N. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 novembre 2014

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 novembre 2014 (della Regione Lombardia).. Opere pubbliche - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive - Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale - Adozione di dette misure con decreto-legge (Sblocca Italia) - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione dei presupposti costituzionali per la decretazione d'urgenza - Lesione della sfera di competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, nonche' di tutela della salute, di pianificazione territoriale ed urbanistica, di produzione dell'energia, di coordinamento della finanza regionale e del sistema tributario, di servizi pubblici locali. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in particolare art. 35. - Costituzione, art. 77, comma secondo, in combinato disposto con gli artt. 117, commi secondo e terzo, e 119. Ambiente - Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale - Previsione che gli impianti di recupero inseriti nel D.P.C.M. di cui al comma 1, sono qualificati come infrastrutture di preminente interesse nazionale e che i medesimi devono essere autorizzati ad operare a saturazione del carico termico, che dovranno rispondere alle caratteristiche degli impianti R1, e che, non sussistendo vincoli di bacino, all'interno degli stessi dovra' essere data priorita' al trattamento dei rifiuti urbani provenienti dall'intero territorio nazionale - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria (Direttiva 2011/42/CE) che prevede la previa valutazione ambientale strategica (VAS) - Lesione della sfera di competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, di pianificazione territoriale ed urbanistica, di produzione dell'energia, di servizi pubblici locali e di tutela della salute. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 35. - Costituzione, artt. 11 e 117, primo comma, in combinato disposto con l'art. 117, commi secondo e terzo. Ambiente - Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale - Previsto affidamento ad un D.P.C.M., da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato, dell'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali gia' esistenti sul territorio nazionale o da realizzare - Previsione che tutti gli impianti esistenti e da realizzare devono essere autorizzati a saturazione del carico termico ed imposizione alle Autorita' competenti di adeguare negli stessi termini le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato - Previsione che i nuovi impianti devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico R1 di cui all'Allegato C alla parte IV del Codice dell'ambiente - Imposizione alle competenti Autorita' di verificare per gli impianti gia' esistenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato, la sussistenza dei requisiti per la qualificazione come impianti di recupero R1, revisionando in tal senso nello stesso termine di 60 giorni le autorizzazioni integrate ambientali ove ne ricorrono i presupposti - Previsione della priorita' del trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e che, a saturazione del carico termico, potrebbero essere inoltre trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, con imposizione alle autorita' competenti di adeguare negli stessi termini le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nel medesimo termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato - Previsto dimezzamento dei termini di espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilita', di VIA e di AIA, con estensione del dimezzamento ai termini residui anche di procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato - Previsto intervento sostitutivo del Governo nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 (modifiche della AIA ), al comma 4 (valutazione della compatibilita' degli impianti esistenti con le caratteristiche degli impianti di recupero R1 ed eventuale adeguamento della relativa AIA entro 60 giorni), al comma 5 (adeguamento della AIA alle priorita' di trattamento dei rifiuti urbani, nonche', a saturazione del carico termico, dei rifiuti non pericolosi o pericolosi solo a rischio sanitario, entro 60 giorni) e al comma 6 (dimezzamento dei termini dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilita' di VIA e di AIA ) - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, di pianificazione territoriale urbanistica ed edilizia, di produzione dell'energia, di coordinamento della finanza regionale e del sistema tributario, di servizi pubblici locali, di tutela della salute - Lesione del principio di sussidiarieta' - Violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nell'individuazione degli impianti. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 35. - Costituzione, art. 117, commi secondo e terzo, in combinato disposto con gli artt. 118 e 120. Ambiente - Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale - Prevista imposizione alle competenti autorita' di adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti di recupero e smaltimento per l'operativita' a saturazione del carico termico e per la qualificazione quali impianti di recupero R1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato - Prevista individuazione mediante D.P.C.M. degli impianti di recupero e smaltimento da qualificarsi come infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della ragionevolezza - Lesione della sfera di competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio, pianificazione urbanistica ed edilizia, produzione dell'energia, gestione di servizi pubblici locali e tutela della salute. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 35. - Costituzione, art. 117, commi secondo e terzo, in combinato disposto con l'art. 3. Ambiente - Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale - Prevista priorita' di smaltimento dei rifiuti (rifiuti urbani provenienti da tutto il territorio nazionale e rifiuti sanitari) - Ricorso della Regione Lombardia - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale, nonche' dei vincoli inerenti il bilancio regionale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 35. - Costituzione, art. 117, commi secondo e terzo, in combinato disposto con gli artt. 81 e 119, primo comma. (14C00337) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.2 del 14-1-2015)

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