N. 245 SENTENZA 20 giugno - 3 luglio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto, parte di giudizio diverso da quello in cui e' stata sollevata la questione - Inammissibilita'. Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Censure concernenti una disposizione della legge di delegazione e la relativa disposizione, di identico contenuto, del decreto legislativo - Esaurimento della efficacia della norma della legge di delegazione, vincolante per il solo Governo - Inammissibilita' della questione. - Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 10, lettera a). - Costituzione, artt. 3, 97 e 105. Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Eccepita inammissibilita' della questione per inapplicabilita' delle norme censurate nei giudizi - Reiezione. - Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 45. - Costituzione, artt. 3, 97 e 105. Ordinamento giudiziario - Conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado - Disciplina transitoria per il periodo, compreso tra il 30 luglio 2005 e il 31 luglio 2007 - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Conseguente esclusione dei magistrati che alla predetta data abbiano compiuto il sessantaseiesimo anno di eta' - Irragionevolezza manifesta per i magistrati che hanno esercitato il diritto al prolungamento del servizio oltre la data di ordinario collocamento a riposo - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili. - Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 45; d.lgs. 16 gennaio 2006, n. 20, art. 3. - Costituzione, art. 3 (97 e 105). Ordinamento giudiziario - Disciplina concernente il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimita' - Partecipazione alla procedura selettiva limitata ai soli magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo - Illegittimita' costituzionale consequenziale in parte qua. - Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2, comma 45; d.lgs. 16 gennaio 2006, n. 20, art. 2. - Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (007C0907) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 11-7-2007)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.