(Allegato I) (parte 1)
 
                             Allegato I 
 
 
  A) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
  Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli,  mezzi  e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e  utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti  all'uso  giornaliero  non
superiore a 20 kg. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Riparazione e verniciatura  di  carrozzerie  di  veicoli,  mezzi  e
macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e  utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti  all'uso  giornaliero  non
superiore a 20 kg. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Nell' attivita' di  riparazione  e  verniciatura  carrozzerie  sono
comprese operazioni quali: 
  • Saldatura; 
  • Pulizia meccanica delle superfici metalliche; 
  • Preparazione di prodotti vernicianti; 
  tali attivita', essendo  strettamente  complementari  all'attivita'
principale, sono ricomprese nel presente allegato tecnico. 
  Fasi lavorative 
  A. Saldatura 
  B. Preparazione/pulizia meccanica (carteggiatura,  smerigliatura  e
assimilabili) 
  C. Preparazione dei prodotti vernicianti 
  D. Applicazione delle vernici 
  E. Appassimento/essiccazione 
  F. Pulizia delle attrezzature. 
  Materie prime 
  1.  Prodotti  vernicianti  pronti  all'uso  (prodotti  vernicianti,
diluenti, catalizzatori) 
  2. Stucchi 
  3. Materiale di saldatura 
  4. Materiale per la pulizia delle attrezzature. 
  Concorrono al limite di 20 kg/giorno le materie  prime  di  cui  al
punto 1. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
  Fasi di provenienza 
  Sostanze inquinanti 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1.  Per  le  emissioni  di  composti  organici  volatili  non  sono
prescritti valori limite in emissione poiche', nel caso specifico, si
ritiene  opportuno  intervenire   esclusivamente   in   merito   alle
caratteristiche qualitative delle materie prime  utilizzate  ed  alle
tecnologie di applicazione. Qualora non  fosse  possibile  rispettare
anche una sola delle condizioni relative alla qualita'  dei  prodotti
vernicianti, espresse nelle successive note nn. 2,  3  e  4,  non  si
potra' aderire alla  procedura  di  autorizzazione  in  via  generale
prevista dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06, ma  dovra'  essere
richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del medesimo  decreto
legislativo. 
  2. Non e' ammesso l'uso  di  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV: 
  2.1. classificati con le seguenti frasi di  rischio:  H350,  H350i,
H340, H360D, H360FD; 
  2.2. contenenti impurita' in quantita'  superiore  complessivamente
al 0,1% in peso; 
  2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1,  a
quanto di seguito indicato: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  3. Non sono ammessi prodotti vernicianti contenenti composti di Cr,
Pb, Cd nella pigmentazione. 
  4. I singoli prodotti vernicianti e diluenti dovranno contenere COV
in misura non superiore ai valori (espressi in  g/l)  della  seguente
tabella (D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.): 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  5. Per la verifica del rispetto delle condizioni indicate alle note
nn. 2, 3, 4,  la  ditta  dovra'  tenere  a  disposizione  degli  Enti
preposti al controllo la seguente documentazione: 
  5.1. dichiarazione del produttore (Scheda di  Conformita',  secondo
il modello  riportato  di  seguito)  attestante  la  conformita'  dei
prodotti utilizzati (smalti, fondi ecc.) a  quanto  prescritto  dalla
normativa vigente (D.Lgs. 161/2006 e s.m. e i.); 
  5.2. elenco  dei  prodotti  utilizzati  (smalti,  fondi  ecc.),  da
allegare ad ogni scheda di conformita'. 
  6. In  deroga  agli  impianti  previsti  per  l'abbattimento  delle
polveri da carteggiatura, potra' essere utilizzato un sistema a secco
basato sul principio dei separatori a mezzo filtrante  anche  se  non
contemplato dalle schede identificative riportate nella parte  finale
del presente ALLEGATO, purche'  l'esercente  dimostri  analiticamente
l'efficienza del sistema e dichiari  la  tipologia  e  la  tempistica
delle operazioni di manutenzione. 
  7. Per la  riduzione  delle  emissioni  di  materiale  particellare
(particolato residuo)  derivanti  da  operazioni  di  verniciatura  a
spruzzo, dovranno essere utilizzate  apparecchiature  applicative  ad
alta efficienza di trasferimento. 
  In assenza di impianti di abbattimento, le cabine  di  applicazione
dovranno essere dotate di almeno uno dei seguenti 
  sistemi di contenimento: 
  - Ad umido - a velo d'acqua, con  labirinti,  nebulizzatori,  ecc.,
con eventuale separatore di gocce terminale; 
  - A secco - materassino filtrante  di  grammatura  >=  350  g/m2  o
sistemi assimilabili; 
  8.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  8.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  8.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  8.3. Conforme alle caratteristiche indicate  da  una  della  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Definizioni 
  PRODOTTI PER CARROZZERIA: 
  a.  prodotti  preparatori  e  di  pulizia:  prodotti  destinati  ad
eliminare,  con  azione   meccanica   o   chimica,   i   preesistenti
rivestimenti e  gli  ossidi  metallici  o  a  fornire  una  base  per
l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono: 
  - prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a
spruzzo e di altre apparecchiature e  i  prodotti  per  eliminare  il
silicone; 
  - predetergenti: i detergenti  per  la  rimozione  di  contaminanti
dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di
prodotti vernicianti; 
  b. stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per
riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il
surfacer/filler; 
  c. primer: qualsiasi  tipo  di  rivestimento  destinato  ad  essere
applicato sul metallo nudo o su finiture  esistenti,  per  assicurare
una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione  di  uno
strato di finitura; tali prodotti comprendono: 
  - surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello
strato di finitura  allo  scopo  di  assicurare  la  resistenza  alla
corrosione e l'adesione dello strato di finitura  e  di  ottenere  la
formazione  di  una  superficie  uniforme   riempiendo   le   piccole
imperfezioni della superficie stessa; 
  - primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere
applicati come  prima  mano,  quali  i  promotori  di  adesione,  gli
isolanti, i fondi, i  sottofondi,  i  primer  in  plastica,  i  fondi
riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi  riempitivi
a spruzzo; 
  - wash primer: 
    - rivestimenti  contenenti  almeno  lo  0,5%  in  peso  di  acido
fosforico  e  destinati  ad  essere  applicati   direttamente   sulle
superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e
adesione; 
    - primer saldabili; 
    - soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate; 
  d. strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato  destinato
ad essere applicato in un solo strato o in piu' strati per  conferire
brillantezza e durata; sono inclusi tutti  i  prodotti  di  finitura,
come le basi «base coating»  (rivestimento  contenente  pigmenti  che
serve a conferire al sistema di verniciatura il  colore  e  qualsiasi
effetto ottico desiderato ma non  la  brillantezza  o  la  resistenza
della  superficie)  e  le   vernici   trasparenti   «clear   coating»
(rivestimento trasparente che conferisce al sistema  di  verniciatura
la brillantezza finale e le proprieta' di resistenza richieste); 
  e. finiture speciali: rivestimenti destinati  ad  essere  applicati
come  finiture  per  conferire  proprieta'  speciali  (come   effetti
metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme  o
trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici  trasparenti
antigraffio e fluorurate), basi  riflettenti,  finiture  testurizzate
(per esempio,  con  effetto  martellato),  rivestimenti  antiscivolo,
sigillanti sottoscocca,  rivestimenti  antisasso,  finiture  interne.
Sono inclusi gli aerosol. 
 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                  (filtro a tessuto)
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                  (filtro a cartucce)
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03  DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                  (filtro a pannelli)
---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01  DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso  sia
inferiore a  4  kg/g,  la  Ditta  e'  esonerata  dal  rispetto  delle
prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia  degli  interventi.  In
ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso  di  rinnovo  o  di  impianto  soggetto  a  diverso  regime
autorizzativo: 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita  alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                    MODELLO SCHEDA di CONFORMITA' 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Con la presente dichiariamo che i prodotti da Noi  forniti,  pronti
all'uso, come da elenco allegato (firmato e timbrato), sono  conformi
a quanto disposto dal D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161 "Attuazione  della
direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di  composti
organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e
vernici, nonche' in prodotti per la carrozzeria" e s.m.i. 
  In particolare, sono rispettate le seguenti condizioni: 
  Prodotti per carrozzeria. (La tabella 2 dell'allegato II  e'  stata
cosi' modificata dal D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33). 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  Quantita' di solvente  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede  tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
  N.B. Nella  penultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale
prevista  sommando  le  quantita'  delle  sole  materie   prime   con
asterisco. 
  Nell'ultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita'  di  solvente.  Ai  fini  del  calcolo  per  il
rispetto della soglia di  0,5  t/anno  di  COV,  si  precisa  che  il
quantitativo di solvente da considerare dovra' essere: 
  - pari al 20% dell'utilizzato, nel caso in  cui  la  pulizia  delle
attrezzature di  verniciatura  sia  eseguita  utilizzando  specifiche
apparecchiature di lavaggio chiuse, eventualmente dotate  di  sistemi
di recupero/distillazione del solvente; 
  - pari al 100% in tutti gli altri casi. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  [*] Concorrono al limite per i prodotti vernicianti pronti  all'uso
di 20 kg/giorno esclusivamente le materie prime con asterisco 
  [**] Concorrono al limite di 0,5  t/anno  di  solvente  le  materie
prime con doppio asterisco. 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  B) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
  Tipografia,  litografia,  serigrafia,  con   utilizzo   giornaliero
massimo di prodotti per la stampa (inchiostri,  vernici  e  similari)
non superiore a 30 kg. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Tipografia,  litografia,  serigrafia,  tampografia   con   utilizzo
massimo  di  prodotti  per  la   stampa   (inchiostri,   vernici   ed
assimilabili) non superiore a 30 kg/giorno. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Preparazione delle matrici, lastre di stampa 
  B. Preparazione inchiostri, prodotti vernicianti  ed  assimilabili,
mediante miscelazione e/o dissoluzione delle materie prime 
  C.  Tipografia,  litografia,  serigrafia,  tampografia   ed   altre
operazioni assimilabili 
  D. Essiccazione/polimerizzazione 
  E. Trattamento e pulizia delle  apparecchiature  con  detergenti  a
base: 
  E.1 acqua 
  E.2 COV 
  F. Operazioni accessorie di: 
  F.1 finitura meccanica dei supporti (rifilatura, taglio) 
  F.2 incollaggio, legatoria 
  G. Confezionamento e imballaggio. 
  Materie prime 
  1. Inchiostri 
  2. Vernici 
  3. Colle 
  4. Solventi/detergenti di pulizia 
  5. Diluenti 
  6. Supporto di stampa di vario tipo 
  7. Matrici/lastre per stampa. 
  Concorrono al limite di 30 kg/giorno le materie  prime  di  cui  ai
punti 1, 2, 3, 4, 5. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1. Non sono ammessi prodotti contenenti  COV  classificati  con  le
seguenti frasi di rischio:H350, H350i, H340, H360D; 
  2. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in  concentrazione
dovra' essere verificato  qualora  non  venga  rispettato  il  limite
imposto come flusso di massa. 
  3.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  3.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  3.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  3.3. Conforme alle caratteristiche indicate dal Dlgs 03/04/2006  n.
152 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MM.01  | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
3 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di
cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI E  CONSIDERAZIONI  di
CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia  degli  interventi.  In
ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso  di  rinnovo  o  di  impianto  soggetto  a  diverso  regime
autorizzativo: 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo; 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita  alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  C) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
Produzione  di  prodotti  in  vetroresine  con  utilizzo  giornaliero
 massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Produzione  di  oggetti  in  vetroresina   con   utilizzo   massimo
complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/giorno 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Produzione di  manufatti  rinforzati  in  vetroresina  (natanti,
serbatoi, contenitori, pannelli): 
  A.1 Modelleria e/od operazioni meccaniche per la  preparazione  del
modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto 
  A.2 Applicazione allo stampo del  distaccante  e  del  gelcoat  con
sistemi a spruzzo 
  A.3     Preparazione      della      resina      additivata      in
dissolutori/miscelatori, applicazione della resina e della  fibra  di
vetro per la formazione del manufatto 
  A.4 Formatura del manufatto con tecniche manuali, utilizzando anche
semilavorati pronti all'uso, o con tecniche di termoformatura a caldo
e/o a  freddo  con  macchine  operanti  a  pressione  ambiente  o  in
depressione controllata 
  A.5 Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina,  o
altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture  isolanti
collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata) 
  A.6  Operazioni  meccaniche  di  rifinitura  (taglio,   rifilatura,
smerigliatura delle  superfici),  applicazione  d'apparecchiature  ed
altri elementi atti alla formazione  del  manufatto  con  impiego  di
resina catalizzata, lucidatura delle  superfici  in  vetroresina  e/o
resina poliestere 
  A.7  Operazioni   di   lavaggio   e   pulizia   d'attrezzature   ed
apparecchiature con utilizzo di solventi organici 
  A.8 Montaggio manufatto, finitura e spedizione. 
  B. Produzione di manufatti rinforzati in vetroresina colata: 
  B.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per  la  preparazione  del
modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto 
  B.2 Applicazione a spruzzo  o  a  pennello  del  distaccante  sulla
superficie dello stampo o del sistema di colata/formatura 
  B.3     Preparazione     della      resina      additivata      nei
dissolutori/miscelatori,   colata   della    resina    con    sistemi
manuali/automatici e della  fibra  di  vetro  o  di  altro  materiale
riempitivo per la formazione del  manufatto  nello  stampo  chiuso  o
nella tramoggia della linea di formazione del sandwich 
  B.4 Formazione del manufatto con tecniche di termoformatura a caldo
e/o a freddo con forni  chiusi  e/o  macchine  operanti  a  pressione
ambiente o in depressione controllata utilizzando  semilavorati  gia'
pronti all'uso. 
  Formatura del sandwich a base di  resina  poliestere  caricata  con
fibra di vetro ed altro materiale inerte contenute tra due substrati.
Le  apparecchiature  utilizzate  sono  linee  operanti  a   pressione
ambiente 
  B.5 Maturazione in luogo definito ed attrezzato (tunnel, cabina,  o
altro spazio di maturazione dotato di paratie e/o strutture  isolanti
collegate con sistemi d'aerazione ed a temperatura controllata) 
  B.6  Operazioni  meccaniche  di  rifinitura  (taglio,   rifilatura,
smerigliatura delle  superfici),  applicazione  d'apparecchiature  ed
altri elementi atti alla formazione  del  manufatto  con  impiego  di
resina catalizzata, lucidatura delle  superfici  in  vetroresina  e/o
resina poliestere 
  B.7  Operazioni  di  lavaggio  e   pulizia   di   attrezzature   ed
apparecchiature con utilizzo di solventi organici 
  B.8 Montaggio manufatto, finitura e spedizione. 
  C. Produzione di bottoni ed altri manufatti  per  abbigliamento  in
resina poliestere: 
  C.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per  la  preparazione  del
modello/stampo utilizzato per la produzione del manufatto 
  C.2 Applicazione del distaccante allo stampo e/o al punto di colata
della resina 
  C.3     Preparazione     della      resina      additivata      nei
dissolutori/miscelatori,  colata  della  miscela  nella  resina   con
sistemi manuali per la formazione del manufatto nello  stampo  chiuso
(bastoni) o nella centrifuga la formazione della lastra di vario tipo
e spessore 
  C.4 Estrazione del pezzo e successiva immissione  in  forni  chiusi
operanti a caldo per la completa polimerizzazione 
  C.5 Operazioni meccaniche di rifinitura (taglio) per la  formazione
delle rondelle, foratura, levigatura e lucidatura delle superfici 
  C.6 Tintura degli articoli  in  buratti  o  apparecchi  simili  con
coloranti e vernici in acqua e successivo essiccamento 
  C.7  Operazioni  di  lavaggio  e   pulizia   di   attrezzature   ed
apparecchiature con utilizzo di solventi organici. 
  D. Produzione di manufatti di vario  tipo  non  inclusi  nei  punti
precedenti: 
  D.1 Modelleria e/o operazioni meccaniche per  la  preparazione  del
modello/stampo per la produzione del manufatto 
  D.2 Preparazione della resina additivata in dissolutori/miscelatori
e mescolatori. Il prodotto ottenuto puo' essere liquido o in forma di
massa preimpregnata solida con solventi 
  D.3 Applicazione distaccanti allo stampo-contenitore,  applicazione
delle  resine,  polimerizzazione  in  apparecchiature  specifiche   e
maturazione in luoghi appositamente predisposti 
  D.4  Operazioni  meccaniche  di  rifinitura  ed   applicazione   di
specifici componenti mediante incollaggio con la resina stessa 
  D.5  Operazioni  di  lavaggio  e   pulizia   di   attrezzature   ed
apparecchiature con utilizzo di solventi organici. 
  Materie prime 
  1. Gelcoat 
  2. Resina pronta 
  3. Resine sotto forma di masse preimpregnate in solvente 
  4. Semilavorati in resina poliestere 
  5. Fibra di vetro 
  6. Tessuto non tessuto 
  7. Catalizzatori, attivatori, induritori 
  8. Distaccante in solvente 
  9. Cariche minerali, coloranti, plastificanti, cere 
  10. Materiali metallici di vario tipo e forma 
  11. Substrati di polimeri plastici, carta politenata 
  12. Vernici a base acqua. 
  Concorrono al limite di 200 kg/giorno le materie prime  di  cui  ai
punti 1, 2, 3. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
  Fasi di provenienza 
  Sostanze inquinanti 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1. La ditta non  sara'  soggetta  a  limitazioni  relative  ai  COV
qualora siano rispettate le condizioni sotto riportate: 
  1.1. Relativamente allo Stirene introdotto per la diluizione  della
resina e contenuto negli additivi  -  catalizzatore  /  induritore  /
accelerante ecc. dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 
  1.1.1.  Impiego   di   resine   poliestere   ad   alto   grado   di
polimerizzazione - reticolazione, che fissano una maggiore  quantita'
di Stirene riducendone pertanto la quantita' libera (non reticolato). 
  1.1.2. La percentuale di Stirene libero (dopo il  completamento  di
tutto il ciclo  di  applicazione  -polimerizzazione  reticolazione  -
maturazione) non potra' superare i seguenti limiti: 
 
    

---------------------------------------------------------------------
Stirene (% in peso)       | COV totale come % in peso della resina
                          |  applicata
--------------------------|------------------------------------------
dei COV | della resina    |
        |  applicata      |
--------|-----------------|------------------------------------------
50      | 2,5             | 5
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Tale valore dovra' essere confermato con  una  scheda/dichiarazione
fornita dal produttore che  attesti  e  garantisca  un  valore  dello
Stirene libero a 2.5%. 
  1.2 Relativamente allo Stirene contenuto  nella  resina  poliestere
pronta  all'uso  ed   agli   altri   COV   presenti   nella   miscela
all'applicazione, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 
  1.2.1. Impiego di resine poliestere del tipo: 
  1.2.1.1. Ad alto grado di polimerizzazione -  reticolazione  capaci
di ridurre lo Stirene come indicato al precedente punto 1.1.1. 
  1.2.1.2. Con presenza  di  agenti  inibenti  la  volatilita'  dello
Stirene. 
  1.2.2. La percentuale di Stirene libero (dopo il  completamento  di
tutto il ciclo di applicazione  -  polimerizzazione  reticolazione  -
maturazione) non potra' superare i seguenti limiti: 
 
    

---------------------------------------------------------------------
Stirene (% in peso)       | COV totale come % in peso della resina
                          |  applicata
--------------------------|------------------------------------------
dei COV | della resina    |
        |  applicata      |
--------|-----------------|------------------------------------------
50      | 2,5             | 5
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Il valore reale dovra' essere inferiore al valore limite fissato  e
dovra' essere dimostrato il suo  rispetto  mediante  un  bilancio  di
massa,    riportato    su    una     scheda/dichiarazione     fornita
dall'utilizzatore che: 
  1.2.2.1. Indichi le caratteristiche della resina in particolare: 
a) Il tipo 
b) La percentuale dei COV presenti prima dell'applicazione 
c) Il tipo di COV impiegati per la diluizione e la loro percentuale 
d) Il residuo secco finale e la percentuale di COV all'applicazione 
  1.2.2.2. Indichi la  quantita'  giornaliera  ed  annuale  impiegata
della resina pronta  all'uso  con  riferimento  alle  caratteristiche
sopra indicate; 
  1.2.2.3.  Indichi  la  quantita'  di  resina  per  ogni   manufatto
fabbricato prima e dopo la sua formazione (al  fine  di  definire  la
quantita' di COV non reticolati o comunque  rimasti  all'interno  del
manufatto). I dati dovranno evidenziare separatamente i  COV  totali,
lo Stirene e gli altri restanti; 
  2. Non  potranno  essere  utilizzate  resine  poliestere  ed  altre
materie prime che contengano sostanze classificate  con  le  seguenti
frasi di rischio: H350, H350i, H340, H360D, H360FD 
  3. Per effluenti gassosi contenti COV, il limite in  concentrazione
dovra' essere verificato  qualora  non  venga  rispettato  il  limite
imposto come flusso di massa; 
  4.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  4.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  4.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  4.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
20 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto  delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte I dell'allegato IV, parte quinta e  dall'art.
272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso  di  rinnovo  o  di  impianto  soggetto  a  diverso  regime
autorizzativo: 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. . permettere la definizione e la valutazione  della  quantita'
di effluente in  atmosfera,  della  concentrazione  degli  inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita  alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  D) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
Produzione di articoli in gomma e prodotti  delle  materie  plastiche
con utilizzo giornaliero massimo complessivo  di  materie  prime  non
                         superiore a 500 kg. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie  plastiche
con utilizzo di materie prime non superiore a 500 kg/giorno 
  Il presente allegato verra'  suddiviso  in  due  sezioni,  relative
rispettivamente a: 
  A)  operazioni  di  produzione  di  manufatti  in  gomma  ed  altri
elastomeri 
  B) operazioni di trasformazione di materie plastiche con esclusione
di quelle relative alla  produzione  espansi,  laminati,  accoppiati,
stampa di film plastici. 
  A conclusione dell'allegato vi  e'  il  paragrafo  "Prescrizioni  e
considerazioni a carattere generale", valido per entrambe le  sezioni
dell'allegato. 
  N.B.  Qualora  vengano  svolte   entrambe   le   attivita'   (cicli
tecnologici A + B), il limite delle  materie  prime  ed  il  rispetto
della "soglia massima" vanno calcolati come somma delle materie prime
utilizzate per le singole attivita'. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella
dicitura dello stesso. 
 
A) OPERAZIONI di PRODUZIONE di MANUFATTI IN GOMMA ED ALTRI ELASTOMERI 
 
  N.B. L'attivita' potra' essere svolta come attivita' in  deroga  ex
art. 272 comma  2  del  D.Lgs.  152/06  se,  oltre  al  rispetto  del
quantitativo delle materie prime indicato in precedenza, non verranno
utilizzati solventi per un quantitativo superiore a 15 t/anno.  Oltre
tale  quantitativo,  la  ditta  dovra'  richiedere  un'autorizzazione
ordinaria ex art. 275 del D.Lgs. 152/06. 
  Fasi lavorative 
  A.1 Stoccaggio, movimentazione,  trasporto  pneumatico  di  materie
prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide/liquide 
  A.2 Preparazione in mescolatori chiusi ed aperti delle mescole nere
e bianche di gomme ed altri elastomeri 
  A.3 Vulcanizzazione della mescola in presse, in calandre estrusori,
in autoclave ad aria calda, vapore  o  altro  fluido  caldo,  per  la
produzione di manufatti e/o articoli tecnici 
  A.4 Estrusione, trafila ed altre operazioni a caldo 
  A.5 Lavaggio pezzi 
  A.6 Postvulcanizzazione a temperature superiori a 200 °C in forni a
ciclo aperto o a ciclo chiuso, in linea con sali fusi o  in  linea  o
forno a micro o radioonde 
  A.7 Macinazione e sinterizzazione sfridi di elastomeri 
  A.8 Lavaggio stampi in vasca con soluzioni o emulsioni liquide 
  Materie prime 
  1.  Elastomeri  naturali  e  sintetici,  polifluoroolefine,   gomme
siliconiche liquide e solide 
  2. collanti, adesivi e solventi 
  3. cariche bianche e cariche nere; 
  4.    additivi,    antiossidanti,    acceleranti,    catalizzatori,
plastificanti, cere 
  5. soluzioni detergenti. 
  Concorrono al limite di 500 kg/giorno le materie prime  di  cui  al
punto 1. 
 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1. Da lavorazioni di elastomeri a secco. 
  2.  Per  una  portata   specifica   di   2.500   Nm3/h   per   ogni
apparecchiatura presente, solo per le fasi lavorative A.3 ed A.4, per
le restanti fasi si utilizza una portata  di  riferimento  di  10.000
Nm3/h. 
  3. Da lavorazioni di elastomeri con solventi. 
  4. I COV utilizzati in questa operazione sono  identificabili  come
idrocarburi alifatici a catena lineare e/o ramificata con  un  numero
di atomo di C ? 9. 
  5.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  5.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  5.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  5.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  6. I forni o gli impianti di postvulcanizzazione a circuito  chiuso
dovranno essere: 
  -  dotati  di  sistemi  atti  a  raffreddare  i   fumi   contenenti
gl'inquinanti fino ad una temperatura prossima a  0°C  senza  causare
malfunzionamenti  derivanti  dal  congelamento  della   batteria   di
raffreddamento; 
  - dotati  di  sistemi  di  controllo,  ispezione  e  pulizia  della
batteria di raffreddamento anche nel  caso  di  trattamento  di  fumi
inquinati i cui prodotti si presentino solidi a temperatura ambiente; 
  - dotati di un sistema di verifica del condensato. 
  7. Gli effluenti gassosi derivanti dalle fasi A.3,  A.4,  A.6,  A.7
dovranno essere captati  e  comunque  convogliati  ad  uno  specifico
impianto di abbattimento. 
  8. E' consentito l'utilizzo  di  detergenti  ionici  o  non  ionici
contenenti una percentuale di COV ? 5% e solubili o emulsionabili  in
acqua. 
 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.02 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AU.ST.03 | ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE
                |  (colonna a letti flottanti)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
50 kg/g, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle prescrizioni di cui
ai punti 9 e 10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI  DI
CARATTERE GENERALE". 
 
        B) OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE DI MATERIE PLASTICHE 
 
  Si precisa che dal presente allegato sono escluse le  attivita'  di
produzione espansi, laminati, accoppiati, stampa  di  film  plastici,
per le quali dovra' essere ottenuta l'autorizzazione in via ordinaria
ex art. 269 del 152/2006 . 
  Fasi lavorative 
  B.1 Stoccaggio, movimentazione,  trasporto  pneumatico  di  materie
prime solide e pesatura manuale/automatica di sostanze solide 
  B.2 preparazione della mescola e carico delle tramogge 
  B.3 estrusione, pressoiniezione, trafilatura, stampaggio 
  B.4 plastificazione di oggetti  metallici  ed  altre  operazioni  a
caldo non espressamente indicate, compresa la saldatura di  parti  di
manufatti e di film flessibili, senza utilizzo di solvente 
  B.5 macinazione degli scarti 
  B.6 densificazione su materiale plastico flessibile 
  B.7 lavorazioni meccaniche a freddo sul manufatto. 
  Materie prime 
  1. Resine polimeriche, plastificanti, lubrificanti,  antiossidanti,
acceleranti, catalizzatori, ed assimilabili 
  2. Cariche, coloranti, master batch. 
  Concorrono al limite dei 500 kg/giorno le materie prime di  cui  al
punto 1. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1.  Per  una  portata   specifica   di   2.500   Nm3/h   per   ogni
apparecchiatura presente, solo per la fase  lavorativa  B.3,  per  le
restanti fasi si utilizza una portata di riferimento di 10.000 Nm3/h. 
  2.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  2.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  2.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  2.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA ACRI.01  | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                |  INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
50 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto  delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI
DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nell'allegato IV, parte quinta e dall'art. 272, c. 5  del
D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso  di  rinnovo  o  di  impianto  soggetto  a  diverso  regime
autorizzativo: 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita  alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  Quantita' di solvente  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede  tecniche/di
sicurezza la percentuale di solvente contenuto  nelle  materie  prime
della stessa riga; se non gia' utilizzate indicare la quantita' annua
prevista. 
  N.B. Nella  penultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale
prevista  sommando  le  quantita'  delle  sole  materie   prime   con
asterisco. 
  Nell'ultima  riga  indicare  la  quantita'  annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con doppio asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  E) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
Produzione di mobili, oggetti, imballaggi ,  prodotti  semifiniti  in
materiale  a  base  di  legno  con   utilizzo   giornaliero   massimo
        complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti  semifiniti  in
materiale a base legno ad esclusione delle  fasi  di  verniciatura  e
comprensive  della  fase  di   incollaggio   con   utilizzo   massimo
complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg/giorno 
  Qualora vengano svolte operazioni di  verniciatura  o  utilizzo  di
collanti con solventi, dovranno essere presentate anche le istanze di
adesione agli specifici allegati tecnici: 
  • "Verniciatura, laccatura, doratura di mobili e oggetti  in  legno
con utilizzo  massimo  complessivo  di  prodotti  vernicianti  pronti
all'uso non superiore a 50 kg/giorno"; 
  • "Utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di  sostanze
collanti non superiore a 100 kg/giorno". 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' contenuta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A.  Lavorazioni  meccaniche  (taglio,  squadratura,  bordatura   ed
operazioni assimilabili): 
  A.1 su legno vergine 
  A.2  su  semilavorati  di  materiali   compositi,   nobilitati   ed
assimilabili 
  B. Lavorazioni di levigatura 
  B.1 di legno vergine 
  B.2  di  semilavorati  di  materiali   compositi,   nobilitati   ed
assimilabili 
  C.  Assemblaggio  con  utilizzo  di  sostanze  collanti   di   tipo
vinilico/senza solventi 
  D. Stoccaggio finale di polveri derivanti da lavorazioni meccaniche 
  D.1 su legno vergine 
  D.2  su  semilavorati  di  materiali   compositi,   nobilitati   ed
assimilabili 
  Materie prime 
  1. Legno vergine 
  2. Materiali compositi (pannello di  tipo  truciolare,  compensato,
nobilitato ecc.) 
  3. Collanti vinilici, comunque non a base COV 
  4. Solventi organici impiegati esclusivamente per la pulizia  delle
attrezzature 
  Concorrono al limite di 2000 kg/giorno le materie prime di  cui  ai
punti 1, 2, 3. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  [*] Polveri derivanti dalle essenze di legno  riportate,  a  titolo
indicativo e non esaustivo, nella  tabella  sotto  riportata  (D.Lgs.
66/00, come sostituito dal D.Lgs. 81/08). 
  [**]Polveri derivanti da operazioni su  semilavorati  di  materiali
compositi, nobilitati ed assimilati. 
    
 
    

---------------------------------------------------------------------
                    |   Genere e Specie   |  Nome Comune Italiano
--------------------|---------------------|---------------------------
Essenze legni dolci | Abies               | Abete
                    |---------------------|---------------------------
                    | Chamaecyparis       | Cipresso-Cedro
                    |---------------------|---------------------------
                    | Cupressus           | Cipresso
                    |---------------------|---------------------------
                    | Larix               | Larice
                    |---------------------|---------------------------
                    | Picea               | Peccio - Abete
                    |---------------------|---------------------------
                    | Pinus               | Pino
                    |---------------------|---------------------------
                    | Pseudotsuga         | Abete di Douglas
                    |---------------------|---------------------------
                    | Sequoia             | Sequoia gigante
                    | sempervirens        |
                    |---------------------|---------------------------
                    | Thuja               | Tuia - Cipresacea
                    |---------------------|---------------------------
                    | Tsuga               | Tsuga - Pinacea
--------------------|---------------------|---------------------------
Essenze dure forti  | Acer                | Acero
                    |---------------------|---------------------------
                    | Alnus               | Olmo
                    |---------------------|---------------------------
                    | Betula              | Betulla
                    |---------------------|---------------------------
                    | Carya               | Noce americano o
                    |                     |   Noce Hickory
                    |---------------------|---------------------------
                    | Carpinus            | Carpino o Faggio bianco
                    |---------------------|---------------------------
                    | Castanea            | Castagno
                    |---------------------|---------------------------
                    | Fagus               | Faggio
                    |---------------------|---------------------------
                    | Fraxinus            | Frassino
                    |---------------------|---------------------------
                    | Jaglans             | Noce
                    |---------------------|---------------------------
                    | Platanus            | Platano americano
--------------------|---------------------|---------------------------
Essenze dure forti  | Populus             | Pioppo
                    |---------------------|---------------------------
                    | Prunus              | Ciliegio
                    |---------------------|---------------------------
                    | Salix               | Salice
                    |---------------------|---------------------------
                    | Quercus             | Quercia
                    |---------------------|---------------------------
                    | Tilia               | Tiglio
                    |---------------------|---------------------------
                    | Ulmus               | Olmo
--------------------|---------------------|---------------------------
Essenze legni duri  |                     |
 tropicali          | Agathis australis   | Pino kauri
                    |---------------------|---------------------------
                    | Chlorophora excelsa | Iroko
                    |---------------------|---------------------------
                    | Dacrydium           | Pino rosso
                    |---------------------|---------------------------
                    | cupressinum         |
                    | Dalbergia           | Palissandro
                    |---------------------|---------------------------
                    | Dalbergia nigra     | Palissandro brasiliano
                    |---------------------|---------------------------
                    | Diospyros           | Ebano
                    |---------------------|---------------------------
                    | Khaya               | Mogano Africano
                    |---------------------|---------------------------
                    | Mansonia            | Mansonia
                    |---------------------|---------------------------
                    | Ochroma             | Balsa
                    |---------------------|---------------------------
                    | Palaquium hexandrum | Nyatoh
                    |---------------------|---------------------------
                    | Pericopsis elata    | Afrormosia
                    |---------------------|---------------------------
                    | Shorea              | Meranti
                    |---------------------|---------------------------
                    | Tectona grandis     | Teak
                    |---------------------|---------------------------
                    | Terminalia superba  | Limba
                    |---------------------|---------------------------
                    | Triplochiton        | Obeche
                    | scleroxylon         |
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Note 
  1. Non sono imposti limiti  alle  emissioni  di  COV  derivanti  da
incollaggio  in  quanto  eseguite  con  utilizzo  di  colle  di  tipo
vinilico/senza solventi; in caso di utilizzo di  colle  con  solvente
occorre presentare istanza di adesione  anche  all'Allegato  Tecnico:
"Utilizzo di mastici e colle  con  consumo  complessivo  di  sostanze
collanti non superiore a 100 kg/giorno". 
  2. Non sono imposti limiti di  emissione  di  COV  derivanti  dalle
operazioni di pulizia delle attrezzature, data la saltuarieta'  delle
stesse ed i ridotti quantitativi di solventi impiegati. 
  3. Alcune essenze di legno, descritte  nella  tabella  soprastante,
sono caratterizzate da frasi di rischio elencate tra  quelle  escluse
dal campo di applicazione delle attivita'  in  deroga  (H340,  H350i,
H360F, H360D, H341): solo per la presente attivita'  viene  applicata
una deroga, e permesso l'utilizzo di tali materie prime. 
  4.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  4.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  4.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  4.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                |  (filtro a cartucce)
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di materie prime utilizzate sia inferiore a
200 kg/giorno, la Ditta e' esonerata dal rispetto delle  prescrizioni
di cui ai punti 9 e 10 del paragrafo "PRESCRIZIONI  E  CONSIDERAZIONI
di CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta   dall'esercente   ed   opportunamente   registrate.   In
particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali: 
  5.1  manutenzione   parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2 manutenzione  totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3 controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle  pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4 tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in
un  registro  dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva   ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso  di  rinnovo  o  di  impianto  soggetto  a  diverso  regime
autorizzativo: 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1 permettere la definizione e la valutazione della  quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2 essere condotto seguendo  le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1 L'accesso  ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2 I punti di emissione devono  essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3 I controlli degli  inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
  • Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita  alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo; 
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' delle sole materie prime con asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  F) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno
con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non  superiore  a
                            50 kg/giorno. 
 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Verniciatura, laccatura, doratura di mobili  ed  altri  oggetti  in
legno  con  utilizzo  di  prodotti  vernicianti  pronti  all'uso  non
superiore a 50 kg/giorno. 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  N.B. in conformita' a  quanto  previsto  nelle  prescrizioni  degli
allegati relativi ad attivita'  di  verniciatura  su  altri  supporti
(metalli, vetro e plastica),  il  paragrafo  "Sostanze  inquinanti  e
prescrizioni specifiche" sara' distinto nelle due casistiche: 
  A) Consumo di COV fino a 5 tonnellate annue 
  B) Consumo di COV tra 5 e 15 tonnellate annue 
  Fasi lavorative 
  A. Preparazione del  supporto  e  trattamenti  intermedi  su  legno
vergine 
  B. Preparazione del  supporto  e  trattamenti  intermedi  su  legno
verniciato/materiali compositi 
  C. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti) 
  D. Applicazione dei P.V. 
  D.1 a spruzzo 
  D.2 a rullo manuale, pennello ed assimilabili 
  D.3 a spalmatura 
  D.4 a velatura 
  D.5 ad immersione/impregnazione 
  D.6 a pioggia (flow-coating) 
  E. Appassimento/essiccazione 
  F. Pulizia delle attrezzature 
  Materie prime 
  1. Prodotti vernicianti 
  1.1. a base COV (Composti Organici Volatili) 
  1.2. a base acqua 
  2. Diluenti per la preparazione dei P.V. 
  3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature 
  Concorrono al limite di 50 kg/g i COV contenuti nelle materie prime
dei punti 1, 2, 3. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
  A) CONSUMO DI COV FINO A 5 T/anno 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di  verniciatura  non
sono soggette  a  limitazioni  e,  fermo  restando  che  deve  essere
rispettato inderogabilmente il limite di  50  kg/giorno  di  prodotti
vernicianti pronti all'uso, la quantita' percentuale media in peso di
COV espressa come C dovra' essere: 
 
    

---------------------------------------------------------------------
Quantitativo di prodotti vernicianti | Quantita' massima (% sui P.V.
         (P.V.) in kg/anno           |  utilizzati)  di COV senza
                                     |  impianto di abbattimento
-------------------------------------|-------------------------------
PV fino a 2.000                      | Non sono definiti limiti di
                                     |  percentuale di COV
-------------------------------------|-------------------------------
2.000 < P.V.< 4.000            |       75%
-------------------------------------|-------------------------------
4.000 < P.V.< 6.000            |       65%
-------------------------------------|-------------------------------
6.000 < P.V.< 10.000           |       50%
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Il calcolo dovra' essere eseguito per l'anno solare  (1  gennaio-31
dicembre),  su  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,   diluenti   e
solventi organici per  la  pulizia  delle  attrezzature,  secondo  lo
schema esemplificativo seguente. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  2. Non e' ammesso l'uso  di  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV: 
  2.1. classificati con le seguenti frasi  di  rischio:  H350,  H340,
H350i, H360F, H360D, H341; 
  2.2. contenenti impurita' in quantita'  superiore  complessivamente
al 0,1% in peso; 
  2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1,  a
quanto di seguito indicato: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr,  Pb,  Cd  nella
pigmentazione. 
  4. Per  quanto  riguarda  il  materiale  particellare  (particolato
residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative
ad alta efficienza di trasferimento  contribuisce  significativamente
alla sua riduzione. 
  In caso di rispetto del limite di  cui  alla  voce  "Limiti"  della
Tabella Sostanze inquinanti  e  prescrizioni  specifiche  in  assenza
degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto
di abbattimento" della medesima tabella, le  cabine  di  applicazione
devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti  sistemi  di
contenimento 
  • Ad umido - a velo d'acqua, con  labirinti,  nebulizzatori,  ecc.,
con eventuale separatore di gocce terminale; 
  • A secco - materassino  filtrante  di  grammatura  ?  350  g/m2  o
sistemi assimilabili. 
  5.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  5.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  5.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  5.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
 
  B) CONSUMO DI COV TRA 5 E 15 T/anno 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1.  Il  gestore  dovra',  oltre   a   rispettare   il   limite   in
concentrazione  indicato,  calcolare  il  quantitativo  di   solvente
effettivamente utilizzato nel corso dell'anno. 
  Il calcolo dovra' essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio - 31
dicembre),  su  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,   diluenti   e
solventi organici per la  pulizia  delle  attrezzature,  seguendo  lo
schema esemplificativo riportato alla nota 1 del  paragrafo  "Consumo
fino a 5 t/anno". 
  2. Non e' ammesso l'uso  di  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV: 
  2.1. classificati con le seguenti frasi di  rischio:  (H350,  H340,
H350i, H360F, H360D, H341 
  2.2. contenenti impurita' in quantita'  superiore  complessivamente
al 0,1% in peso; 
  2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1,  a
quanto di seguito indicato: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  3. Non sono ammessi P. V. contenenti composti di Cr, Pb,  Cd  nella
pigmentazione. 
  4. Per gli impianti esistenti e dotati di sistema  di  abbattimento
diverso dal postcombustore, cosi' come previsto dall'art.  275  comma
16, il limite relativo al parametro COV sara' uguale a 150 mg/Nm3 
fino alla data del 1° aprile 2013. 
  5. Per  quanto  riguarda  il  materiale  particellare  (particolato
residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative
ad alta efficienza di trasferimento  contribuisce  significativamente
alla sua riduzione. 
  In caso di rispetto del limite di  cui  alla  voce  "Limiti"  della
Tabella Sostanze inquinanti  e  prescrizioni  specifiche  in  assenza
degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto
di abbattimento" della medesima tabella, le  cabine  di  applicazione
devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti  sistemi  di
contenimento 
  • Ad umido - a velo d'acqua, con  labirinti,  nebulizzatori,  ecc.,
con eventuale separatore di gocce terminale; 
  • A secco - materassino  filtrante  di  grammatura  >  350  g/m2  o
sistemi assimilabili. 
  6.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  6.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  6.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  6.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | ESTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RE.02 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | ESTERNA (a strato sottile)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA AC.RI.01 | ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI CON RIGENERAZIONE
                | INTERNA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.CF.01 | IMPIANTO A COALESCENZA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA DC.PE.01 | PRECIPITATORE ELETTROSTATICO A SECCO
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a tessuto)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a cartucce)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03  | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
                | (filtro a pannelli)
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.C.01  | COMBUSTIONE CATALITICA
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.01  | COMBUSTIONE TERMICA TRADIZIONALE
----------------|----------------------------------------------------
SCHEDA PC.T.02  | COMBUSTIONE TERMICA RIGENERATIVA
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo  massimo  di  prodotti  vernicianti  pronti
all'uso sia inferiore a  5  kg/giorno,  la  Ditta  e'  esonerata  dal
rispetto delle prescrizioni di cui ai punti  9  e  10  del  paragrafo
"PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte  I  dell'allegato  IV  alla  parte  quinta  e
dall'art. 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime 
  6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in
esercizio degli impianti, deve  darne  comunicazione  alla  Autorita'
competente di cui alla lettera o) dell'articolo  269,  comma  1,  del
d.lgs. n.152/06, al Comune e  al  Dipartimento  ARPA  competenti  per
territorio. 
  7. Il termine massimo per la  messa  a  regime  degli  impianti  e'
stabilito in tre mesi a partire dalla  data  di  messa  in  esercizio
degli stessi. 
  Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero  eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto  al  termine  fissato
nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovra'  presentare  una
richiesta nella quale dovranno essere: 
  • descritti sommariamente  gli  eventi  che  hanno  determinato  la
necessita' di richiedere tale proroga, 
  • indicato il nuovo termine per la messa a regime. 
  La proroga s'intende concessa qualora la  Autorita'  competente  di
cui alla lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06
competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal
ricevimento della relativa richiesta. 
  8. In caso di impianto gia'  in  esercizio  (rinnovo  dell'adesione
all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via
generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o
sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non e' tenuto
alla comunicazione di cui al punto 6. 
  In caso  di  rinnovo  o  di  impianto  soggetto  a  diverso  regime
autorizzativo: 
  In caso di impianto precedentemente non soggetto ad  autorizzazione
l'esercente dovra' trasmettere alla Autorita' competente di cui  alla
lettera o) dell'articolo 269, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune
e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti  analitici
entro   90   giorni   dalla   data   di    efficacia    dell'adesione
all'autorizzazione in via generale. 
  Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di
adeguamento il gestore dovra' trasmettere alla  Autorita'  competente
di cui alla  lettera  o)  dell'articolo  269,  comma  1,  del  d.lgs.
n.152/06, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per  territorio
i relativi referti  analitici,  qualora  previsti,  entro  90  giorni
dall'avvenuto adeguamento. 
  Modalita' e controllo delle emissioni 
  9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel
corso dei quali  l'esercente  e'  tenuto  ad  eseguire  un  ciclo  di
campionamento volto a caratterizzare  le  emissioni  derivanti  dagli
impianti autorizzati. 
  Il ciclo di campionamento deve: 
  9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantita'  di
effluente  in  atmosfera,  della  concentrazione   degli   inquinanti
presenti ed il conseguente  flusso  di  massa  ed  essere  effettuato
nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime  dell'attivita'
secondo le modalita' indicate nel punto 16; 
  9.2. essere condotto seguendo le  previsioni  generali  di  cui  al
metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi  che  dovessero
essere adottati  su  questa  tematica,  con  particolare  riferimento
all'obiettivo di una opportuna descrizione del  ciclo  produttivo  in
essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente  gassoso
e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei
criteri, della durata, del tipo e del  numero  di  campionamenti  ivi
previsti. 
  Gli esiti delle rilevazioni  analitiche  devono  essere  presentati
entro 60 gg. dalla data  di  messa  a  regime  degli  impianti,  alla
Autorita' competente di cui alla lettera o) dell'articolo 269,  comma
1, del d.lgs. n.152/06, al Comune e al Dipartimento  ARPA  competenti
per territorio ed essere accompagnati da  una  relazione  finale  che
riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e  delle  emissioni
generate nonche' quella delle strategie di rilevazione effettivamente
adottate. 
  10. Le verifiche successive  devono  essere  eseguite  con  cadenza
biennale a partire dalla data di messa a regime  degli  impianti;  la
relazione deve essere inviata al  Dipartimento  ARPA  competente  per
territorio e tenuta a disposizione. 
  11. I bilanci di  massa  relativi  all'utilizzo  dei  COV,  qualora
previsti, devono essere redatti con cadenza  annuale  (1°  gennaio-31
dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente  per  territorio
entro il 31 marzo dell'anno successivo. 
  12.  L'eventuale  riscontro  di  inadempimenti  alle   prescrizioni
autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente
per territorio alla Autorita'  competente  di  cui  alla  lettera  o)
dell'articolo 269,  comma  1,  del  d.lgs.  n.152/06  competente  per
territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. 
  13.  Qualora  sia  necessaria   l'installazione   di   sistemi   di
abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a  disposizione
le relative schede tecniche attestanti la conformita' degli  impianti
ai  requisiti  impiantistici  riportati  negli   specifici   allegati
tecnici. 
  14.   L'esercente,   se   in   possesso   di   piu'   provvedimenti
autorizzativi, potra' unificare la cadenza  temporale  dei  controlli
previa comunicazione alla Autorita' competente di cui alla lettera o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  15. Qualora venga adottato un sistema di  rilevazione  in  continuo
degli inquinanti, dotato di  registrazione  su  supporto  cartaceo  o
magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei  presidi
depurativi, i  referti  prodotti  dallo  stesso  saranno  considerati
sostitutivi dell'analisi periodica. 
  Metodologia analitica 
  16.  Le  rilevazioni  volte  a  caratterizzare  e  determinare  gli
inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di
campionamento ed analisi previste dal D.Lgs.  152/2006  o,  comunque,
dalle norme  tecniche  nazionali  od  internazionali  disponibili  al
momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. 
  Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra
dovranno essere preventivamente concordate con  il  responsabile  del
procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  Si ricorda in ogni caso che: 
  16.1. L'accesso ai  punti  di  prelievo  deve  essere  a  norma  di
sicurezza secondo le norme vigenti; 
  16.2. I punti di emissione devono essere  chiaramente  identificati
mediante apposizione di idonee segnalazioni; 
  16.3. I controlli degli inquinanti  devono  essere  eseguiti  nelle
condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso e' stato
dimensionato ed in relazione alle sostanze  effettivamente  impiegate
nel ciclo tecnologico; 
  16.4. I  risultati  delle  analisi  eseguite  all'emissione  devono
riportare i seguenti dati: 
    
  • Portata di aeriforme, espressa in m3 /h riferita alle  condizioni
di temperatura 0°C e  pressione  0,101  MPa,  previa  detrazione  del
tenore di vapore acqueo;
    
    
  • Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita  alle
condizioni  di  temperatura  0°C  e  pressione  0,101   MPa,   previa
detrazione del tenore di vapore acqueo;
    
  • Temperatura dell'effluente in °C; 
  nonche' le condizioni operative in atto  durante  le  misure  e  le
conseguenti strategie di campionamento adottate. 
 
                   RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA 
 
  La relazione tecnica semplificata dovra' essere  compilata  secondo
il seguente facsimile in allegato ed unita alla domanda di adesione o
alla comunicazione di modifica. 
  Materie prime 
  Materie prime: barrare le materie prime utilizzate. 
  Gia' utilizzata: barrare se le materie prime erano gia' in utilizzo
si/no (attivita' esistente gia' autorizzata). 
  Quantita'  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua  attuale  e
prevista di materie prime utilizzate; se non gia' utilizzate indicare
la quantita' annua prevista. 
  Quantita' di solvente  in  kg/anno:  indicare  la  quantita'  annua
attuale e prevista di solvente, verificando dalle schede 
  tecniche/di sicurezza la percentuale di  solvente  contenuto  nelle
materie prime della stessa riga; se non gia' utilizzate  indicare  la
quantita' annua prevista. 
  N.B. Nell'ultima riga indicare la quantita' annua  totale  prevista
sommando le quantita' di solvente con 1 asterisco. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento 
  Fasi lavorative: barrare le fasi lavorative effettuate. 
  Gia'  effettuata:  barrare  se  la  fase  lavorativa  veniva   gia'
effettuata si/no. 
  E n.: indicare l'emissione connessa  alla  fase  lavorativa  ed  il
numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.). 
  N.B.  dalla  stessa  fase  lavorativa  si  possono  generare   piu'
emissioni. 
  Nuova: barrare se l'emissione e' nuova si/no. 
  Macchinari connessi: indicare i macchinari connessi alle emissioni. 
  Impianto di abbattimento: barrare si/no se e' previsto un  impianto
di abbattimento ed in caso affermativo indicare la sigla di cui  alle
schede identificative  riportate  nella  parte  finale  del  presente
ALLEGATO. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  G) 
  Attivita' in deroga - D.Lgs. 152/06,  Parte  Quinta,  Allegato  IV,
Parte II 
 
  Verniciatura di oggetti  vari  in  metalli  o  vetro  con  utilizzo
complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50
kg/giorno. 
 
                          CICLI TECNOLOGICI 
 
  Ambito di applicazione 
  Verniciatura su metallo e vetro con consumo complessivo di prodotti
vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno. 
  Si precisa che non  vi  sono  limiti  quantitativi  di  vernici  in
polvere per l'applicazione del presente allegato. 
  Qualora siano svolte operazioni di pulizia chimica,  dovra'  essere
presentata anche istanza di adesione allo specifico allegato tecnico: 
  • "Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo  di
solventi non superiore a 10 kg/g"; 
  Si ricorda che il gestore puo' richiedere adesione ad uno specifico
allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attivita' descritta nella
dicitura dello stesso. 
  Fasi lavorative 
  A. Preparazione dei P.V. (Prodotti Vernicianti) 
  B. Applicazione dei P.V. liquidi: 
  B.1 A spruzzo di vario tipo 
  B.2 Applicazioni manuali ed assimilabili 
  B.3 A spalmatura 
  B.4 A velatura 
  B.5 Ad immersione (impregnazione, cataforesi/anaforesi) 
  B.6 A flow-coating (a pioggia) 
  C. Applicazione dei P.V. in polvere: 
  C.1 Elettrostatica 
  C.2 A letto fluido ed assimilabili 
  D. Appassimento/essiccazione 
  E. Pulizia delle attrezzature 
  Materie prime 
  1. Prodotti vernicianti: 
  1.1. A base COV (Composti Organici Volatili) 
  1.2. A base acqua 
  1.3. In polvere 
  2. Diluenti per la diluizione dei P.V. 
  3. Solventi Organici per la pulizia delle attrezzature 
  Concorrono al limite di 50 kg/giorno i COV contenuti nelle  materie
prime di cui ai punti 1, 2, 3. 
  Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Note 
  1. Le emissioni di COV derivanti dal processo di  verniciatura  non
sono soggette  a  limitazioni  e,  fermo  restando  che  deve  essere
rispettato inderogabilmente il limite di  50  kg/giorno  di  prodotti
vernicianti pronti all'uso, la quantita' percentuale media in peso di
COV espressa come C dovra' essere: 
 
    

---------------------------------------------------------------------
Quantitativo di prodotti vernicianti | Quantita' massima (% sui P.V.
         (P.V.) in kg/anno           |  utilizzati)  di COV senza
                                     |  impianto di abbattimento
-------------------------------------|-------------------------------
PV fino a 2.000                      | Non sono definiti limiti di
                                     |  percentuale di COV
-------------------------------------|-------------------------------
2.000 < P.V.< 4.000            |   75%
-------------------------------------|-------------------------------
4.000 < P.V.< 6.000            |   65%
-------------------------------------|-------------------------------
6.000 < P.V.< 10.000           |   50%
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Il calcolo dovra' essere eseguito per l'anno solare (1 gennaio - 31
dicembre),  su  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,   diluenti   e
solventi organici per  la  pulizia  delle  attrezzature,  secondo  lo
schema esemplificativo seguente. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  2. Non e' ammesso l'uso  di  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,
diluenti e solventi contenenti COV: 
  2.1. classificati con le seguenti frasi  di  rischio:  H340,  H350,
H350i, H360F, H360D, H341; 
  2.2. contenenti impurita' in quantita'  superiore  complessivamente
al 0,1% in peso; 
  2.3. in misura superiore, nel rispetto del precedente punto 2.1,  a
quanto di seguito indicato: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  3. Non sono ammessi P.V. contenenti composti di Cr,  Pb,  Cd  nella
pigmentazione. 
  4. Qualora siano utilizzati P.V. in polvere, per la  sola  fase  D:
"Appassimento/essiccazione" non dovra' essere ricercato il  parametro
COV. 
  5. Per  quanto  riguarda  il  materiale  particellare  (particolato
residuo), si evidenzia che, l'utilizzo di apparecchiature applicative
ad alta efficienza di trasferimento  contribuisce  significativamente
alla sua riduzione. 
  In caso di rispetto del limite di  cui  alla  voce  "Limiti"  della
Tabella Sostanze inquinanti  e  prescrizioni  specifiche  in  assenza
degli impianti di abbattimento previsti alla voce "Tipologia impianto
di abbattimento" della medesima tabella, le  cabine  di  applicazione
devono essere comunque dotate di almeno uno dei seguenti  sistemi  di
contenimento 
  • Ad umido - a velo d'acqua, con  labirinti,  nebulizzatori,  ecc.,
con eventuale separatore di gocce terminale; 
  • A secco - materassino  filtrante  di  grammatura  ?  350  g/m2  o
sistemi assimilabili. 
  6.  L'impianto/sistema  di  abbattimento  dovra'  obbligatoriamente
essere: 
  6.1. Installato autonomamente qualora  non  sia  rispettato  quanto
previsto  alla  voce  "Limiti"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze
inquinanti e prescrizioni specifiche"; 
  6.2. Individuato nell'ambito  della  voce  "Tipologia  impianto  di
abbattimento"  riportata  nel  paragrafo   "Sostanze   inquinanti   e
prescrizioni specifiche"; 
  6.3. Conforme alle caratteristiche indicate  in  una  delle  schede
identificative riportate nella parte finale del presente ALLEGATO. 
  Schede impianti di abbattimento 
 
    

---------------------------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
               | (filtro a tessuto)
---------------|-----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
               | (filtro a cartucce)
---------------|-----------------------------------------------------
SCHEDA D.MF.03 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE
               | (filtro a pannelli)
---------------------------------------------------------------------

    
 
  Soglia massima 
  Qualora il quantitativo di prodotti vernicianti pronti all'uso  sia
inferiore a 5 kg/giorno, la Ditta e'  esonerata  dal  rispetto  delle
prescrizioni di cui ai punti 9 e 10  del  paragrafo  "PRESCRIZIONI  E
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE". 
  Qualora  vengano  utilizzati  P.V.  in  polvere  la  ditta   dovra'
rispettare le prescrizioni di cui ai  punti  9  e  10  del  paragrafo
"PRESCRIZIONI    E    CONSIDERAZIONI    DI    CARATTERE     GENERALE"
indipendentemente dai quantitativi di materie prime utilizzate. 
 
         PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
  L'esercente   deve   fare   riferimento   alle    prescrizioni    e
considerazioni sotto riportate  relativamente  ai  cicli  tecnologici
dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione. 
  1. Tutte le  emissioni  tecnicamente  convogliabili  devono  essere
presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate
all'esterno dell'ambiente di lavoro. 
  2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli  impianti  cosi'  come
individuati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta e  dall'
art 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006. 
  3. Gli impianti  di  abbattimento  devono  rispettare  le  seguenti
prescrizioni: 
  3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo  adeguato,  devono
essere previsti  a  valle  dei  presidi  depurativi  installati,  per
consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta  lo  ritenga
opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. 
  Nella definizione della loro ubicazione si  deve  fare  riferimento
alla norma UNI EN  10169  e  successive,  eventuali,  integrazioni  e
modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. 
  Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potra'
applicare altre opzioni  (opportunamente  documentate)  e,  comunque,
concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio. 
  3.2.  Un'opportuna  procedura  di  gestione  degli  eventi  o   dei
malfunzionamenti  deve  essere  definita  da   parte   dell'esercente
dell'impianto cosi' da garantire, in presenza di eventuali situazioni
anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi. 
  In ogni caso, qualora: 
  • non esistano impianti di abbattimento di riserva; 
  • si verifichi una interruzione nell'esercizio  degli  impianti  di
abbattimento  motivata  dalla   loro   manutenzione   o   da   guasti
accidentali, 
  l'esercente dovra' provvedere, limitatamente al  ciclo  tecnologico
ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio  degli  impianti
industriali  dandone  comunicazione  entro  le  otto  ore  successive
all'evento  alla  Autorita'  competente  di  cui  alla   lettera   o)
dell'articolo 269, comma 1, del  d.lgs.  n.152/06,  al  Comune  e  al
Dipartimento ARPA competenti per territorio. 
  Gli impianti produttivi potranno essere  riattivati  solo  dopo  il
ripristino dell'efficienza degli impianti  di  abbattimento  ad  essi
collegati. 
  Stoccaggio 
  4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti  e  degli
intermedi, ove non prescritto nello  specifico  allegato  tecnico  di
riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed  in
modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. 
  Qualora il materiale solido stoccato non  presenti  caratteristiche
di polverosita' e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche  per
la riproduzione e/o  mutagene  (peraltro  non  ammesse  nel  caso  di
attivita' in deroga secondo quanto previsto dalla  Parte  Quinta  del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e' ammesso il ricambio  d'aria  attraverso
sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. 
  Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i
limiti di emissione si considerano  rispettati  a  condizione  che  i
silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco,  la  cui
efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema
adottato dovra' essere mantenuto in condizioni di efficienza  secondo
quanto  prescritto  dal  costruttore,  e   comunque   sottoposto   ad
operazioni di manutenzione almeno semestrale,  annotate  in  apposito
registro. 
  Criteri di manutenzione 
  5. Le operazioni di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  del
sistema aeraulico devono essere definite  nella  procedura  operativa
predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. 
  In  particolare  devono  essere  garantiti  i  seguenti   parametri
minimali: 
  5.1.  manutenzione  parziale   (controllo   delle   apparecchiature
pneumatiche  ed  elettriche)  da  effettuarsi  con  frequenza  almeno
quindicinale; 
  5.2. manutenzione totale  da  effettuarsi  secondo  le  indicazioni
fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso /  manutenzione
o assimilabili), in  assenza  delle  indicazioni  di  cui  sopra  con
frequenza almeno semestrale; 
  5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe  e
degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.)  al
servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria; 
  5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno  essere  annotate
in un registro dotato  di  pagine  con  numerazione  progressiva  ove
riportare: 
  • la data di effettuazione dell'intervento; 
  • il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.); 
  • la descrizione sintetica dell'intervento; 
  • l'indicazione dell'autore dell'intervento. 
  Tale registro deve essere tenuto  a  disposizione  delle  autorita'
preposte al controllo. 
  Messa in esercizio e a regime