N. 66
SENTENZA 7 MAGGIO 1963
Deposito in cancelleria: 10 maggio 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 132
del 18 maggio 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI
Lavoro - Diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite -
Codice civile, art. 2109, secondo comma: riconoscimento del diritto
alle ferie "dopo un anno di ininterrotto servizio" - Violazione
dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione - Illegittimita'
costituzionale.
Lavoro - Ferie annuali - Costituzione, art. 36, terzo comma -
Interpretazione - Tutela il diritto del lavoratore a godere delle ferie
entro ciascun anno, non dopo un anno di lavoro - Finalita' della
disposizione - Potere dell'imprenditore di scegliere il tempo in cui le
ferie debbono essere date - Esclusione del potere di negarle -
Frazionamento delle ferie annuali in proporzione alla quantita' di
lavoro prestato - Legittimita'.
(063C0066)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.132 del 18-5-1963)
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