LEGGE 30 luglio 1998, n. 290 

Ratifica ed esecuzione del protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati. (GU Serie Generale n.193 del 20-08-1998 - Suppl. Ordinario n. 140)

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