MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO
14 febbraio 1992
Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri
aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita'
stessa, nonche' per la responsabilita' civile per i danni cagionati a
terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima.
(GU Serie Generale n.44 del 22-02-1992)
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