Art. 2 
 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e',  pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori
annui lordi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e',  pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori
annui lordi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e',  pertanto,
incrementato delle misure mensili lorde e  rideterminato  nei  valori
annui lordi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2  e
3, per la quota parte relativa all'indennita'  integrativa  speciale,
conglobata dal 1°  gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base  pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge  8  agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal  personale
in servizio all'estero. 
  5. I valori stipendiali  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  includono
l'elemento   provvisorio   della   retribuzione   corrisposto   quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2018,
n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli artt. 2 e 3, comma  1,  del
          decreto  legislativo  30  maggio  2003,  n.  193,  recante:
          «Sistema dei parametri stipendiali  per  il  personale  non
          dirigente delle Forze di polizia e delle  Forze  armate,  a
          norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»: 
              «Art. 2 (Sistema dei parametri  stipendiali).  -  1.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2005,  al  personale  di   cui
          all'articolo 1  sono  attribuiti  i  parametri  stipendiali
          indicati nelle tabelle  1  e  2,  che  costituiscono  parte
          integrante   del   presente   decreto,   con    contestuale
          soppressione dei previgenti livelli stipendiali. 
              1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di
          cui al comma 1 e' sostituita  dalla  seguente.  I  relativi
          parametri  stipendiali,  correlati   all'anzianita'   nella
          qualifica o nel grado, sono attribuiti  dopo  gli  anni  di
          effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o  grado
          ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al  1°
          ottobre 2017. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
            
              1-ter.  Ai  primi   marescialli   che   conseguono   la
          promozione al grado di luogotenente antecedentemente al  1°
          ottobre 2017, a decorrere dalla  data  della  promozione  e
          fino al 30  settembre  2017,  e'  attribuito  il  parametro
          stipendiale vigente per il primo maresciallo con  qualifica
          di luogotenente (3). 
              1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al  31
          dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli  e  gradi
          corrispondenti   con   un'anzianita'   di   servizio    dal
          conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
          aspirante,  inferiore  a  tredici  anni  e'  attribuito  il
          parametro stipendiale 154,00. 
              2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica
          o nel grado sono attribuiti dopo  otto  anni  di  effettivo
          servizio nella stessa qualifica o grado. 
              3. A decorrere  dal  1°  gennaio  2005  il  trattamento
          stipendiale e' determinato dal prodotto tra il  valore  del
          punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle  1
          e 2. 
              4. In sede di prima applicazione del  presente  decreto
          il valore del punto di parametro e' fissato in euro  149,15
          annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al  comma
          1 avviene in base alle qualifiche  o  ai  gradi  rivestiti,
          nonche' alle posizioni di provenienza al 1°  gennaio  2005,
          individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte
          integrante del presente  decreto.  Nelle  medesime  tabelle
          sono altresi' indicati gli stipendi annui lordi alla stessa
          data  in  applicazione  del  sistema  di  cui  al  presente
          articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. 
              5. Fermi restando i parametri  stabiliti  dal  presente
          decreto, la determinazione  dei  miglioramenti  stipendiali
          derivanti dai  rinnovi  degli  accordi  sindacali  e  dalle
          procedure  di  concertazione,  a  decorrere   dal   biennio
          2004-2005, si effettua aumentando il valore  del  punto  di
          parametro.». 
              «Art.   3   (Effetti   del   sistema   dei    parametri
          stipendiali). - 1. A decorrere dal 1°  gennaio  2005  nello
          stipendio basato sul sistema dei parametri  confluiscono  i
          valori  stipendiali  correlati  ai   livelli   retributivi,
          l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici  e
          aggiuntivi, nonche' gli  emolumenti  pensionabili  indicati
          nelle tabelle 3, 4 e 5.». 
              -  La  legge  29  aprile   1976,   n.   177,   recante:
          «Collegamento delle  pensioni  del  settore  pubblico  alla
          dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del  trattamento
          di quiescenza del personale statale e degli  iscritti  alle
          casse pensioni degli istituti di previdenza», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120. 
              - Si riporta il comma 10 dell'articolo 2 della legge  8
          agosto  1995,  n.  335,  recante:  «Riforma   del   sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare»: 
              «10.  Nei  casi  di  applicazione  dei  commi  1  e   2
          dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  in
          materia di assoggettamento alla ritenuta in  conto  entrate
          del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
          base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9  opera
          per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
          previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge  29  aprile
          1976, n. 177, rispettivamente,  per  il  personale  civile,
          militare, ferroviario e per quello  previsto  dall'articolo
          15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.». 
              - Si riporta il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del
          Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39,  recante:
          «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento  di
          concertazione per il personale non dirigente delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento  civile   e   militare   "Triennio
          normativo ed economico 2016-2018"»: 
              «3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre
          mesi dalla  data  di  scadenza  del  presente  decreto,  al
          personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire  dal
          mese successivo, un'anticipazione dei benefici  complessivi
          che saranno attribuiti dal  nuovo  decreto  del  Presidente
          della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
          lettera a), del decreto legislativo n. 195 del  1995,  pari
          al trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo
          armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei  prezzi
          dei  beni  energetici  importati,  applicato  ai  parametri
          stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi  di  vacanza
          contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per  cento
          del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla
          decorrenza degli  effetti  economici  previsti  dal  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  emanato  ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
          legislativo n. 195 del 1995. La predetta  anticipazione  e'
          comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla  legge
          di  bilancio  in  sede   di   definizione   delle   risorse
          contrattuali.». 
              Per  il  comma  440  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.