Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Personale dell'Autorita' d'ambito territoriale per la gestione del
servizio idrico pugliese (ATO Puglia), a tempo indeterminato alla
data del 1° gennaio 2010 - Trasferimento all'Autorita' idrica
pugliese con inquadramento nello stesso profilo professionale e
relative attribuzioni economiche - Ricorso del Governo - Asserita
violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso agli
uffici pubblici - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata,
non applicata durante il periodo della sua vigenza - Cessazione
della materia del contendere.
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, terzo comma, e 117, terzo comma.
Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Personale dell'Autorita' d'ambito territoriale per la gestione del
servizio idrico pugliese (ATO Puglia) - Trasferimento all'Autorita'
idrica pugliese - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita'
della censura basata sull'inconferenza del richiamo ai commi 90 e
94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 - Reiezione.
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1,
quale sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Puglia 13
ottobre 2011, n. 27.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo
comma.
Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Personale dell'Autorita' d'ambito territoriale per la gestione del
servizio idrico pugliese (ATO Puglia) - Trasferimento all'Autorita'
idrica pugliese - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita'
della censura riferita all'art. 120 Cost., per mancata evocazione
nella delibera consiliare di autorizzazione all'impugnazione e per
difetto di motivazione - Reiezione.
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1,
quale sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Puglia 13
ottobre 2011, n. 27.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo
comma.
Enti locali - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -
Personale dell'Autorita' d'ambito territoriale per la gestione del
servizio idrico pugliese (ATO Puglia), a tempo indeterminato alla
data del 1° gennaio 2010 - Trasferimento all'Autorita' idrica
pugliese ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, disciplinante il
passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita' -
Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di
ragionevolezza e uguaglianza e del principio del pubblico concorso
per l'accesso agli uffici pubblici - Asserita violazione delle
norme statali che precludono la stabilizzazione di personale non di
ruolo - Insussistenza - Erroneita' del presupposto interpretativo -
Non fondatezza delle questioni.
- Legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9, art. 11, comma 1,
quale sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Puglia 13
ottobre 2011, n. 27.
- Costituzione, artt. 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo
comma.
(T-120226)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 17-10-2012)
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