N. 63 SENTENZA 1 - 10 giugno 1966

N. 63 SENTENZA 1 GIUGNO 1966 Deposito in cancelleria: 10 giugno 1966. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 143 dell'11 giugno 1966. Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA Lavoro - Retribuzioni corrisposte a periodi non superiori o superiori al mese - Prescrizione quinquennale e presuntiva - Codice civile, artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 - Consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro - Mancato esercizio del diritto per timore di licenziamento - Sostanziale equiparabilita' all'ipotesi di rinuncia di cui e' sancita l'invalidita' dell'art. 36 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale parziale. Diritti soggettivi - Garanzia costituzionale - Non ne esclude l'estinzione per prescrizione. Diritti soggettivi - Diritto della personalita' - Imprescrittibilita' delle pretese in esso comprese - Pretese patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto - Prescrittibilita' - Fattispecie - Diritto alla retribuzione "sufficiente" e diritto agli alimenti. Lavoro - Diritto alle prestazioni salariali - Costituzione, art. 36, ultimo comma - Non implica l'indisponibilita' e l'imprescrittibilita' del diritto - Asserito fondamento di questa negli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione - Esclusione - Limite al regime della prescrizione desumibile dall'art. 36. Lavoro - Diritto alla retribuzione - Costituzione, art. 36 - Interpretazione - Non consente la decorrenza della prescrizione del diritto finche' permane il rapporto di lavoro - Giustificazione. Lavoro - Diritto alla retribuzione - Codice civile, art. 2948, n. 5 - Indennita' spettante per la cessazione del rapporto di lavoro - Preteso contrasto con gli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (066C0063) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.143 del 11-6-1966)

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