N. 39
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
1 marzo 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° marzo 2012 (della Regione siciliana).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Disciplina dell'IMUP - Previsione della riserva allo Stato
sull'IMUP della quota di imposta pari alla meta' dell'importo
calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonche' dei
fabbricati rurali ad uso strumentale, dell'aliquota di base di cui
al comma 6, primo periodo - Previsione che le detrazioni e
riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla
quota di imposta riservata allo Stato - Previsione che le attivita'
di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle attivita' medesime a titolo di imposta, interessi
e sanzioni - Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio
ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base
derivanti dalle disposizioni dell'articolo censurato e che in caso
di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello
Stato le somme residue - Previsione che, con le procedure stabilite
dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto
maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che,
fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi, e'
accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente
periodo - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione
dell'autonomia finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e
dalle relative norme di attuazione per la sottrazione di risorse
finanziarie ai comuni e l'attribuzione alle regioni di diverse
competenze - Denunciata violazione del principio di leale
collaborazione, per il mancato previo esperimento delle procedure
previste dallo Statuto.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13.
- Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 36, 37 e 43,
nonche' art. 2 delle norme di attuazione; legge 5 maggio 2009, n.
42, art. 27.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi -
Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo sperimentale
di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i trasferimenti erariali
dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna
sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo censurato -
Previsione che, in caso di incapienza, ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue - Previsione
che, con le procedure stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del
2009, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il recupero al
bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti
nel proprio territorio e che, fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi, e' accantonato un importo pari al
maggior gettito di cui al precedente periodo - Ricorso della
Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia
finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative
norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale
collaborazione, per il mancato previo esperimento delle procedure
previste dallo Statuto.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 14, comma
13-bis.
- Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 14 e 43,
nonche' art. 2 delle norme di attuazione; legge 5 maggio 2009, n.
42, art. 27.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Concorso alla manovra degli Enti territoriali ed ulteriori
riduzioni di spesa - Previsione che l'aliquota, di cui al comma 1,
si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle province
autonome di Trento e Bolzano - Previsione che, con le procedure
previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni
a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano,
assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza
pubblica di 860 milioni di euro annui - Previsione, altresi', che,
con le medesime procedure, le Regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano
assicurano alla finanza pubblica un concorso di 60 milioni di euro
annui, da parte di comuni ricadenti nel proprio territorio -
Previsione che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di
cui al predetto art. 27, l'importo complessivo di 920 milioni di
euro e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni
finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009 a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e che
per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del
fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2 - Ricorso della
Regione Siciliana - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di
risorse alle Regioni speciali in contrasto con il regime
finanziario disciplinato dallo Statuto - Denunciata violazione
della competenza concorrente regionale in materia sanitaria -
Violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato
previo esperimento delle procedure previste dallo Statuto.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, commi
2 e 3.
- Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 17, lett. b),
36, 37 e 43, nonche' art. 2 delle norme di attuazione; legge 5
maggio 2009, n. 42, art. 27.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Previsione che la quota di compartecipazione IVA (corrisposta alle
regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo
riparto effettuato, previo accantonamento di un importo
corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del
fabbisogno sanitario e condizionata alla verifica positiva degli
adempimenti regionali) rimane accantonata in bilancio fino alla
realizzazione delle condizioni che, ai sensi della legislazione
vigente, ne consentono l'erogabilita' alle regioni e comunque per
un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di
iscrizione in bilancio - Previsione che le somme spettanti alla
Regione Siciliana a titolo di Fondo sanitario nazionale,
condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali,
rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle
condizioni che, ai sensi della legislazione vigente, ne consentono
l'erogabilita' alle regioni e comunque per un periodo non superiore
al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio -
Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia
finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e dalle relative
norme di attuazione - Denunciata lesione della competenza
concorrente regionale in materia sanitaria - Denunciata violazione
del principio di leale collaborazione, per il mancato previo
esperimento delle procedure previste dallo Statuto.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, comma
6.
- Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 17, lett. b),
36, 37 e 43, nonche' art. 2 delle norme di attuazione; legge 5
maggio 2009, n. 42, art. 27.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2011, e il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 13 del
medesimo d.lgs. n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti
ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono
ridotti di ulteriori 1450 milioni di euro per gli anni 2012 e
successivi - Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio,
come determinato ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 68 del 2011, e
il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'art. 23 del
medesimo d.lgs. n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti
ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono
ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e
successivi - Previsione che la riduzione di cui al comma 7 e'
ripartita in proporzione alla distribuzione dell'IMUP sperimentale
di cui all'art. 13 del decreto impugnato - Previsione che la
riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente -
Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione dell'autonomia
finanziaria regionale disciplinata dallo Statuto e delle relative
norme di attuazione - Denunciata violazione del principio di leale
collaborazione, per il mancato previo esperimento delle procedure
previste dallo Statuto.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 28, commi
7, 8, 9 e 10.
- Costituzione, artt. 81 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, art. 10; Statuto della Regione Siciliana, artt. 17, lett. b),
36, 37 e 43, nonche' art. 2 delle norme di attuazione; legge 5
maggio 2009, n. 42, art. 27.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Esercizi commerciali - Eliminazione, per le attivita' commerciali,
dei limiti agli orari di apertura e di chiusura ed abolizione
dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' della
mezza giornata di chiusura infrasettimanale - Previsione, quale
principio generale dell'ordinamento, della liberta' di apertura di
nuovi esercizi commerciali senza limiti o prescrizioni di alcun
genere, tranne quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori e dell'ambiente, con l'onere per le Regioni e gli enti
locali di adeguare i loro ordinamenti entro il termine di 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione - Ricorso della
Regione Siciliana - Denunciata violazione della sfera di competenza
regionale esclusiva in materia di esercizi commerciali e loro
ubicazione.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 14, lett. d) e lett. e).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' ed il consolidamento dei conti pubblici -
Previsione che le maggiori entrate erariali, derivanti dal
decreto-legge impugnato, siano riservate all'Erario, per un periodo
di cinque anni, per essere destinato alle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea - Previsione che con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione - Previsione, altresi', che, ferme restando le
disposizioni degli artt. 13, 14 e 28, nonche' quelle recate
dall'articolo impugnato, con le norme statutarie, sono definiti le
modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del D.L.
impugnato per le Regioni a statuto speciale e per le Province di
Trento e Bolzano - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata
violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato
previo esperimento delle procedure previste dallo Statuto.
- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 48.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 43; legge 5 maggio 2009, n.
42, art. 27.
(012C0088)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2012)
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