N. 22
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 giugno 2014
Ordinanza del 4 giugno 2014 del Tribunale di Macerata nel
procedimento penale a carico di P.R..
Reati e pene - Reati uniti dal vincolo della continuazione e commessi
da recidivi reiterati - Previsione che l'aumento di pena non possa
essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato piu'
grave - Denunciata illegittimita' costituzionale della disposizione
con riguardo ai casi in cui la pena per il reato "satellite" debba
determinarsi inderogabilmente nel massimo edittale - Irragionevole
disparita' di trattamento in caso di reato continuato tra il
condannato cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99,
quinto comma, cod. pen. e quello cui non sia stata applicata -
Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo della
parificazione di situazioni fattuali tra loro differenti nonche'
sotto il profilo della diversa quantificazione proporzionale della
pena tra reato base e reato "satellite" - Irragionevole differenza
del trattamento sanzionatorio rispetto all'ipotesi dei medesimi
reati non in continuazione - Violazione del principio della
finalita' rieducativa della pena a fronte dell'assenza di ogni
possibilita' di modulare la pena.
- Codice penale, art. 81, comma quarto.
- Costituzione, artt. 3 e 27.
(15C00038)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 4-3-2015)
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