N. 189 SENTENZA 5 - 14 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Questioni aventi ad oggetto norme legislative siciliane - Asserito contrasto con norme statali di grande riforma economico-sociale - Omessa indicazione della norma statutaria che si assume violata - Individuazione del parametro desumibile in modo chiaro dall'interpretazione complessiva dell'ordinanza di rimessione - Ammissibilita' delle questioni - Rigetto dell'eccezione formulata dalla Regione Siciliana. Impiego pubblico - Regione Siciliana - Istituzione di uffici stampa presso gli enti locali - Prevista applicazione ai giornalisti addetti a tali uffici del contratto nazionale di lavoro giornalistico - Contrasto con il generale principio della legislazione statale che riserva la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati alla contrattazione collettiva - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33, art. 58, comma 1, come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge della Regione Sicilia 15 gennaio 1999, n. 4 e dall'art. 111, comma 1, della legge della Regione Sicilia 28 dicembre 2004, n. 17. - Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e agli artt. 9, comma 5, e 10 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Impiego pubblico - Regione Siciliana - Istituzione di uffici stampa presso gli enti locali - Attribuzione per legge ai componenti di detti uffici della qualifica e del trattamento contrattuale di capo servizio - Contrasto con il generale principio della legislazione statale che riserva la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati alla contrattazione collettiva - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Sicilia 17 marzo 2000, n. 8, art. 16, comma 2. - Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e agli artt. 9, comma 5, e 10 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Impiego pubblico - Regione Siciliana - Istituzione di uffici stampa presso gli enti locali - Attribuzione, in sede di prima applicazione della legge, ai giornalisti componenti gli uffici stampa gia' esistenti della qualifica e del trattamento contrattuale di redattore capo - Contrasto con il generale principio della legislazione statale che riserva la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati alla contrattazione collettiva - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge Regione Sicilia 26 marzo 2002, n. 2, art. 127, comma 2. - Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e agli artt. 9, comma 5, e 10, della legge 7 giugno 2000, n. 150. (007C0781) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 20-6-2007)

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