N. 163
ORDINANZA (Atto di promovimento)
12 maggio 2014
Ordinanza del 12 maggio 2014 emessa dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Corrida Srl contro
Roma Capitale.
Espropriazione per pubblica utilita' - Occupazione acquisitiva -
Previsione che l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi
di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed
efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica
utilita', puo' disporre che esso sia acquisito, non
retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al
proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente
liquidato nella misura del 10 per cento del valore del bene stesso
- Previsione dell'estensione del potere di acquisizione alla
servitu' di fatto - Abolizione della condizione che l'immobile
realizzando rientri in una delle categorie individuate dagli artt.
822 e 826 c.c. postulate dall'occupazione appropriativa e
previsione dell'applicazione dell'istituto anche nella ipotesi in
cui sia stato annullato l'atto da cui e' sorto il vincolo
preordinato all'esproprio - Previsione che il provvedimento
ablativo non e' tenuto ad individuare la destinazione
dell'immobile, essendo sufficiente l'indicazione delle circostanze
che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e, se
possibile, la data dalla quale essa ha avuto inizio - Modalita'
procedimentali e criteri per la determinazione dell'indennizzo -
Previsione della applicabilita' della normativa anche ai fatti
anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi e' stato un
provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato
- Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul diritto
di difesa e di azione in giudizio - Lesione del diritto di
proprieta' - Violazione dei principi di buon andamento e di
imparzialita' della pubblica amministrazione - Violazione dei
principi del giusto processo - Violazione di obblighi
internazionali derivanti dalla CEDU come interpretata dalla Corte
EDU.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, art.
42-bis, inserito dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio
2011, n. 111.
- Costituzione, artt. 3, 24, 42, 97, 113 e 117, primo comma, in
relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; Primo Protocollo
addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.
(14C00236)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 8-10-2014)
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