Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Consiglio superiore della magistratura - Sezione disciplinare -
Composizione - Numero dei componenti supplenti inferiore a quello
dei componenti titolari - Conseguente impossibilita' di costituire
un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una
decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite
della Cassazione - Necessaria elezione, da parte del Consiglio
superiore della magistratura, di ulteriori membri supplenti della
Sezione disciplinare - Mancata previsione - Contrasto con il
principio della imparzialita' della giurisdizione - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
- Legge 24 marzo 1958, n. 195, art. 4, nel testo modificato
dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(003C0859)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 30-7-2003)
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