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Errata corrige
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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (UE) n. 712/2012 ed in accordo al D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i. Codice Pratica: N1B/2022/1579 Specialita' Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: REACTIFARGAN 2% crema (002516060), REACTIFARGAN 2% crema (002516045) Confezioni: tubo da 20 g, tubo da 50 g Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A.- Via Ardeatina km 23.500-00071 Santa Palomba Pomezia (Roma). Tipologia di variazione: Variazione Tipo IB - C.I.z. Tipo di Modifica: Aggiornamento delle avvertenze sugli eccipienti nelle informazioni sul prodotto (RCP, FI ed etichettatura) secondo l'allegato della linea guida della Commissione europea sugli eccipienti nell'etichettatura e nel foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano. Modifica apportata: Modifica del paragrafo 4.4 del RCP e del paragrafo 2 del Foglio Illustrativo. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sul RCP e Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al Foglio Illustrativo. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore dott.ssa Daniela Gambaletta TX23ADD542