Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Fallimento - Sospensione del corso degli interessi sui crediti
chirografari verso il debitore concordatario maturati durante il
tempo di svolgimento della procedura - Caso in cui dal ricavato della
vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un
residuo utilizzabile per il pagamento di tali interessi - Razionale
giustificazione della diversita' di trattamento dei creditori
concordatari non solo rispetto a quelli del fallimento ma anche
rispetto ai creditori di debitore non coinvolto in alcuna procedura
concorsuale - Non fondatezza.
(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 169, ove richiamante l'art. 55
stessa legge).
(Cost., art. 3).
(095C0019)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 4-1-1995)
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