Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di una specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008, come modificato dal
Regolamento (UE) n. 712/2012 ed in accordo al D.Lgs. n. 219/06 e
s.m.i.
Codice Pratica: N1B/2022/1579
Specialita' Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma
farmaceutica: REACTIFARGAN 2% crema (002516060), REACTIFARGAN 2%
crema (002516045)
Confezioni: tubo da 20 g, tubo da 50 g
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A.- Via Ardeatina km
23.500-00071 Santa Palomba Pomezia (Roma).
Tipologia di variazione: Variazione Tipo IB - C.I.z.
Tipo di Modifica: Aggiornamento delle avvertenze sugli eccipienti
nelle informazioni sul prodotto (RCP, FI ed etichettatura) secondo
l'allegato della linea guida della Commissione europea sugli
eccipienti nell'etichettatura e nel foglietto illustrativo dei
medicinali per uso umano.
Modifica apportata: Modifica del paragrafo 4.4 del RCP e del
paragrafo 2 del Foglio Illustrativo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con
impatto sul RCP e Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell'AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione
all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate,
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare
di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e
tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo
si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX23ADD542