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Errata corrige
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Decreto di esproprio prot. n. 0045090/02/LL.PP. del 5/7/2016 Il prefetto della Provincia di Caserta, Premesso che: Con sentenza n. 534/2016 nel giudizio n. 10279/2014 tra Capasso Giuseppe, Paola e Torninaso, (appellanti) contro Comune di Marcianise, Amministrazione Provinciale di Caserta, Comune di Maddaloni e Regione Campania nonche' Interporto Sud Europa Spa (appellati), il Consiglio di Stato, ai fini della competenza dell'autorita' che doveva emettere il decreto di esproprio ha disposto l'annullamento del decreto di esproprio n. 4542 del 30 giugno 2004 emesso dal Comune di Marcianise, per incompetenza del suddetto Ente in quanto, la procedura espropriativa de qua e' diretta alla esecuzione di opere di interesse statale o comunque ultraregionale, quale e' I'Interporto Marcianise-Maddaloni che e' stato incluso negli interporti di 1° livello, e costituisce infrastruttura di interesse nazionale e: «pertanto, il Collegio ritiene di dover concludere per l'applicabilita' degli articoli 48 e 50 della previgente legge fondamentale sulle espropriazioni n. 2359/1865 che prevede, per le opere di rilevanza statale, la competenza del Prefetto»; La suddetta sentenza ha, altresi', disposto, ai fini dell'emanazione del decreto di esproprio, che «non puo' darsi invece luogo alle azioni restitutorie e risarcitorie perche' esse presentano aspetti subordinati a tempi e modalita' del decreto di esproprio, da nuovamente emanarsi in forza della presente decisione»; Considerato che: Dalla motivazione della sentenza si evince che l'attivita' demandata al Prefetto e' stata limitata alla sola emissione del decreto di esproprio. Tutto cio': a) sia perche' con pronuncia giudicata e' stata dichiarata la legittimita' della dichiarazione di pubblica utilita' («Infondata e' infine la tesi per cui sarebbe mancata una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilita'; al riguardo deve infatti ritenersi corretta la tesi del tribunale amministrativo regionale, per cui la dichiarazione di pubblica utilita' deriva dall'approvazione progettuale dell'intervento progetto recata dal decreto regionale che ha varato l'accordo di programma»), b) sia perche' vengono richiamati esclusivamente gli articoli 48 e 50 della previgente legge fondamentale, che presuppongono la gia' intervenuta esecuzione del deposito delle indennita' presso gli Uffici competenti (all'epoca Cassa Depositi e Prestiti), c) sia ancora perche', ai fini dell'indennita' di espropriazione, il tribunale amministrativo regionale ha risolto la questione affermando la sua attinenza ad aspetti ricadenti nella giurisdizione dell'AGO «il motivo e' infondato per tabulas. Agli atti del processo di primo grado risultano infatti le quietanze emesse dalla tesoreria dello Stato a fronte del versamento delle somme da parte della societa' procedente» (fermo l'eventuale diritto dell'espropriato di proporre opposizione a stima). Con la suddetta sentenza, il Consiglio di Stato ha annullato il decreto di esproprio n. 4542 del 30 giugno 2004, eccependo l'incompetenza dell'autorita' emittente e non anche il contenuto del predetto atto annullato, emanato dal funzionario del Comune di Marcianise, quale delegato dalla Regione Campania; Ritenuto che: in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 534/2016, nonche' per motivi di interesse pubblico - incentrati nel fatto che la procedura espropriativa per il completamento dell'opera di interesse pubblico Interporto di Marcianise - Maddaloni va definita - si rende necessario emanare un nuovo provvedimento avente, pero', gli stessi contenuti del decreto annullato; Vista la legge n. 2359 del 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita' e s.m.i.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001 e s.m.i.; Vista l'istanza n. 300-00470-16-CMP-RCC del 6 aprile 2016, acquisita al prot. n. 23700 dell'11 aprile 2016, con la quale, il dott. Antonio Campolattano, amministratore delegato dell'Interporto Sud Europa S.p.a., con sede in Maddaloni c/o Interporto Marcianise - Maddaloni, ha richiesto l'emanazione del provvedimento de quo; Vista la nota del 28 giugno 2016 con la quale il legale della societa' Interporto Sud Europa Spa, avv. Pasquale Iannuccilli, relativamente alle sentenze richiamate in epigrafe, ha richiesto l'emanazione da parte del Prefetto, dichiarato competente dal C.d.S., di nuovi decreti di esproprio in sostituzione di quelli dichiarati incompetenti, al fine di evitare pregiudizi al beneficiario dell'espropriazione Interporto Sud Europa Spa, oltreche' al Comune di Marcianise che ha emesso i suddetti decreti di esproprio annullati; Tanto premesso, visto e considerato, Emette: Decreto di esproprio che ha lo stesso oggetto di quello n. 4542 del 30 giugno 2004, rilasciato dal dirigente del III Settore, del Comune di Marcianise, ing. Francesco De Lisi, che qui allegato si ha per ripetuto, in relazione al vizio di incompetenza afferente l'emissione dell'autorita' emanante e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con gli acclusi allegati. Il presente decreto sara' registrato nei termini di legge e, a norma del comma 5 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i. un estratto del medesimo sara' inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura dell'Interporto Sud Europa. L'Interporto Sud Europa provvedera', inoltre, ad eseguire, entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'Entrata e presso la Conservatoria dei registri immobiliari di S. Maria C.V. tutte la formalita' necessarie perche' le trascrizioni apparenti dai libri catastali e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni stabili imposte col presente decreto. Caserta, 5 luglio 2016 Il prefetto De Felice Parte di provvedimento in formato grafico TV16ADC8950