N. 131
SENTENZA 4 LUGLIO 1963
Deposito in cancelleria: 13 luglio 1963.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 194 del 20 luglio 1963.
Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Regione
siciliana - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale
della Regione - Legge regionale 20 novembre 1962, artt. 2, lett. q:
attribuzioni del Presidente regionale in materia di mantenimento
dell'ordine pubblico - Art. 7: istituzione di un Ispettorato regionale
di polizia per collaborare con il Presidente - Violazione degli artt.
14, 17 e 31 dello Statuto -Illegittimita' costituzionale.
Regione siciliana - Statuto speciale, art. 31 - Mantenimento
dell'ordine pubblico - Attribuzione del Presidente della Regione nella
qualita' di organo dello Stato - Esercizio mediante uffici ed organi
della Regione - Esclusione - Impiego ed utilizzazione della sola
polizia statale - Competenza dello Stato a stabilire l'ordinamento
degli organi di polizia - Legge regionale 20 novembre 1962, artt. 2,
lett. q, e 7 - Invasione della competenza statale - Illegittimita'
costituzionale.
(063C0131)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.194 del 20-7-1963)
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