N. 8
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
31 ottobre 2013
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
(merito) depositato in cancelleria il 31 ottobre 2013 (del Presidente
del Consiglio dei ministri).
Segreto di Stato - Procedimento penale avente ad oggetto il
fatto-reato del sequestro di Abu Omar - Sentenza della Corte di
appello di Milano, quale giudice di rinvio, con la quale e' stata
affermata la penale responsabilita' degli imputati, pur in pendenza
del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato depositato in
data 11 febbraio 2013 e non ravvisando la sussistenza di una causa
di sospensione del processo in corso - Ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri nei confronti della Corte d'appello di
Milano - Denunciata lesione delle attribuzioni del Presidente del
Consiglio dei ministri quale autorita' preposta all'opposizione,
alla tutela e alla conferma del segreto di Stato - Violazione del
principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato -
Richiesta alla Corte di dichiarare che: a) "non spetta alla Corte
di appello di Milano affermare la penale responsabilita' degli
imputati del fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul
presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, in relazione alla vicenda del sequestro di
Abu Omar, concernerebbe solo i rapporti tra Servizio italiano e
CIA, nonche' gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni
autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque
al fatto storico del sequestro in questione, e che sarebbe tutt'ora
utilizzabile la documentazione legittimamente acquisita
dall'autorita' giudiziaria, nel corso del procedimento avente ad
oggetto il sequestro in questione, sulla quale era stato
successivamente opposto il segreto di Stato, nonche' tutti gli
elementi di prova ritenuti coperti dal segreto di Stato dalla Corte
costituzionale, con la sentenza n. 106 del 2009"; b) "non spetta
alla Corte d'appello di Milano emettere la sentenza impugnata in
questa sede sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli
interrogatori resi dagli allora indagati nel corso delle indagini
preliminari Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - di cui era
stata disposta la restituzione al P.G. da parte della stessa Corte
di Appello con ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010- senza che si sia
dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei Ministri
ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati
Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso
dell'udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore
generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la
sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di
Stato"; c) "non spetta alla Corte d'appello di Milano emettere la
sentenza impugnata in questa sede, senza aver sospeso il processo
penale in questione fino alla definizione del giudizio sul
conflitto di attribuzione" - Richiesta di annullamento, "previa
sospensione dell'efficacia della sentenza n. 985 del 2013 della
Corte d'appello di Milano e conseguente sospensione del processo
penale attualmente pendente dinanzi alla Corte di cassazione, la
predetta sentenza della Corte ambrosiana".
- - Sentenza della Corte di appello di Milano, sezione quarta penale,
n. 985 del 12 febbraio 2013.
- - Costituzione, artt. 1, 5, 52, 94 e 95, in riferimento agli artt.
1, comma 1, lettere b) e c), 39, 40 (sostitutivo dell'art. 202 cod.
proc. pen.) e 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
(13C00375)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 6-11-2013)
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