Art. 9, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
"Interventi correttivi di finanza pubblica": concessione di beni e
risorse umane, strumentali e finanziarie in favore di associazioni ed
organizzazioni di dipendenti pubblici; locali delle amministrazioni
pubbliche in uso alle organizzazioni sindacali.
(GU Serie Generale n.291 del 14-12-1994)
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