N. 21 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 2014

Ordinanza del 18 giugno 2014 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Viterbo nel procedimento di esecuzione nei confronti di Corizza Maura contro Vasselli Domenico ed INPS. Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso spettante al difensore della parte ammessa - Prevista riduzione alla meta' degli importi liquidati dal giudice nei giudizi civili - Contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Violazione della parita' processuale delle parti in giudizio - Ingiustificata attribuzione alla parte abbiente del vantaggio della dimidiazione delle spese processuali in caso di soccombenza - Disparita' di trattamento rispetto alla parte non abbiente ammessa al patrocinio (la quale non beneficia del medesimo vantaggio in caso di condanna alle spese). - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 130. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso spettante al difensore della parte ammessa - Prevista riduzione alla meta' degli importi liquidati dal giudice nei giudizi civili - Contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Ingiustificata disparita' di retribuzione del difensore della parte ammessa al patrocinio rispetto ai difensori delle parti abbienti - Discriminazione basata esclusivamente sulla condizione economica della parte assistita - Compressione del diritto al lavoro e all'equo compenso per il lavoro prestato. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 130. - Costituzione, artt. 1, 3 (24, commi secondo e terzo) 35 e 36 (e 111). Subordinatamente: Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato - Compenso spettante al difensore della parte ammessa - Determinazione in base alla tariffa forense, senza dimidiazione, in caso di effettiva possibilita' di recupero integrale delle spese di lite a carico del soccombente (in specie, nel caso di procedura esecutiva definita positivamente con acquisizione di somme sufficienti a coprire per intero il diritto di prelazione dello Stato per il recupero delle somme anticipate per il gratuito patrocinio) - Omessa previsione - Contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Discriminazione fra le parti in causa e fra i rispettivi difensori non giustificata da interessi pubblici degni di tutela (non sussistendo, in particolare, quello al contenimento della spesa pubblica). - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 130. - Costituzione, artt. 1, 3, 24, 35, 36 e 111. (15C00039) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 4-3-2015)

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