N. 3
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
24 gennaio 1997
N. 3
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia)
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Disciplina - Validita' e salvezza,
riconosciuta con legge di conversione del d.-l. 23 ottobre 1996,
n. 552, degli atti e provvedimenti adottati, degli effetti
prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base, tra gli altri,
dei non convertiti dd.-ll. 6 settembre 1996, n. 260 e 23 ottobre
1996, n. 463 - Richiesta della regione ricorrente che le questioni
di legittimita' costituzionale da essa sollevate nei ricorsi gia'
proposti al riguardo, e in particolare le censure formulate per
violazione del precetto statutario esigente nel caso la
partecipazione del Presidente della regione alle deliberazioni del
Consiglio dei Ministri relative ai suddetti decreti, e al
principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, siano
trasferite sulle citate disposizioni di sanatoria.
Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro
nelle quote stabilite - Disciplina - Conversione in legge, con
modificazioni, di disposizioni del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552,
a sua volta riproduttivo di disposizioni dell'abrogato d.-l. 6
settembre 1996, n. 463 - Prevista pubblicazione, da parte
dell'AIMA, entro il 31 marzo 1996, di appositi bollettini di
aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei
quantitativi ad essi spettanti nel periodo 1995-96 - Attribuzione
a tali bollettini, integralmente sostitutivi di quelli precedenti,
della efficacia di accertamento definitivo delle posizioni
individuali, con effetto vincolante anche nei confronti degli
acquirenti, ai fini della trattenuta e del versamento
supplementare eventualmente dovuto - Contestata retroattivita' di
tale normativa, che impedisce agli imprenditori del settore di
programmare la produzione adeguandola alle quote ad essi
assegnate, in contrasto, fra l'altro, con i criteri di
programmazione, per il futuro, delle campagne lattiere, fissati
(in riferimento al periodo 1 aprile-31 marzo) dal regolamento CEE
n. 804/1968 - Adozione di un sistema di impugnazioni avverso le
determinazioni dell'AIMA, che, data la confermata esclusione
dell'autocertificazione dei quantitativi prodotti, gia' prevista
da legge precedente, e la evidente impraticabilita' della pur
prevista opposizione (ma con applicazione del silenzio-rifiuto
alla scadenza di un brevissimo termine) alla stessa AIMA,
costringe gli interessati, nella loro generalita', a ricorrere
all'autorita' giurisdizionale, con conseguenti prolungate ed
onerose incertezze - Disposizione da parte dell'AIMA anche della
compensazione, in ambito nazionale, tra le maggiori e minori
quantita' di prodotto consegnate, adottata in luogo del sistema di
compensazione (ammesso da legge precedente e assai piu'
conveniente per gli allevatori del Friuli-Venezia Giulia)
effettuata in ambito regionale dalle associazioni di produttori,
con obbligo degli acquirenti di versare il dovuto prelievo
supplementare, sulla base di appositi elenchi redatti pur essi
dall'AIMA, anche per il periodo 1995-96, entro il 31 gennaio 1997
- Attribuzione all'AIMA, a partire dal 1 gennaio 1997, anche della
definizione dei criteri di redistribuzione in ambito regionale
delle quote derivanti dal programma di volontarie rinunce alla
produzione, con sottrazione alle regioni di una competenza ad esse
spettante al riguardo in modo esclusivo - Contrasto, in tutti gli
aspetti della suddetta normativa con il principio di
ragionevolezza - Insuscettibilita' del decreto-legge n. 552, in
quanto emanato in palese difetto dei presupposti costituzionali
della provvisorieta' e straordinaria necessita' ed urgenza, ad
essere convertito in legge - Deducibilita' di tali violazioni da
parte della regione Friuli-Venezia Giulia in quanto entrambe
incidenti sulle competenze primarie della stessa in materia di
agricoltura e zootecnia - Violazione, altresi', del principio di
leale cooperazione tra Stato e regioni, per la non prevista
partecipazione delle regioni ai procedimenti relativi alla
riduzione delle quote individuali, partecipazione non
adeguatamente salvaguardata dal previsto parere, da rendersi al
riguardo, per tramite del Ministero delle risorse agricole, dal
Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali -
Richiamo alle sentenze nn. 360/1996, 29/1995, 314/1990, 544/1989,
1044 e 302 del 1988 e 520/1995, nonche' all'ordinanza n. 165/1995.
(Legge 20 dicembre 1996, n. 642, art. 1, commi 2 e 5; d.-l. 23
ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge
20 dicembre 1996, n. 642, artt. 2 e 3).
(Cost., artt. 3 e 77; statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt.
4, n. 2, 8, 44).
(097C0090)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 5-2-1997)
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