N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 febbraio 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 febbraio 2012 (della Regione Molise). Enti locali - Riduzione dei costi di funzionamento delle Province - Modificazione, a tal fine, dell'assetto delle funzioni e degli organi di governo dell'ente Provincia - Attribuzione alle Province di sole funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale - Individuazione del Presidente e del Consiglio Provinciale come unici organi della Provincia - Trasformazione del Consiglio provinciale in organo composto da dieci membri eletti dagli organi elettivi dei comuni - Elezione del Presidente da parte dello stesso Consiglio provinciale secondo modalita' stabilite con successiva legge statale - Obbligo per lo Stato e per le Regioni di trasferire ai Comuni entro il 31 dicembre 2012 le funzioni (gia') provinciali, salva l'acquisizione delle stesse da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza - Attribuzione allo Stato di poteri sostitutivi in caso di inadempimento regionale - Obbligo dello Stato e delle Regioni di trasferire le risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite - Riserva al legislatore statale del potere di fissare la decorrenza del nuovo assetto istituzionale dell'ente locale - Assegnazione di un termine di sei mesi alle Regioni a statuto speciale per l'adeguamento alla nuova disciplina - Possibilita' per i Comuni di istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative, garantendo l'invarianza della spesa - Ricorso della Regione Molise - Denunciato declassamento della Provincia da ente costituzionalmente autonomo esponenziale della collettivita' locale, ad ente di secondo livello con mere funzioni di coordinamento dei Comuni - Violazione dei principi a tutela delle autonomie locali e del decentramento amministrativo - Modificazione da parte del legislatore ordinario dell'assetto costituzionale delle autonomie territoriali - Esorbitanza dai limiti della competenza statale in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Citta' metropolitane - Incidenza su materie di competenza legislativa residuale e concorrente delle Regioni, nonche' sulla potesta' regolamentare e sull'esercizio delle funzioni amministrative nelle medesime materie - Compressione dell'autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria delle Regioni nei rapporti con gli enti locali - Assenza dei presupposti e della concertazione necessari per l'esercizio del potere statale sostitutivo - Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione dei principio di ragionevolezza - Difetto di proporzionalita' rispetto all'obiettivo di riduzione della spesa - Mancanza dei presupposti della decretazione d'urgenza - Istanza di sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, (20-bis) e 21. - Costituzione, artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, commi secondo, lett. p), quarto e sesto, 118, 119 e 120; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 14; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (012C0075) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 28-3-2012)

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