N. 66 SENTENZA 7 - 10 maggio 1963

N. 66 SENTENZA 7 MAGGIO 1963 Deposito in cancelleria: 10 maggio 1963. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 132 del 18 maggio 1963. Pres. AMBROSINI - Rel. FRAGALI Lavoro - Diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite - Codice civile, art. 2109, secondo comma: riconoscimento del diritto alle ferie "dopo un anno di ininterrotto servizio" - Violazione dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione - Illegittimita' costituzionale. Lavoro - Ferie annuali - Costituzione, art. 36, terzo comma - Interpretazione - Tutela il diritto del lavoratore a godere delle ferie entro ciascun anno, non dopo un anno di lavoro - Finalita' della disposizione - Potere dell'imprenditore di scegliere il tempo in cui le ferie debbono essere date - Esclusione del potere di negarle - Frazionamento delle ferie annuali in proporzione alla quantita' di lavoro prestato - Legittimita'. (063C0066) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.132 del 18-5-1963)

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