N. 32
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
27 febbraio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 febbraio 2012 (della Regione Molise).
Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province -
Modificazione, a tal fine, dell'assetto delle funzioni e degli
organi di governo dell'ente Provincia - Attribuzione alle Province
di sole funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' dei
Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o
regionale - Individuazione del Presidente e del Consiglio
Provinciale come unici organi della Provincia - Trasformazione del
Consiglio provinciale in organo composto da dieci membri eletti
dagli organi elettivi dei comuni - Elezione del Presidente da parte
dello stesso Consiglio provinciale secondo modalita' stabilite con
successiva legge statale - Obbligo per lo Stato e per le Regioni di
trasferire ai Comuni entro il 31 dicembre 2012 le funzioni (gia')
provinciali, salva l'acquisizione delle stesse da parte delle
Regioni sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione
e adeguatezza - Attribuzione allo Stato di poteri sostitutivi in
caso di inadempimento regionale - Obbligo dello Stato e delle
Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali
per l'esercizio delle funzioni trasferite - Riserva al legislatore
statale del potere di fissare la decorrenza del nuovo assetto
istituzionale dell'ente locale - Assegnazione di un termine di sei
mesi alle Regioni a statuto speciale per l'adeguamento alla nuova
disciplina - Possibilita' per i Comuni di istituire unioni o organi
di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni
amministrative, garantendo l'invarianza della spesa - Ricorso della
Regione Molise - Denunciato declassamento della Provincia da ente
costituzionalmente autonomo esponenziale della collettivita'
locale, ad ente di secondo livello con mere funzioni di
coordinamento dei Comuni - Violazione dei principi a tutela delle
autonomie locali e del decentramento amministrativo - Modificazione
da parte del legislatore ordinario dell'assetto costituzionale
delle autonomie territoriali - Esorbitanza dai limiti della
competenza statale in materia di legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Citta'
metropolitane - Incidenza su materie di competenza legislativa
residuale e concorrente delle Regioni, nonche' sulla potesta'
regolamentare e sull'esercizio delle funzioni amministrative nelle
medesime materie - Compressione dell'autonomia amministrativa,
organizzativa e finanziaria delle Regioni nei rapporti con gli enti
locali - Assenza dei presupposti e della concertazione necessari
per l'esercizio del potere statale sostitutivo - Violazione del
principio di leale collaborazione - Violazione dei principio di
ragionevolezza - Difetto di proporzionalita' rispetto all'obiettivo
di riduzione della spesa - Mancanza dei presupposti della
decretazione d'urgenza - Istanza di sospensione dell'esecuzione
delle norme impugnate.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, commi
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, (20-bis) e 21.
- Costituzione, artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, commi secondo, lett.
p), quarto e sesto, 118, 119 e 120; legge 5 giugno 2003, n. 131,
art. 8; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 14; d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito
dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
(012C0075)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 28-3-2012)
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