto  Pubblico  aventi  natura
giuridica privatistica, che non esercitino attivita' di  gestione  di
servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica,  relative  ai
prestiti di scopo ordinari di cui agli  articoli  11,  12  e  13  del
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  6  ottobre
2004." pubblicata in GURI n. 120,  parte  II,  del  12/10/2019,  come
modificata  in  data  12/11/2021  (GURI  n.  149,   parte   II,   del
24/12/2022), sono apportate le modifiche di seguito indicate: 
  al paragrafo "1. Ambito soggettivo", i periodi  relativi  ai  punti
"a)" e "b)" sono eliminati e  cosi'  sostituiti:  "a)  istituiti  per
soddisfare   specificatamente   esigenze   di   interesse   generale,
attraverso  lo  svolgimento  di  un'attivita'  priva   di   carattere
industriale o commerciale; b) dotati di capacita' giuridica;"; 
  al paragrafo "3.7 Rimborso Anticipato parziale o totale", la parola
"EURIBOR01", ove ricorre, e' sostituita dalle parole "EBF  -  EURIBOR
Rates", le parole "ICESWAP2 (11:00  AM  Frankfurt)",  ove  ricorrono,
sono sostituite dalle parole "ICE -  EURIBOR  A  (11:15am  Fft)",  la
parola "Reuters", ove ricorre, e' sostituita dalla parola "Bloomberg"
e alla nota a pie' pagina numero 8, le  parole  "ICESWAP2  (11:00  AM
Frankfurt)" sono sostituite dalle parole "ICE -  EURIBOR  A  (11:15am
Fft)" e la parola "Reuters" e' sostituita dalla parola "Bloomberg". 
  Al sotto-paragrafo "4.7.2. Modalita'  di  rimborso  anticipato  del
Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla e del Prestito
senza pre-ammortamento ad Erogazione Unica", la  parola  "EURIBOR01",
ove ricorre, e' sostituita dalle parole "EBF  -  EURIBOR  Rates",  le
parole  "ICESWAP2  (11:00  AM  Frankfurt)",   ove   ricorrono,   sono
sostituite dalle parole "ICE - EURIBOR A (11:15am Fft)" e  la  parola
"Reuters", ove ricorre, e' sostituita dalla parola "Bloomberg". 
  Al paragrafo "6. Disposizioni finali". dopo  l'ultimo  periodo,  e'
aggiunto  il  seguente:  "La  CDP  si  riserva,  altresi',   mediante
pubblicazione di specifico  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  -  Parte  Seconda  -  Foglio  delle  Inserzioni
(l'"Avviso"), di rendere note la  modifica  del  provider  e/o  delle
relative pagine, indicati nella  presente  Circolare  ai  fini  della
pubblicazione dei parametri utilizzati (i) per la determinazione  dei
tassi di interesse da applicare ai prestiti e  (ii)  per  il  calcolo
dell'eventuale indennizzo dovuto in caso di rimborso  anticipato  dei
prestiti  regolati  a  tasso  fisso,  a   partire   dalla   data   di
pubblicazione dell'Avviso, concessi ai sensi della Circolare.". 
  Alla  "NOTA  TECNICA",  la  parola  "EURIBOR01",  ove  ricorre,  e'
sostituita dalle parole "EBF - EURIBOR Rates",  le  parole  "ICESWAP2
-11:00 AM Frankfurt" sono sostituite dalle parole "ICE  -  EURIBOR  A
(11:15am Fft)" e la parola  "Reuters",  ove  ricorre,  e'  sostituita
dalla parola "Bloomberg". 
  Alla  Circolare  CDP  S.p.A.  28  luglio  2023,  n.  1305,  recante
"Condizioni  generali  per  l'accesso  al  Fondo  rotativo   per   la
progettualita', di cui all'articolo 1, commi da 54 a 58, della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, come modificato, da  ultimo,  dall'articolo
1, commi da 171  a  173,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145"
pubblicata in GURI n. 92 Parte II del 5 agosto 2023, come  modificata
in data  17/06/2024  (GURI  n.  78  Parte  II  del  4/07/2024),  sono
apportate le modifiche di seguito indicate: 
  al paragrafo "4. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO", dopo  le  parole  "non
potranno essere superiori" sono aggiunte le parole ", di norma,"; 
  al paragrafo "5. EROGAZIONI", dopo le parole "per  un  periodo  non
superiore" sono aggiunte le parole ", di norma". 
  Alla Circolare  CDP  S.p.A.  3  novembre  2023,  n.  1306,  recante
"Condizioni generali per  l'accesso  al  Prestito  EPNT  Investimenti
PNRR-PNC nell'ambito della gestione separata della Cassa  depositi  e
prestiti societa'  per  azioni  da  parte  degli  enti  pubblici  non
territoriali e degli Organismi  di  Diritto  Pubblico  aventi  natura
giuridica privatistica, che non esercitino attivita' di  gestione  di
servizi pubblici in settori aventi rilevanza  economica."  pubblicata
in GURI n. 17, Parte II, del 10/02/2024, sono apportate le  modifiche
di seguito indicate: 
  Al paragrafo "5.3. Tasso di interesse", dopo l'ultimo  periodo,  e'
aggiunto il seguente: "La CDP si riserva  mediante  pubblicazione  di
specifico avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Parte Seconda - Foglio delle Inserzioni (l'"Avviso"), di rendere note
la modifica del provider e/o delle relative  pagine,  indicati  nella
presente  Circolare  ai  fini  della  pubblicazione   dei   parametri
utilizzati (i) per  la  determinazione  dei  tassi  di  interesse  da
applicare ai prestiti e (ii) per il calcolo dell'eventuale indennizzo
dovuto in caso di rimborso anticipato dei prestiti regolati  a  tasso
fisso, a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso, concessi ai
sensi della Circolare.". 
  Al paragrafo "5.3. Tasso di interesse", alle note  5  e  6  a  pie'
pagina, la parola "EURIBOR01"  e'  sostituita  dalle  parole  "EBF  -
EURIBOR Rates" e la  parola  "Reuters"  e'  sostituita  dalla  parola
"Bloomberg". 
  Alla  Circolare  CDP  S.p.A.  23  maggio  2024,  n.  1307,  recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai  sensi
dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30  settembre
2003, n. 269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
mediante prestiti in favore delle regioni e delle  province  autonome
di Trento e  Bolzano,  destinati  alla  conversione  di  mutui  o  al
rifinanziamento dei contratti di leasing finanziario concessi a  tali
enti  da  intermediari  bancari  e  finanziari  diversi  dalla  Cassa
depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni   ovvero   da   soggetti
autorizzati, ai sensi dell'articolo  41,  comma  2,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448  e  dell'art.  3,  comma  17,  della  Legge  24
dicembre 2003, n. 350." pubblicata in  GURI  n.  63,  Parte  II,  del
30/05/2024, sono apportate le modifiche di seguito indicate: 
  alla "Sez. 5.  Domanda,  istruttoria,  affidamento  e  stipula  del
contratto" la nota 2 a pie' pagina  e'  sostituita  con  la  seguente
nota: "La CDP si riserva la facolta' di consentire un termine ridotto
rispetto a quello ordinario di 15 giorni."; 
  alla "Sez. 6. Condizioni Generali dei Nuovi Prestiti" al  paragrafo
"6.3 Ammortamento" al secondo periodo, dopo la parola "vengono"  sono
inserite le parole ", di norma,"; 
  alla "Sez. 7. Rinvio  alla  disciplina  generale"  e'  aggiunto  il
seguente  periodo:  "  La  CDP   si   riserva,   altresi',   mediante
pubblicazione di specifico  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  -  Parte  Seconda  -  Foglio  delle  Inserzioni
(l'"Avviso"), di rendere note la  modifica  del  provider  e/o  delle
relative pagine, utilizzati ai sensi della presente Circolare (i) per
la determinazione dei tassi di interesse  da  applicare  ai  prestiti
concessi e (ii) per il calcolo dell'eventuale  indennizzo  dovuto  in
caso di rimborso anticipato dei  prestiti  regolati  a  tasso  fisso,
concessi, a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso.". 
  Alla  "NOTA  TECNICA",  la  parola  "EURIBOR01",  ove  ricorre,  e'
sostituita dalle parole "EBF - EURIBOR Rates",  le  parole  "ICESWAP2
-11:00 AM Frankfurt" sono sostituite dalle parole "ICE  -  EURIBOR  A
(11:15am Fft)" e la parola  "Reuters",  ove  ricorre,  e'  sostituita
dalla parola "Bloomberg". 
  Roma, li' 5 dicembre 2025 

                      L'amministratore delegato 
                          Dario Scannapieco 

 
TX25AAB12352
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