N. 38
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
29 febbraio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 febbraio 2012 (della Regione autonoma Valle
d'Aosta).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Previsione della riserva allo Stato sull'IMUP della quota di
imposta pari alla meta' dell'importo calcolato sulla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione
principale e delle relative pertinenze, nonche' dei fabbricati
rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6,
primo periodo - Previsione che le detrazioni e riduzioni di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di
imposta riservata allo Stato - Previsione che le attivita' di
accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi
e sanzioni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata
violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo
Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata
violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata
utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma
11.
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta,
artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative
norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26
novembre 1981, n. 690.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo
perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle
differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni dell'articolo censurato e che in caso di incapienza
ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5
della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano,
assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior
gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art.
27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
periodo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata
violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo
Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata
violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata
utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma
17.
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta,
artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative
norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26
novembre 1981, n. 690.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi -
Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale
di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali
dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna
sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato -
Previsione che in caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione
che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del
2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al
bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti
nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al
maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della
Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia
finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative
norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale
collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento della
Commissione paritetica.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma
13-bis.
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta,
artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative
norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26
novembre 1981, n. 690.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Disposizioni in materia di enti e organismi pubblici - Previsione
che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti
locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri
ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge n.
122/2010, con riferimento alle Agenzie, agli enti ed agli organismi
strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza
entro un anno dall'entrata in vigore del decreto censurato -
Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata indebita
interferenza della competenza regionale in materia di ordinamento
degli enti locali - Denunciata violazione dell'autonomia
finanziaria regionale disciplinata con norme statutarie -
Denunciata violazione del principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 22, comma
3.
- Costituzione, artt. 117, commi 3 e 4, 118 e 119, in combinato
disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett.
a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative
norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26
novembre 1981, n. 690.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo,
del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province -
Previsione che la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo
di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla
Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere
fonte di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di
presenza - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata
violazione dell'autonomia finanziaria regionale, nell'ambito di
principi individuati dalla normativa statale, per la privazione di
qualsiasi margine di discrezionalita' della regione in ordine
all'an e al quomodo di un'eventuale remunerazione dei titolari
delle cariche elettive indicati dalla norma impugnata - Denunciata
violazione della sfera di competenza regionale in materia di
ordinamento degli enti locali.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma
22.
- Costituzione, artt. 117, comma 3, e 119, in combinato disposto con
l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto
della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma
1, lett. f).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori
riduzioni di spesa - Previsione che, con le procedure previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a
decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860
milioni di euro annui - Previsione, altresi', che con le medesime
procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza
pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di
comuni ricadenti nel proprio territorio - Previsione che, fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art.
27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro e' accantonato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per
ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione
Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario
nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della Regione Valle
d'Aosta - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di risorse
alle Regioni speciali, in contrasto con il regime finanziario
disciplinato dallo Statuto - Violazione del principio di leale
collaborazione - Violazione del principio di ragionevolezza.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma
3.
- Costituzione, artt. 3, 5 e 120; Statuto della Regione Valle
d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f), 12,
48-bis e 50 e relativa normativa di attuazione, di cui alla legge
26 novembre 1981, n. 690.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal
decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo
di cinque anni, per essere destinato alle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea - Previsione che con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione - Previsione, altresi', che, ferme restando le
disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonche' quelle recate
dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le
modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del D.L.
impugnato per le regioni a statuto speciale e per le Province di
Trento e Bolzano - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata
lesione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo
Statuto e delle relative norme di attuazione - Denunciata deroga
alle norme statutarie con una fonte primaria ordinaria - Denunciata
violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza
della preventiva intesa con la Regione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48.
- Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta,
artt. 12, 48-bis e 50 e relativa normativa di attuazione, di cui
alla legge 26 novembre 1981, n. 690, art 8.
(012C0087)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2012)
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