N. 68
SENTENZA 20 GIUGNO 1964
Deposito in cancelleria: 30 giugno 1964.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 169 dell'11 luglio 1964.
Pres. AMBROSINI - Rel. PAPALDO
Sicurezza pubblica - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2 -
Ordine di rimpatrio al luogo di residenza senza rimanervi - Non viola
la liberta' di circolazione e di soggiorno - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Liberta' di circolazione e di soggiorno - Costituzione, art. 16:
inciso "in via generale" - Interpretazione.
Sicurezza pubblica - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2 -
Ordine di rimpatrio per le persone socialmente pericolose - Valutazione
della moralita' e rispettabilita' della persona - Insussistenza - Non
viola l'art. 3 della Costituzione - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Liberta' di circolazione e di soggiorno - Limitazioni - Ordine di
rimpatrio - Riserva di giurisdizione - Insussistenza.
(Costituzione, art. 16).
Atti amministrativi - Imperativita' - Preventivo intervento del
giudice - Esclusione - Tutela giurisdizionale a posteriori.
(Costituzione, art. 113).
Dignita' della persona umana - Costituzione, art. 3 - Atti della
pubblica Amministrazione da cui possa derivare una menomazione della
dignita' o della stimabilita' delle persone - Intervento del giudice -
Non e' sempre necessario. (Costituzione, artt. 3, 25, 27, 101 e segg.;
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2).
Liberta' personale - Degradazione giuridica - Nozione - Fattispecie
- Ammonizione - Necessario intervento del giudice - Legge 27 dicembre
1956, n. 1423, art. 2 - Rimpatrio obbligatorio delle persone
socialmente pericolose - Non implica degradazione o menomazione della
dignita' umana - Limita solo la possibilita' di circolazione e di
soggiorno - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(Costituzione, art. 13).
Sicurezza pubblica - Misure di polizia - Contenuto - Non necessario
l'intervento del giudice per l'applicazione di sanzioni non penali -
Competenza dell'organo amministrativo - Legittimita' - Misure di
sicurezza - Differenze sostanziali e formali. (Costituzione, art. 13;
Codice penale, artt. 199 e 205).
(064C0068)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.169 del 11-7-1964)
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