N. 34
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
28 febbraio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 febbraio 2012 (della Provincia autonoma di Trento).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Previsione della riserva allo Stato sull'IMUP della quota di
imposta pari alla meta' dell'importo calcolato sulla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione
principale e delle relative pertinenze, nonche' dei fabbricati
rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6,
primo periodo - Previsione che le detrazioni e riduzioni di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di
imposta riservata allo Stato - Previsione che le attivita' di
accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi
e sanzioni - Ricorso della Provincia autonoma di Trento -
Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale
disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione,
nella parte in cui non assegna alla Provincia i nove decimi
dell'imposta erariale e nella parte in cui riserva ai comuni le
attivita' di accertamento e di riscossione ed assegna ai comuni le
maggiori entrate connesse a tali attivita' - Denunciata violazione
del principio di leale collaborazione, per la mancata utilizzazione
dello strumento dell'accordo con la Provincia.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma
11.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1), 13) e 24), 9,
nn. 9) e 10), 14 e 16; Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 78,
80, 81 e 82; artt. 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione,
tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt.
2 e 4), il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9,
10 e 10-bis, 13, 17, 18 e 19) e il d.P.R. 26 marzo 1997, n. 235 (in
particolare, art. 1-bis).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo
perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle
differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni dell'articolo censurato e che in caso di incapienza
ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5
della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior
gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art.
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
periodo - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata
violazione dell'autonomia finanziaria provinciale disciplinata
dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, nella parte in
cui sottrae alla Provincia i nove decimi dell'imposta erariale e
l'importo delle addizionali provinciale e comunale - Denunciata
violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata
utilizzazione dello strumento dell'accordo con la Provincia.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma
17.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1), 13) e 24), 9,
nn. 9) e 10), 14, 16; Titolo VI e, in particolare artt. 75, 78, 80,
81 e 82; artt. 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione, tra
le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt. 2 e
4), il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9, 10 e
10-bis, 13, 17, 18 e 19) e il d.P.R. 26 marzo 1997, n. 235 (in
particolare, art. 1-bis).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi -
Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale
di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali
dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna
sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato -
Previsione che in caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione
che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del
2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al
bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti
nel proprio territorio e che fino all'emanazione delle norma di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al
maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della
Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia
finanziaria provinciale disciplinata dallo Statuto e dalle relative
norme di attuazione, per la sottrazione alla Provincia dei nove
decimi dell'imposta erariale e dell'importo delle addizionali
provinciale e comunale - Denunciata violazione del principio di
leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento
dell'accordo con la Provincia.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma
13-bis.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1), 13) e 24), 9,
nn. 9) e 10), 14 e 16; Titolo VI e, in particolare, artt. 75, 78,
80, 81 e 82; artt. 103, 104 e 107 e relative norme di attuazione,
tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in particolare, artt.
2 e 4), il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, artt. 9,
10 e 10-bis, 13, 17, 18 e 19) e il d.P.R. 26 marzo 1997, n. 235 (in
particolare, art. 1-bis).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Disposizioni in materia di enti e organismi pubblici - Previsione
che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti
locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri
ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
122/2010, con riferimento alle Agenzie, agli enti ed agli organismi
strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza
entro un anno dall'entrata in vigore del decreto censurato -
Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione
dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata con norme
statutarie - Denunciata violazione del principio di leale
collaborazione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 22, comma
3.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 1), 16, Titolo VI e,
in particolare, artt. 69, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di
attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in
particolare, artt. 2 e 4) e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in
particolare, artt. 9, 10 e 10-bis).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori
riduzioni di spesa - Previsione che, con le procedure previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a
decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860
milioni di euro annui - Previsione, altresi', che con le medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza
pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di
comuni ricadenti nel proprio territorio - Previsione che fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art.
27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro e' accantonato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione
Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario
nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della Provincia
autonoma di Trento - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di
risorse alle Regioni speciali, in contrasto con il regime
finanziario disciplinato dallo Statuto - Violazione del principio
di leale collaborazione - Violazione del principio di uguaglianza
relativamente alla previsione che addossa irragionevolmente alle
altre autonomie speciali una quota parte del finanziamento della
spesa sanitaria della Regione Siciliana.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma
3.
- Costituzione, artt. 3, 117, 118 e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 1), 16, Titolo VI e,
in particolare, artt. 69, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di
attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in
particolare, artt. 2 e 4) e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in
particolare, artt. 9, 10 e 10-bis).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Misure per lo sviluppo infrastrutturale - Previsione che ai fini
del mantenimento della sicurezza il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare e d'intesa con le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, individua, entro il 30
giugno, in ordine di priorita' e sulla base anche dei progetti di
gestione degli invasi, le grandi dighe per le quali siano
necessarie ed urgenti l'adozione di interventi nonche' la rimozione
dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi - Previsione che le Regioni
e le Province autonome nei cui territori sia stato rilevato il
rischio di ostruzione degli organi di scarico individuano i siti
per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e sedimenti
asportati in attuazione degli interventi eseguiti - Ricorso della
Provincia autonoma di Trento - Denunciata interferenza di organi
statali su beni e funzioni attribuiti dallo Statuto alla competenza
provinciale primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto
soccorso per calamita' pubbliche e di opere idrauliche della terza,
quarta e quinta categoria e concorrente in materia di opere
idrauliche di prima e seconda categoria e di utilizzazione delle
acque pubbliche - Denunciata violazione del principio di leale
collaborazione per la mancanza della preventiva intesa con la
Regione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 43, comma
8.
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 13 e 24),
9, n. 9), e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, artt. 1, 5, comma 1,
19 e da 33 a 37; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal
decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo
di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea - Previsione che con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione - Previsione, altresi', che, ferme restando le
disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonche' quelle recate
dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le
modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del D.L.
impugnato per le regioni a statuto speciale e per le Province di
Trento e Bolzano - Ricorso della Provincia autonoma di Trento -
Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale
disciplinata dallo Statuto e delle relative norme di attuazione -
Denunciata deroga alle norme statutarie con una fonte primaria
ordinaria - Denunciata violazione del principio di leale
collaborazione per la mancanza della preventiva intesa con la
Regione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 1), 16, Titolo VI e,
in particolare, artt. 69, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di
attuazione, tra le quali il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (in
particolare, artt. 2 e 4) e il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in
particolare, artt. 9, 10 e 10-bis).
(012C0077)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 28-3-2012)
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