Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Estratto decreto del 27/11/2025 di asservimento e occupazione
temporanea di del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica Dipartimento per l'Energia Direzione Generale Fonti
energetiche e Titoli Abilitativi
Visto [omissis]
VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica n. 55/11/2025 del 20 marzo 2025 ed il successivo decreto
di rettifica N° 55/11/2025RT del 7/7/2025 di approvazione del
progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio del
"Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie
(BESS) denominato" BESS Ceprano" di potenza 65.5 MW sito nel comune
di Ceprano (FR)" con dichiarazione di pubblica utilita' e conformita'
agli strumenti urbanistici vigenti e con apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione
del cavidotto;
VISTA l'istanza ReFeel RNE7 S.r.l., acquisita in atti al prot. Mase
n. 148870 del 05/08/2025, con la quale la societa' RNE7 S.r.l., con
sede legale in Viale San Michele del Carso, 22 - 20144 in Milano,
P.IVA e Codice fiscale 12549470966, ha chiesto a questa
Amministrazione, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R.
327/2001 per aree di terreni ubicate nel comune di CEPRANO (FR)
indicate nella planimetria allegata all'istanza:
1. l'imposizione di servitu' di cavidotto sulle aree indicate nel
piano particellare;
2. l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori indicate nel piano particellare;
con determinazione urgente delle indennita' provvisorie;
PRESO ATTO della nota di rettifica ReFeel RNE7 S.r.l., acquisita in
atti al prot. n. 191852 del 16/10/2025 con la quale RNE7 S.r.l. ha
aggiornato e sostituito il piano particellare allegato all'istanza
precedentemente citata;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo
preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;
PRESO ATTO che l'opera interessa il territorio della Regione Lazio,
e nello specifico il comune di CEPRANO (FR);
CONSIDERATO che l'opera riveste carattere di indifferibilita' e
urgenza al fine di erogare i servizi necessari alla rete di
trasmissione nazionale, nel rispetto delle vigenti normative che
regolano la realizzazione e l'esercizio degli impianti di accumulo e
delle linee di trasmissione dell'energia elettrica;
CONSIDERATO che l'emanazione del citato decreto n. 55/11/2025 del
20 marzo 2025, rettificato con successivo decreto N°55/11/2025RT del
7/7/2025, ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che
nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del
Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere
emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria;
DATO ATTO che:
1. il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai
lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 7
luglio 2030;
2. e' necessario consentire che i lavori di completamento del
progetto siano eseguiti senza soluzione di continuita', secondo una
progressione continua della posa in opera del cavidotto;
3. la costituzione della servitu' di cavidotto e' imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi dei richiamati
decreti ministeriali del 21 marzo 1988 e 29 maggio 2008;
4. le indennita' proposte dalla Societa' istante per l'occupazione
temporanea e la costituzione di servitu' di cavidotto a favore delle
Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare
sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente
dell'indennita' provvisoria;
VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio competente, protocollo
n. 224022 del 26 novembre 2025.
DECRETA
Art.1 A favore della societa' RNE7 S.r.l. sono disposti la servitu'
di cavidotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune
di CEPRANO (FR), interessate dalla realizzazione dell'opera
denominata "Progetto di installazione di un sistema di accumulo a
batterie (BESS) denominato" BESS Ceprano" di potenza 65.5 MW sito nel
comune di Ceprano (FR)" e riportate nel piano particellare allegato
al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei
terreni sottoposti all'azione ablativa.
Art. 2 L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione
sospensiva che siano ottemperati da parte della societa' RNE7 S.r.l.
gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto
segue:
- la posa di un cavo AT 150 kV alla profondita' di circa 1,40 m,
nonche' dei relativi giunti di collegamento e opere accessorie;
l'opera sara' realizzata nel rispetto vincolante delle prescrizioni,
modalita' e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate
nel corso del procedimento autorizzativo, come riportate nel
succitato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica n. 55/11/2025 del 20 marzo 2025, rettificato con
successivo decreto N°55/11/2025RT del 7/7/2025,
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 2 metri
(due/00) dall'asse del cavidotto, fermi restando eventuali obblighi
piu' stringenti derivanti dall'applicazione delle norme di sicurezza;
- l'obbligo di mantenere la superficie asservita a terreno agrario,
con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni
senza alterazione della profondita' di posa della tubazione;
- la definizione di una Distanza di prima approssimazione (DPA) da
linee elettriche cautelativamente fissata in 3,10 metri (tre/10),
come previsto dalle Linea Guida per l'applicazione del paragrafo
5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08;
- la facolta' di Societa' RNE7 S.r.l. di occupare, anche per mezzo
delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente,
l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonche' accedere
liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti
con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la
manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed
i recuperi;
- l'inamovibilita' del cavidotto, dei manufatti e delle opere
sussidiarie, relative all'elettrodotto di cui all'oggetto, di
proprieta' di Societa' RNE7 S.r.l., che pertanto avra' anche la
facolta' di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che
costituisca intralcio, pericolo e/o danno per i lavori da eseguirsi e
per le opere eseguite;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire danno o pericolo per l'impianto, ostacolo al libero
passaggio, che diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio
della servitu';
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri
oneri gravanti sui fondi;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed i frutti
pendenti, durante la realizzazione del cavidotto sono quantificati
nell' indennita' di occupazione temporanea determinata con il
presente decreto di asservimento, mentre in occasione di eventuali
riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione,
esercizio dell'elettrodotto, saranno determinati di volta in volta a
lavori ultimati e liquidati da Societa' RNE7 S.r.l. a chi di ragione.
Art. 3 Le indennita' provvisorie per la servitu' di cavidotto e
l'occupazione temporanea dei terreni di cui all'articolo 1, da
corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo
urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico e s.m.i.,
conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo
D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare
individuale
Art. 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i
competenti Uffici a cura e spese della Societa' RNE7 S.r.l., nonche'
pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi
interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell'estratto
Art. 5 La Societa' RNE7 S.r.l. provvede alla notifica del presente
decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare
individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione
dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici
da essa incaricati.
Art. 6 I tecnici incaricati dalla Societa' RNE7 S.r.l.
provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma
3, del Testo Unico e s.m.i. Copie degli atti inerenti alla notifica
di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al
verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla
Societa' RNE7 S.r.l. a questa Amministrazione alla casella di posta
elettronica certificata: ene.espropri@pec.mase.gov.it
Art. 7 Le Ditte proprietarie dei terreni oggetto del presente
decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso,
possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa
Amministrazione (Divisione III - Reti gas e idrogeno, scorte
petrolifere, Autorizzazioni CCS e ufficio espropri - Via Sallustiana,
53 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.mase.gov.it) e per conoscenza
alla Societa' RNE7 S.r.l. presso gli Uffici Amministrativi e Sede
Legale - Viale San Michele del Carso, 22 - 20144 in Milano - pec:
rne7@legalmail.it - l'accettazione delle indennita' di servitu' di
cavidotto ed occupazione temporanea. Questa Amministrazione, ricevuta
dalle ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle
indennita' di servitu' di cavidotto ed occupazione temporanea, la
dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la
documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del
terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto,
disporra' con propria ordinanza affinche' la Societa' RNE7 S.r.l.
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.
Art. 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte
proprietarie sulle indennita' provvisorie di servitu' di cavidotto ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio
depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita
ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, le
Ditte proprietarie che non condividano le indennita' provvisorie
proposte con il presente decreto possono:
a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di
questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo
Unico e s.m.i.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico.
Art. 9 Al fine della realizzazione del cavidotto, la Societa' RNE7
S.r.l., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta'
di occupare i terreni per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria la
data di avvio delle lavorazioni, la denominazione ed il recapito
dell'impresa appaltatrice.
Art. 10 Per lo stesso periodo di 12 (dodici) mesi, e' dovuta alla
Ditta proprietaria dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea
e danni riportati nel piano particellare.
Art. 11 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica
Allegato 1: ditte catastali e indennita' proposte
- VENTURA ALFREDO (CF VNTLRD45T12C479C) proprietario della
particella 277 del foglio 27 del comune di Ceprano: indennita' di
asservimento proposta 235 Euro e indennita' di occupazione temporanea
9 euro per una consistenza di servitu' di asservimento e occupazione
temporanea di 216 mq
- MANDARELLI VALERIA (CF NDVLR36R62C479V) proprietario della
particella 277 del foglio 27 del comune di Ceprano: indennita' di
asservimento proposta 80 Euro e indennita' di occupazione temporanea
5 euro per una consistenza di servitu' di asservimento e occupazione
temporanea di 216 mq
- VENTURA IVANO (CF VNTVNI61R09C479O) proprietario della particella
277 del foglio 27 del comune di Ceprano: indennita' di asservimento
proposta 80 Euro e indennita' di occupazione temporanea 5 euro per
una consistenza di servitu' di asservimento e occupazione temporanea
di 216 mq
- VENTURA LORETO (CF VNTLRT67D05C479A) proprietario della
particella 277 del foglio 27 del comune di Ceprano: indennita' di
asservimento proposta 80 Euro e indennita' di occupazione temporanea
5 euro per una consistenza di servitu' di asservimento e occupazione
temporanea di 216 mq
- DE ANGELIS DAVIDE (CF DNGDVD67A23C479S) proprietario della
particella 277 del foglio 27 del comune di Ceprano: indennita' di
asservimento proposta 120 Euro e indennita' di occupazione temporanea
5 euro per una consistenza di servitu' di asservimento e occupazione
temporanea di 216 mq
- DE ANGELIS MARIA TERESA (CF DNGMTR65R59C479P) proprietario della
particella 277 del foglio 27 del comune di Ceprano: indennita' di
asservimento proposta 120 Euro e indennita' di occupazione temporanea
5 euro per una consistenza di servitu' di asservimento e occupazione
temporanea di 216 mq.
Il legale rappresentante
Matteo Donati
TX25ADC11817