RNE7 S.R.L.
Sede: viale San Michele Del Carso, 22 - 20144 Milano (MI), Italia
Partita IVA 12549470966

(GU Parte Seconda n.143 del 4-12-2025)

 
Estratto  decreto  del  27/11/2025  di  asservimento  e   occupazione
temporanea  di  del  Ministero  dell'Ambiente   e   della   Sicurezza
Energetica  Dipartimento  per  l'Energia  Direzione  Generale   Fonti
                  energetiche e Titoli Abilitativi 
 

  Visto [omissis] 
  VISTO il decreto del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Sicurezza
Energetica n. 55/11/2025 del 20 marzo 2025 ed il  successivo  decreto
di  rettifica  N°  55/11/2025RT  del  7/7/2025  di  approvazione  del
progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio del
"Progetto di installazione di  un  sistema  di  accumulo  a  batterie
(BESS) denominato" BESS Ceprano" di potenza 65.5 MW sito  nel  comune
di Ceprano (FR)" con dichiarazione di pubblica utilita' e conformita'
agli strumenti urbanistici vigenti  e  con  apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio delle aree interessate  alla  realizzazione
del cavidotto; 
  VISTA l'istanza ReFeel RNE7 S.r.l., acquisita in atti al prot. Mase
n. 148870 del 05/08/2025, con la quale la societa' RNE7  S.r.l.,  con
sede legale in Viale San Michele del Carso, 22  -  20144  in  Milano,
P.IVA  e  Codice   fiscale   12549470966,   ha   chiesto   a   questa
Amministrazione, ai sensi degli artt.  22  e  52  octies  del  D.P.R.
327/2001 per aree di terreni  ubicate  nel  comune  di  CEPRANO  (FR)
indicate nella planimetria allegata all'istanza: 
  1. l'imposizione di servitu' di cavidotto sulle aree  indicate  nel
piano particellare; 
  2. l'occupazione temporanea delle aree necessarie per  la  corretta
esecuzione dei lavori indicate nel piano particellare; 
  con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; 
  PRESO ATTO della nota di rettifica ReFeel RNE7 S.r.l., acquisita in
atti al prot. n. 191852 del 16/10/2025 con la quale  RNE7  S.r.l.  ha
aggiornato e sostituito il piano  particellare  allegato  all'istanza
precedentemente citata; 
  ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate  dal  vincolo
preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea; 
  PRESO ATTO che l'opera interessa il territorio della Regione Lazio,
e nello specifico il comune di CEPRANO (FR); 
  CONSIDERATO che l'opera riveste  carattere  di  indifferibilita'  e
urgenza  al  fine  di  erogare  i  servizi  necessari  alla  rete  di
trasmissione nazionale, nel  rispetto  delle  vigenti  normative  che
regolano la realizzazione e l'esercizio degli impianti di accumulo  e
delle linee di trasmissione dell'energia elettrica; 
  CONSIDERATO che l'emanazione del citato decreto n.  55/11/2025  del
20 marzo 2025, rettificato con successivo decreto N°55/11/2025RT  del
7/7/2025, ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che
nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del
Testo Unico in base  alla  quale  il  decreto  ablativo  puo'  essere
emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  DATO ATTO che: 
  1. il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai
lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla  data  del  7
luglio 2030; 
  2. e' necessario consentire  che  i  lavori  di  completamento  del
progetto siano eseguiti senza soluzione di continuita',  secondo  una
progressione continua della posa in opera del cavidotto; 
  3. la  costituzione  della  servitu'  di  cavidotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi dei  richiamati
decreti ministeriali del 21 marzo 1988 e 29 maggio 2008; 
  4. le indennita' proposte dalla Societa' istante per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di servitu' di cavidotto a favore  delle
Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano  particellare
sono  ritenute  congrue  ai   fini   della   determinazione   urgente
dell'indennita' provvisoria; 
  VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente,  protocollo
n. 224022 del 26 novembre 2025. 
  DECRETA 
  Art.1 A favore della societa' RNE7 S.r.l. sono disposti la servitu'
di cavidotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in  comune
di  CEPRANO  (FR),   interessate   dalla   realizzazione   dell'opera
denominata "Progetto di installazione di un  sistema  di  accumulo  a
batterie (BESS) denominato" BESS Ceprano" di potenza 65.5 MW sito nel
comune di Ceprano (FR)" e riportate nel piano  particellare  allegato
al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte  proprietarie  dei
terreni sottoposti all'azione ablativa. 
  Art. 2  L'asservimento  dei  terreni,  sottoposto  alla  condizione
sospensiva che siano ottemperati da parte della societa' RNE7  S.r.l.
gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6,  prevede  quanto
segue: 
  - la posa di un cavo AT 150 kV alla profondita' di  circa  1,40  m,
nonche' dei relativi  giunti  di  collegamento  e  opere  accessorie;
l'opera sara' realizzata nel rispetto vincolante delle  prescrizioni,
modalita' e condizioni formulate  dalle  Amministrazioni  interessate
nel  corso  del  procedimento  autorizzativo,  come   riportate   nel
succitato Decreto  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Sicurezza
Energetica  n.  55/11/2025  del  20  marzo  2025,   rettificato   con
successivo decreto N°55/11/2025RT del 7/7/2025, 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore  di  2  metri
(due/00) dall'asse del cavidotto, fermi restando  eventuali  obblighi
piu' stringenti derivanti dall'applicazione delle norme di sicurezza; 
  - l'obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario,
con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali  coltivazioni
senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; 
  - la definizione di una Distanza di prima approssimazione (DPA)  da
linee elettriche cautelativamente fissata  in  3,10  metri  (tre/10),
come previsto dalle Linea  Guida  per  l'applicazione  del  paragrafo
5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08; 
  - la facolta' di Societa' RNE7 S.r.l. di occupare, anche per  mezzo
delle sue imprese appaltatrici  e  per  tutto  il  tempo  occorrente,
l'area  necessaria  all'esecuzione  dei  lavori,   nonche'   accedere
liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed  ai  propri  impianti
con il personale  ed  i  mezzi  necessari  per  la  sorveglianza,  la
manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed
i recuperi; 
  - l'inamovibilita' del  cavidotto,  dei  manufatti  e  delle  opere
sussidiarie,  relative  all'elettrodotto  di  cui   all'oggetto,   di
proprieta' di Societa' RNE7  S.r.l.,  che  pertanto  avra'  anche  la
facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio, pericolo e/o danno per i lavori da eseguirsi e
per le opere eseguite; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire danno  o  pericolo  per  l'impianto,  ostacolo  al  libero
passaggio, che diminuisca o renda piu' scomodo  l'uso  e  l'esercizio
della servitu'; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi; 
  - i  danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  i  frutti
pendenti, durante la realizzazione del  cavidotto  sono  quantificati
nell'  indennita'  di  occupazione  temporanea  determinata  con   il
presente decreto di asservimento, mentre in  occasione  di  eventuali
riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,   manutenzione,
esercizio dell'elettrodotto, saranno determinati di volta in volta  a
lavori ultimati e liquidati da Societa' RNE7 S.r.l. a chi di ragione. 
  Art. 3 Le indennita' provvisorie per la  servitu'  di  cavidotto  e
l'occupazione temporanea  dei  terreni  di  cui  all'articolo  1,  da
corrispondere agli aventi diritto, sono  state  determinate  in  modo
urgente,  ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo  Unico  e  s.m.i.,
conformemente all'articolo  44  e  all'art.  52-octies  del  medesimo
D.P.R.  327/2001,  nella  misura  indicata  nel  piano   particellare
individuale 
  Art. 4 Il presente decreto e' trascritto  senza  indugio  presso  i
competenti Uffici a cura e spese della Societa' RNE7 S.r.l.,  nonche'
pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana o nel Bollettino Ufficiale  della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione  di  terzi
interessati  e'  proponibile  entro  trenta  giorni  successivi  alla
pubblicazione dell'estratto 
  Art. 5 La Societa' RNE7 S.r.l. provvede alla notifica del  presente
decreto alle Ditte proprietarie con allegato  il  piano  particellare
individuale, unitamente ad un invito  a  presenziare  alla  redazione
dello  stato  di  consistenza  e  presa  di  possesso  dei   terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita'  ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati. 
  Art.  6  I  tecnici   incaricati   dalla   Societa'   RNE7   S.r.l.
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico e s.m.i. Copie degli atti inerenti  alla  notifica
di cui all'articolo 5, compresa la  relativa  relata,  unitamente  al
verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla
Societa' RNE7 S.r.l. a questa Amministrazione alla casella  di  posta
elettronica certificata: ene.espropri@pec.mase.gov.it 
  Art. 7 Le Ditte  proprietarie  dei  terreni  oggetto  del  presente
decreto, nei trenta giorni  successivi  all'immissione  in  possesso,
possono  comunicare   con   dichiarazione   irrevocabile   a   questa
Amministrazione  (Divisione  III  -  Reti  gas  e  idrogeno,   scorte
petrolifere, Autorizzazioni CCS e ufficio espropri - Via Sallustiana,
53 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.mase.gov.it) e per conoscenza
alla Societa' RNE7 S.r.l. presso gli  Uffici  Amministrativi  e  Sede
Legale - Viale San Michele del Carso, 22 - 20144  in  Milano  -  pec:
rne7@legalmail.it - l'accettazione delle indennita'  di  servitu'  di
cavidotto ed occupazione temporanea. Questa Amministrazione, ricevuta
dalle ditte  proprietarie  la  comunicazione  di  accettazione  delle
indennita' di servitu' di cavidotto  ed  occupazione  temporanea,  la
dichiarazione  di  assenza  di  diritti  di  terzi  sul  bene  e   la
documentazione comprovante  la  piena  e  libera  disponibilita'  del
terreno, contenute nello schema  A,  allegato  al  presente  decreto,
disporra' con propria ordinanza affinche'  la  Societa'  RNE7  S.r.l.
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. 
  Art. 8  In  caso  di  rifiuto  o  silenzio  da  parte  delle  Ditte
proprietarie sulle indennita' provvisorie di servitu' di cavidotto ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi  trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso,  gli  importi  saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale  competente  -  Servizio
depositi  amministrativi  per  esproprio  -  a  seguito  di  apposita
ordinanza di questa Amministrazione.  Entro  lo  stesso  termine,  le
Ditte proprietarie che  non  condividano  le  indennita'  provvisorie
proposte con il presente decreto possono: 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i.,  produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo   sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione  e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico e s.m.i. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno  proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Art. 9 Al fine della realizzazione del cavidotto, la Societa'  RNE7
S.r.l., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici,  ha  facolta'
di occupare i terreni per un periodo di 12 (dodici) mesi a  decorrere
dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.  La  Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria  la
data di avvio delle lavorazioni,  la  denominazione  ed  il  recapito
dell'impresa appaltatrice. 
  Art. 10 Per lo stesso periodo di 12 (dodici) mesi, e'  dovuta  alla
Ditta proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea
e danni riportati nel piano particellare. 
  Art. 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica 
  Allegato 1: ditte catastali e indennita' proposte 
  -  VENTURA  ALFREDO  (CF   VNTLRD45T12C479C)   proprietario   della
particella 277 del foglio 27 del comune  di  Ceprano:  indennita'  di
asservimento proposta 235 Euro e indennita' di occupazione temporanea
9 euro per una consistenza di servitu' di asservimento e  occupazione
temporanea di 216 mq 
  -  MANDARELLI  VALERIA  (CF  NDVLR36R62C479V)  proprietario   della
particella 277 del foglio 27 del comune  di  Ceprano:  indennita'  di
asservimento proposta 80 Euro e indennita' di occupazione  temporanea
5 euro per una consistenza di servitu' di asservimento e  occupazione
temporanea di 216 mq 
  - VENTURA IVANO (CF VNTVNI61R09C479O) proprietario della particella
277 del foglio 27 del comune di Ceprano: indennita'  di  asservimento
proposta 80 Euro e indennita' di occupazione temporanea  5  euro  per
una consistenza di servitu' di asservimento e occupazione  temporanea
di 216 mq 
  -  VENTURA  LORETO   (CF   VNTLRT67D05C479A)   proprietario   della
particella 277 del foglio 27 del comune  di  Ceprano:  indennita'  di
asservimento proposta 80 Euro e indennita' di occupazione  temporanea
5 euro per una consistenza di servitu' di asservimento e  occupazione
temporanea di 216 mq 
  -  DE  ANGELIS  DAVIDE  (CF  DNGDVD67A23C479S)  proprietario  della
particella 277 del foglio 27 del comune  di  Ceprano:  indennita'  di
asservimento proposta 120 Euro e indennita' di occupazione temporanea
5 euro per una consistenza di servitu' di asservimento e  occupazione
temporanea di 216 mq 
  - DE ANGELIS MARIA TERESA (CF DNGMTR65R59C479P) proprietario  della
particella 277 del foglio 27 del comune  di  Ceprano:  indennita'  di
asservimento proposta 120 Euro e indennita' di occupazione temporanea
5 euro per una consistenza di servitu' di asservimento e  occupazione
temporanea di 216 mq. 

                      Il legale rappresentante 
                            Matteo Donati 

 
TX25ADC11817
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.