N. 95
ORDINANZA (Atto di promovimento)
24 ottobre 2011
Ordinanza del 24 ottobre 2011 emessa dal Giudice di pace di Torino
nel procedimento civile promosso da Castaldo Davide contro Uniqa
Protezione Spa e Arcuri Teo.
Responsabilita' civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro
stradale - Danno biologico per lesioni di lieve entita' (c.d.
micropermanenti) - Criteri e misure di risarcimento previsti dal
codice delle assicurazioni private - Liquidazione inderogabilmente
agganciata a valori tabellari che fungono da limiti soglia -
Impossibilita' per il giudice di aumentare di oltre il venti per
cento l'ammontare determinato in base ad essi - Denunciata
fissazione di un limite al risarcimento del danno alla persona
senza adeguato contemperamento degli interessi in gioco -
Diversita' di trattamento tra situazioni identiche
irragionevolmente correlata all'eziologia del danno e al soggetto
danneggiante - Violazione del principio di uguaglianza sotto il
profilo dell'uguale trattamento di situazioni di fatto diverse -
Compressione irragionevole del diritto all'effettiva tutela
giurisdizionale nonche' della difesa del danneggiato - Eccesso di
delega, per introduzione di un limite non autorizzato dalla norma
delegante - Riproposizione di questione gia' dichiarata
manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale con la
ordinanza n. 157 del 2011.
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24 e 76, in relazione
all'art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Carta dei diritti
fondamentali U.E., art. 38.
(012C0185)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 23-5-2012)
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