Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Sanita' pubblica - Legge della Provincia autonoma di Bolzano -
Incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente
infermieristico - Requisiti richiesti - Ricorso del Governo -
Asserito contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla
legislazione statale - Sopravvenuta norma provinciale
sostanzialmente riproduttiva della disposizione denunciata,
limitatamente alla figura del dirigente tecnico-assistenziale -
Richiesta di cessazione della materia del contendere - Esclusione -
Trasferimento della questione alla nuova norma.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7,
art. 12-bis, comma 6, nel testo risultante dalla sostituzione
operata dall'art. 9, comma 1, della legge provinciale 2 ottobre
2006, n. 9.
Sanita' pubblica - Legge della Provincia autonoma di Bolzano -
Incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente
infermieristico - Requisiti richiesti - Ricorso del Governo -
Asserito contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla
legislazione statale - Eccezione di inammissibilita' per
genericita' ed indeterminatezza delle norme interposte ed omessa
considerazione della normativa di attuazione statutaria -
Reiezione.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7,
art. 12-bis, comma 6, nel testo risultante dalla sostituzione
operata dall'art. 9, comma 1, della legge provinciale 2 ottobre
2006, n. 9.
Sanita' pubblica - Legge della Provincia autonoma di Bolzano -
Conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale -
Pubblica selezione - Accesso consentito anche a coloro che hanno
frequentato un corso organizzato dalla Provincia autonoma di
Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia
o all'estero, in tecniche organizzative o manageriali in ambito
sanitario, con superamento di un esame finale - Ricorso del Governo
- Inerenza della disposizione denunciata alla materia «sanita» -
Violazione di un principio fondamentale della materia, per la
richiesta di requisiti diversi da quelli previsti dalla
legislazione statale - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7,
art. 12-bis, comma 6, nel testo sostituito dall'art. 9, comma 1,
della legge provinciale 2 ottobre 2006, n. 9.
- Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, art. 9, primo
comma, numero 10; legge 10 agosto 2000, n. 251, art. 6.
Sanita' pubblica - Legge della Provincia autonoma di Bolzano -
Istituzione della figura professionale di
massaggiatore/fisioterapista - Attribuzione alla Giunta provinciale
del potere di definire i contenuti e la durata della formazione del
suddetto operatore sanitario - Riconoscimento dell'equipollenza tra
il titolo di massaggiatore/fisioterapista ed altri titoli acquisiti
in Italia e all'estero - Ricorso del Governo - Inerenza della
disposizione impugnata alla materia delle professioni, oggetto di
competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost.,
applicabile anche alle Province autonome - Violazione della riserva
statale in ordine alla individuazione delle figure professionali -
Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10,
art. 19.
- Costituzione, art. 117, terzo comma.
(006C1194)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 3-1-2007)
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