N. 68 SENTENZA 20 - 30 giugno 1964

N. 68 SENTENZA 20 GIUGNO 1964 Deposito in cancelleria: 30 giugno 1964. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 169 dell'11 luglio 1964. Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO Sicurezza pubblica - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2 - Ordine di rimpatrio al luogo di residenza senza rimanervi - Non viola la liberta' di circolazione e di soggiorno - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Liberta' di circolazione e di soggiorno - Costituzione, art. 16: inciso "in via generale" - Interpretazione. Sicurezza pubblica - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2 - Ordine di rimpatrio per le persone socialmente pericolose - Valutazione della moralita' e rispettabilita' della persona - Insussistenza - Non viola l'art. 3 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Liberta' di circolazione e di soggiorno - Limitazioni - Ordine di rimpatrio - Riserva di giurisdizione - Insussistenza. (Costituzione, art. 16). Atti amministrativi - Imperativita' - Preventivo intervento del giudice - Esclusione - Tutela giurisdizionale a posteriori. (Costituzione, art. 113). Dignita' della persona umana - Costituzione, art. 3 - Atti della pubblica Amministrazione da cui possa derivare una menomazione della dignita' o della stimabilita' delle persone - Intervento del giudice - Non e' sempre necessario. (Costituzione, artt. 3, 25, 27, 101 e segg.; legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2). Liberta' personale - Degradazione giuridica - Nozione - Fattispecie - Ammonizione - Necessario intervento del giudice - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2 - Rimpatrio obbligatorio delle persone socialmente pericolose - Non implica degradazione o menomazione della dignita' umana - Limita solo la possibilita' di circolazione e di soggiorno - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (Costituzione, art. 13). Sicurezza pubblica - Misure di polizia - Contenuto - Non necessario l'intervento del giudice per l'applicazione di sanzioni non penali - Competenza dell'organo amministrativo - Legittimita' - Misure di sicurezza - Differenze sostanziali e formali. (Costituzione, art. 13; Codice penale, artt. 199 e 205). (064C0068) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.169 del 11-7-1964)

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