N. 135 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 - 9 gennaio 2008

Ordinanza del 9 gennaio 2008 emessa dal Tribunale di Catania nel procedimento civile promosso da Viscuso Palma contro Azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania ed altro Patrocinio a spese dello Stato - Azione di risarcimento dei danni per responsabilita' medico-professionale proposta da soggetto ammesso al gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Previsione legislativa che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti onorari nel novero delle spese anticipate dall'erario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il profilo dell'ingiustificato deteriore trattamento rispetto ai difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio nel processo civile e rispetto ai periti nominati dal giudice nel processo penale, i cui compensi e le cui spese sono anticipati dall'erario - Incidenza sul diritto del professionista alla retribuzione per l'opera prestata in qualita' di consulente tecnico d'ufficio - Asserita lesione dei principi di imparzialita' e di efficienza dell'amministrazione della giustizia. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 36 e 97. (008C0321) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 7-5-2008)

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