N. 239 ORDINANZA 8 - 16 giugno 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente di guida - Patente a punti - Decurtazione del punteggio per violazioni del codice della strada - Applicazione a carico del proprietario del veicolo, qualora il conducente non venga identificato e il proprietario non ne comunichi i dati nel termine previsto - Irrogazione nei confronti dello stesso proprietario di una sanzione pecuniaria per l'omissione - Obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria del veicolo di comunicare i dati del conducente trasgressore non identificato, pena l'irrogazione di sanzione pecuniaria a carico dell'ente - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del principio della responsabilita' personale, del diritto alla riservatezza e del diritto di difesa - Sopravvenuta decisione di incostituzionalita' su questioni analoghe - Restituzione degli atti ai giudici a quibus. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 126-bis, comma 2, disposizione aggiunta dall'art. 7 del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, come modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214. - Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 27. (005C0688) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 22-6-2005)

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