N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 febbraio 2012

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 febbraio 2012 (della Regione autonoma Valle d'Aosta). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione della riserva allo Stato sull'IMUP della quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo - Previsione che le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato - Previsione che le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 11. - Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni dell'articolo censurato e che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma 17. - Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato - Previsione che in caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione, per la mancata utilizzazione dello strumento della Commissione paritetica. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma 13-bis. - Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Disposizioni in materia di enti e organismi pubblici - Previsione che le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, con riferimento alle Agenzie, agli enti ed agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata in vigore del decreto censurato - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata indebita interferenza della competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata con norme statutarie - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 22, comma 3. - Costituzione, artt. 117, commi 3 e 4, 118 e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis e 50, comma 5, e relative norme di attuazione e, in particolare, art. 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province - Previsione che la titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a titolo esclusivamente onorifico e non puo' essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria regionale, nell'ambito di principi individuati dalla normativa statale, per la privazione di qualsiasi margine di discrezionalita' della regione in ordine all'an e al quomodo di un'eventuale remunerazione dei titolari delle cariche elettive indicati dalla norma impugnata - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, comma 22. - Costituzione, artt. 117, comma 3, e 119, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f). Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori riduzioni di spesa - Previsione che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui - Previsione, altresi', che con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio - Previsione che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di euro e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, in contrasto con il regime finanziario disciplinato dallo Statuto - Violazione del principio di leale collaborazione - Violazione del principio di ragionevolezza. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, lett. f), 12, 48-bis e 50 e relativa normativa di attuazione, di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690. Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici - Previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinato alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - Previsione che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione - Previsione, altresi', che, ferme restando le disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del D.L. impugnato per le regioni a statuto speciale e per le Province di Trento e Bolzano - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e delle relative norme di attuazione - Denunciata deroga alle norme statutarie con una fonte primaria ordinaria - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione per la mancanza della preventiva intesa con la Regione. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48. - Costituzione, artt. 5 e 120; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 12, 48-bis e 50 e relativa normativa di attuazione, di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690, art 8. (012C0087) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2012)

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