N. 162
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
22 ottobre 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 ottobre 2012 (della Regione Lombardia).
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti
territoriali - Previsione che, ai fini dell'unita' economica della
Repubblica, gli enti territoriali concorrono, anche mediante
riduzione delle spese per consumi intermedi, alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo impugnato, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione - Ricorso
della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di
ragionevolezza - Denunciata violazione del principio di autonomia
degli enti territoriali - Denunciata violazione della sfera di
competenza legislativa residuale della Regione in materia di
organizzazione amministrativa dei propri uffici - Denunciata
violazione di obblighi internazionali derivanti da vincoli
comunitari e dal regime del c.d. fiscal compact - Denunciata
violazione dell'autonomia finanziaria regionale.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 117, commi primo, secondo, terzo e
quarto, e 119.
Bilancio e contabilita' pubblica - Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica - Riduzione della spesa degli enti
territoriali - Previsione che gli obiettivi del patto di stabilita'
interno delle Regioni a statuto ordinario sono rideterminati in
modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014
e 2015 - Previsione, altresi', che l'ammontare del concorso
finanziario di ciascuna Regione e' determinato, tenendo conto delle
analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'art. 2 del d.l. n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni,
in legge n. 94 del 2012, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 30 settembre 2012 e che, in caso di mancata
deliberazione della predetta Conferenza, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15
ottobre, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE
- Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del
principio di ragionevolezza - Denunciata violazione del principio
di autonomia degli enti territoriali - Denunciata violazione della
sfera di competenza legislativa residuale della Regione in materia
di organizzazione amministrativa dei propri uffici - Denunciata
violazioni di obblighi internazionali derivanti da vincoli
comunitari e dal regime del c.d. fiscal compact - Denunciata
violazione dell'autonomia finanziaria regionale.
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 2012, n. 135, art. 16, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 117, commi primo, secondo, terzo e
quarto, e 119.
(012C0449)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 19-12-2012)
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