N. 63
SENTENZA 1 GIUGNO 1966
Deposito in cancelleria: 10 giugno 1966.
Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 143 dell'11 giugno 1966.
Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA
Lavoro - Retribuzioni corrisposte a periodi non superiori o
superiori al mese - Prescrizione quinquennale e presuntiva - Codice
civile, artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 - Consentono che la
prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto
di lavoro - Mancato esercizio del diritto per timore di licenziamento -
Sostanziale equiparabilita' all'ipotesi di rinuncia di cui e' sancita
l'invalidita' dell'art. 36 della Costituzione - Illegittimita'
costituzionale parziale.
Diritti soggettivi - Garanzia costituzionale - Non ne esclude
l'estinzione per prescrizione.
Diritti soggettivi - Diritto della personalita' -
Imprescrittibilita' delle pretese in esso comprese - Pretese
patrimoniali derivanti dalla lesione del diritto - Prescrittibilita' -
Fattispecie - Diritto alla retribuzione "sufficiente" e diritto agli
alimenti.
Lavoro - Diritto alle prestazioni salariali - Costituzione, art.
36, ultimo comma - Non implica l'indisponibilita' e
l'imprescrittibilita' del diritto - Asserito fondamento di questa negli
artt. 2, 3 e 4 della Costituzione - Esclusione - Limite al regime della
prescrizione desumibile dall'art. 36.
Lavoro - Diritto alla retribuzione - Costituzione, art. 36 -
Interpretazione - Non consente la decorrenza della prescrizione del
diritto finche' permane il rapporto di lavoro - Giustificazione.
Lavoro - Diritto alla retribuzione - Codice civile, art. 2948, n.
5 - Indennita' spettante per la cessazione del rapporto di lavoro -
Preteso contrasto con gli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione -
Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(066C0063)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.143 del 11-6-1966)
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